Ordinanza cautelare 10 ottobre 2022
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/03/2024, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2024
N. 00941/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2022, proposto da
PE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Cipriani e Romina Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Pavia e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
nei confronti
di FE FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Caruccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Lorenzo Silvio Caruccio in Milano, corso Giacomo Matteotti n. 10;
di Lorenzo AS EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto rettorale del 16 maggio 2022, pubblicato in data 18 giugno 2022, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, co. 1 e 4, l. 240/2010, per il settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del diritto, settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, correlato, prodromico e consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FE FA, dell'Università degli Studi Pavia e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, PE NI chiede l'annullamento del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Pavia n. 1401 del 14 giugno 2022, recante l'approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare "Filosofia del diritto (IUS/20)", all'esito della quale il ricorrente si è collocato terzo in graduatoria, preceduto da Lorenzo AS EL (secondo classificato) e FE FA (vincitore).
Il ricorso è affidato a un unico motivo, rubricato: « Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione giudicatrice in senso al verbale 1 (seduta preliminare) e dei principi di cui alla legge 240/2010. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione ». Il motivo è articolato in quattro sezioni, in ciascuna delle quali viene censurato il giudizio della commissione di concorso su distinti aspetti. In estrema sintesi:
- nella sezione A), il ricorrente si duole della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- nella sezione B), il ricorrente contesta il giudizio reso dalla commissione sulle pubblicazioni scientifiche;
- nella sezione C), l'esponente contesta la valutazione di congruenza dei candidati con le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, per come indicate all'art. 1 del bando di concorso;
- nella sezione D), il ricorrente critica taluni aspetti della valutazione dell'attività di ricerca scientifica;
- nella sezione E), vengono stigmatizzate alcune indicazioni del bando e viene criticata la mancata considerazione della coerenza del profilo del ricorrente con il posto messo a concorso.
Infine, nella parte finale del ricorso, l'esponente effettua delle notazioni "a margine", evidenziando l'inadeguatezza del vincitore al ruolo di professore di seconda fascia, posto che nel 2020 egli non aveva superato una selezione per la nomina a ricercatore a tempo determinato di tipo A.
2. Resistono l'Università degli Studi di Pavia e FE FA, deducendo l'infondatezza delle doglianze.
3. L'Università eccepisce, altresì, un vizio di notifica del ricorso, questa essendo stata indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato e non all'Università in proprio. L'eccezione va disattesa, in quanto la nullità della notificazione (che avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede reale dell'Università, in quanto ente pubblico autonomo non soggetto al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura di Stato) è stata sanata, per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, cod. proc. civ.), con la costituzione in giudizio dell'Università.
4. Nel merito, il ricorso è infondato.
5. All'analisi delle specifiche doglianze rivolte al giudizio della commissione è opportuno premettere delle considerazioni generali.
5.1. Costituisce principio pacifico che il giudizio delle commissioni di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione complessiva dei candidati, effettuata sulla base di plurimi fattori da apprezzare non atomisticamente, bensì in quanto correlati nell'insieme (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 317; T.A.R. Roma, Sez. III, 4 ottobre 2021, n. 10106; T.A.R. Cagliari, Sez. I, 6 dicembre 2022, n. 828; T.A.R. Roma, Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 878).
5.2. È ugualmente pacifico che le valutazioni delle commissioni dei concorsi universitari sono caratterizzate da marcata discrezionalità tecnica, in quanto, per un verso, i criteri di selezione (specialmente quelli tracciati dal d.m. 344/2011, dei quali si è fatto uso nel caso in esame) poggiano su concetti giuridici indeterminati e, per altro verso, la valutazione – per quanto già detto – non è atomistica, ma globale e complessiva. Sebbene il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non debba essere meramente formale ed estrinseco, è anche vero che non può essere sostitutivo, di tal che, tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza dei giudizi, i.e. non emerga una inattendibilità della valutazione, questa non può essere ulteriormente censurata dal giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598; Id., 3 giugno 2022, n. 4522; Id., Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586).
5.3. Ebbene, nel caso di specie, il ricorso disattende la premessa metodologica generale, in quanto le censure si appuntano sulla valutazione di alcuni sub-criteri di giudizio, allontanando l'attenzione da quella visione d'insieme che deve sorreggere la valutazione della commissione. Inoltre, le doglianze non lasciano emergere profili di complessiva inattendibilità del giudizio comparativo, soffermandosi, a volte, su questioni irrilevanti e slegate dai parametri valutativi di riferimento e, altre volte, su considerazioni di merito, tendenti a stimolare un inammissibile sindacato sostitutivo.
5.4. Si tenga ulteriormente conto che, in sede di valutazione comparativa, la commissione ha espressamente riconosciuto che FE FA, Lorenzo AS EL e PE NI sono tutti candidati eccellenti (cfr. allegato 2 al verbale n. 5: « La Commissione […] ritiene che, dalla documentazione presentata dai candidati, emerga complessivamente l'eccellenza e la distinzione della produzione scientifica e della qualificazione didattica di FE FA, Lorenzo AS EL e PE NI, rispetto agli altri candidati »). Lo scarto tra i tre si è rivelato sottile, come emerge anche dalla lettura delle relazioni individuali di cui all'allegato 1 al verbale n. 5. In tale situazione, è necessario valorizzare aspetti differenziali capillari, onde individuare il concorrente che soddisfa, al meglio, tutti i vari sub-parametri valutativi in cui è articolato il giudizio della commissione. Ne consegue che la pregevolezza di un candidato sotto un determinato aspetto (come quello della durata della didattica o della collocazione editoriale delle pubblicazioni, sui quali soprattutto si incentrano le critiche del ricorrente) non è detto che conduca alla sua vittoria, stante la meritevolezza degli altri due concorrenti sotto diversi profili e la correlata esigenza di addivenire a un giudizio globale e sintetico atto a selezionare colui che si riveli, nel complesso, il migliore.
6. Come si evince dal verbale n. 1 della commissione, questa si è attenuta ai criteri valutativi stabiliti dal d.m. 344/2011, cioè: i) la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; ii) la valutazione dell'attività di ricerca scientifica; iii) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Tutti e tre i parametri valutativi sono articolati in sotto-criteri, che si andranno a illustrare in relazione alle pertinenti doglianze mosse dal ricorrente.
7. La sezione A) del ricorso è dedicata al primo parametro valutativo: l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Il ricorrente adduce, anzitutto, la propria superiorità rispetto agli altri due candidati, avendo insegnato sin dal 2006, dapprima come ricercatore e poi, dal 2014, come professore associato. Del resto, nella valutazione individuale (allegato 1 al verbale n. 5), la stessa commissione avrebbe reputato "eccellente" il numero dei moduli/corsi tenuti dal ricorrente, nonché la continuità degli stessi, mentre rispetto ai controinteressati avrebbe reso dei giudizi neutri.
Erroneamente, inoltre, nella suddetta valutazione individuale, la commissione avrebbe valorizzato la mancata indicazione, nel curriculum del ricorrente, della quantità e della qualità dell'attività seminariale, delle esercitazioni e del tutoraggio, della predisposizione delle tesi di laurea e di dottorato e gli esiti della valutazione da parte degli studenti. Infatti, nell'attività di insegnamento sarebbe automaticamente ricompreso lo svolgimento delle attività di tutoraggio e di relatore alle tesi, posto che egli era anche l'unico docente di filosofia del diritto dell'ateneo in cui lavorava. Questi avrebbe, inoltre, organizzato diversi convegni e seminari (come indicato nel curriculum ), mentre gli altri due candidati avrebbero solo partecipato a tali attività.
7.1. Le doglianze non sono condivisibili.
7.2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti era articolata, conformemente all'impianto del d.m. 344/2011 seguito dalla commissione, in quattro sub-criteri, ossia:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
7.3. Nella valutazione finale (allegato 1 al verbale n. 5), la commissione ha espresso, per il ricorrente, un giudizio di eccellenza con riferimento al sub-criterio a), egli svolgendo attività didattica sin dal 2006 ed essendo stato assunto quale professore associato all'Università di Bergamo nel 2014. Tuttavia, rispetto agli altri sotto-parametri, ha evidenziato che «[n] on risultano tuttavia dal curriculum indicazioni circa la quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, né esiti della valutazione da parte degli studenti ». Dal momento che il giudizio della commissione è globale, non è possibile sostenere – come, invece, prospettato dal ricorrente – che la durata e la continuità didattica debba assumere un peso maggiore e dirimente rispetto agli altri parametri.
7.4. Neppure è determinante che il ricorrente sia già professore associato, in quanto il criterio di riferimento poggia sull'intensità, sulla durata e sulla continuità della didattica, non anche sulla qualifica ricoperta. Diversamente opinando, i professori associati sarebbero automaticamente prediletti rispetto ai ricercatori e si impedirebbe a questi di progredire accademicamente mediante il conseguimento della qualifica di professore.
7.5. Non è vero, inoltre, che la commissione abbia espresso giudizi neutri rispetto agli altri candidati. Relativamente al vincitore, nella valutazione individuale (allegato 1 al verbale n. 5) vengono elencate le molteplici attività didattiche espletate dal 2016 alla data della candidatura, dalla cui lettura si evince facilmente la continuità e l'intensità della didattica, espletata anche in università straniere.
7.6. Con riferimento ai sub-criteri c) e d), la valutazione non avrebbe potuto che basarsi sul curriculum del candidato, sicché, se alcune attività (come il tutoraggio o la relazione di tesi di laurea) non sono ivi indicate – né è stato indicato che il ricorrente era l'unico docente di filosofia del diritto dell'ateneo – non possono essere evinte dalla commissione.
7.7. Quanto all'attività seminariale, il sub-criterio di riferimento (d) si basava non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità ed è proprio quest'ultimo profilo qualitativo che la commissione non ha potuto apprezzare, stante la genericità delle indicazioni contenute nel curriculum . Infatti, il ricorrente ha accluso un mero elenco delle attività di "organizzazione di congressi, seminari, giornate di studio" e di "partecipazioni come relatore a congressi/seminari/giornate di studio/presentazioni", senza indicare quali siano riferibili all'attività seminariale e quali, invece, allo svolgimento di congressi e presentazioni. Viceversa, FE FA ha distinto i seminari dalle conferenze e per ciascuna di queste attività ha reso delle informazioni descrittive, come il numero di ore di seminario espletate. Si tenga, altresì, conto che l'attività seminariale è un sotto-parametro valutativo afferente alla didattica, mentre la partecipazione a convegni e congressi afferisce al diverso parametro dell'attività di ricerca scientifica, sicché l'accorpamento, nel curriculum , delle due attività non ha permesso alla commissione di formare un giudizio distinto sui due profili.
7.8. È proprio tale sovrapposizione che induce il ricorrente a dolersi, nella sezione A), della inadeguata valorizzazione della propria attività di "organizzatore" di congressi e convegni, aspetto che andrebbe riferito al secondo criterio di valutazione dedicato all'attività di ricerca scientifica. Il criterio della valutazione dell'attività di ricerca scientifica è, infatti, articolato nei seguenti sub-criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Ebbene, il sub-criterio c), relativo ai congressi e ai convegni, non è ricollegato all'organizzazione, bensì alla partecipazione in qualità di relatore, perciò la censura si appunta su un aspetto inconferente.
8. Nella sezione B), il ricorrente contesta il giudizio reso dalla commissione alle pubblicazioni scientifiche, in quanto:
- dei sei articoli presentati da FE FA, solo uno è stato pubblicato su una rivista di classe A nell'area del settore scientifico disciplinare, due appartengono al settore ma non sono stati pubblicati in riviste di classe A, mentre i restanti tre sono stati pubblicati su riviste non di classe A e non esistenti nella classificazione ANVUR del settore; inoltre, la monografia presentata dal vincitore ("Responsabilità e ragione. Contributo a una prospettiva riduzionista") sarebbe stata erroneamente giudicata scientificamente rilevante, visto che l'editore non è tra quelli di riferimento nella comunità scientifica di Filosofia del diritto;
- dei quattro articoli presentati da Lorenzo AS EL, uno non è in una rivista di classe A; tre contributi in volumi collettanei non avrebbero dovuto essere considerati in quanto mere introduzioni a curatele e solo per uno di questi sarebbe specificata la parte scritta dal candidato;
- il ricorrente ha invece presentato tutti articoli pubblicati su riviste di classe A per l'area di riferimento e sei monografie, tutte coerenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento, monografie che, in parte, la commissione avrebbe erroneamente valutato.
8.1. Anche in relazione a questa doglianza è d'uopo, preliminarmente, individuare i sub-criteri valutativi stilati dalla commissione sulla base del d.m. 344/2011. La valutazione delle pubblicazioni scientifica è, infatti, articolata come segue:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
8.2. Le censure attoree si incentrano sull'asserita superiorità delle pubblicazioni di PE NI rispetto alla classe e alla collocazione editoriale delle riviste. Trattasi di aspetti riconducibili al sub-criterio c), che è solo uno dei vari parametri a cui la valutazione delle pubblicazioni deve ancorarsi. Che tale profilo di merito del ricorrente sia stato colto dalla commissione è evincibile dalla valutazione individuale (allegato 1 al verbale 5), laddove si mette in luce « la centralità per il settore della filosofia del diritto » e «[l] a collocazione delle pubblicazioni […] talora prestigiosa ». Tuttavia, l'impianto censoreo disvela una visione parziale dei criteri valutativi, i quali comprendono anche profili sostanziali, cioè non condizionati dai paradigmi formali della classe delle riviste scientifiche e dell'area di riferimento, quali l'originalità e l'innovatività degli scritti (sub-criterio a) e la congruenza del loro contenuto con il profilo di professore universitario da ricoprire o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate (sub-criterio b).
8.3. Rispetto a questi ultimi profili, il ricorso non contiene motivate critiche del giudizio della commissione, se non generiche affermazioni di superiorità sostanziale degli scritti del ricorrente rispetto alle pubblicazioni altrui o allegazioni tese a screditare lo spessore intrinseco della monografia del vincitore sol perché pubblicata da un editore non particolarmente conosciuto.
8.4. Stante l'infondatezza complessiva della censura, vi è necessità di scrutinare la critica alla valutazione delle opere collettanee del secondo classificato, in quanto l'esito di tale analisi non sposterebbe il risultato finale.
9. Onde completare l'esame delle critiche mosse dal ricorrente all'applicazione, da parte della commissione, dei criteri valutativi, si procede con lo scrutinio della sezione D).
In questa parte del ricorso, l'esponente si duole della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, rispetto al sub-criterio d) "conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca", in quanto nella valutazione individuale dei candidati la commissione avrebbe espressamente attestato che Lorenzo AS EL non ha conseguito alcun premio o riconoscimento, mentre avrebbe solo genericamente constatato che FE FA ha soddisfatto il criterio, senza indicare quali premi o riconoscimenti questi abbia ottenuto. Inoltre, il premio conseguito dal ricorrente sarebbe stato erroneamente descritto, nella valutazione finale della commissione, come "premio di laurea EN Pecorella per la miglior tesi di laurea", mentre dal curriculum emerge che la dicitura corretta è "premio di laurea DO Pecorella per la migliore tesi di laurea del triennio (Università di Parma e di Torino)". Ciò dimostrerebbe, in sostanza, la superficialità dell'istruttoria compiuta dalla commissione.
9.1. Anche questa doglianza va respinta, poiché, nuovamente, poggiante su un'analisi parziale del parametro valutativo, oltre che infondata in punto di fatto.
9.2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica si scompone nei seguenti sub-criteri:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Ebbene, la sezione D) del ricorso si concentra unicamente sul sotto-parametro d), non considerando gli altri. Invero, la critica al sub-criterio c) è stata mossa nella sezione A), ma se ne è già constatata l'infondatezza, in ragione dell'irrilevanza del ruolo organizzativo assunto dai candidati nei congressi e nei convegni.
9.3. Ad ogni modo, con riferimento al profilo quivi in contestazione, va osservato che la sezione del curriculum del vincitore intitolata "Honors, Awards, & Fellowships" reca l'indicazione di diciassette attestati. Perciò, correttamente la commissione ha asserito che FE FA «[h]a conseguito riconoscimenti e premi » (allegato 1 al verbale n. 5), senza essere tenuta a reiterare l'indicazione di quanto già evincibile dal curriculum .
9.4. Viceversa, il curriculum dell'esponente non contiene riferimenti ai premi e ai riconoscimenti, se non il premio di laurea "DO Pecorella" per la miglior tesi di laurea in materia storico-filosofica del triennio. Di quest'ultimo la commissione ha preso atto, rimanendo, ovviamente, del tutto irrilevante l'erroneo riferimento a "EN" anziché a "DO" Pecorella, mentre, coerentemente con le risultanze del curriculum , la commissione ha osservato che «[d] alla documentazione esibita non risultano […] il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca » (allegato 1 al verbale n. 5).
10. Le considerazioni innanzi spese, completando la revisione del giudizio della commissione sui tre parametri valutativi dei candidati, hanno portata assorbente per il rigetto del ricorso. Ad ogni modo, per completezza, si procede all'analisi delle doglianze contenute nelle residue sezioni del gravame.
Nella sezione C) del ricorso, l'esponente adduce la sua maggiore congruenza con il profilo di professore universitario da ricoprire, poiché egli si è occupato, sia dal punto di vista didattico, sia in relazione alle pubblicazioni, dell'informatica giuridica e dell'intelligenza artificiale, ossia dei due argomenti che l'art. 1 del bando indica tra quelli in cui « in via esemplificativa e non esaustiva » si dovrà occupare il docente. In merito, il ricorrente evidenzia di insegnare stabilmente filosofia e informatica giuridica nell'ateneo di appartenenza, mentre non si avrebbe notizia di corsi coerenti con tale profilo tenuti dai controinteressati, e di aver pubblicato un saggio ("Sorveglianza e potere") dedicato alla sorveglianza telematica del cittadino e alla profilazione del consumatore, rientrante a pieno titolo nell'informatica giuridica, mentre niente del genere risulterebbe dalle pubblicazioni presentate dai controinteressati.
Questa doglianza è connessa a quella contenuta nella sezione E), ove il ricorrente stigmatizza le esemplificazioni contenute all'art. 1 del bando, sia in relazione agli "elementi di qualificazione didattica e scientifica" (« con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, alla logica deontica e del ragionamento normativo anche nei suoi aspetti più tecnici e formalizzati »), sia in relazione alle "specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere" (« in via esemplificativa e non esaustiva, relativa all'informatica giuridica e all'intelligenza artificiale applicata al diritto »). L'esponente, dapprima, sostiene la "dubbia legittimità" di tali specificazioni, in quanto il bando viene indetto per l'intero settore scientifico disciplinare e non per singoli argomenti, nonché in ragione del carattere "fumoso" e "inusuale" della formula di non esaustività (« in via esemplificativa e non esaustiva »). Di seguito, il ricorrente ribadisce che, ove le specificazioni in discorso avessero importanza valutativa, la loro considerazione avrebbe dovuto condurre alla sua vittoria, essendosi occupato, in campo didattico e nelle pubblicazioni, dell'informatica giuridica e dell'intelligenza artificiale.
10.1. Le doglianze vanno disattese.
10.2. Anzitutto, non è chiaro se il ricorrente, specialmente nella sezione E), intenda far valere un profilo di illegittimità del bando. Se tale fosse l'intento, la relativa doglianza sarebbe inammissibile, giacché il bando non figura tra i provvedimenti impugnati.
10.3. Invero, parrebbe che il senso complessivo delle doglianze sia quello di denunciare l'omessa considerazione, da parte della commissione, dell'esperienza del ricorrente nel campo dell'informatica giuridica e dell'intelligenza artificiale.
10.4. In questi termini, le censure non meritano accoglimento.
10.5. A prescindere dalla rilevanza che le specificazioni dell'art. 1 del bando possano assumere nella valutazione dei candidati, è assorbente il rilievo per cui l'impianto censoreo poggia esclusivamente sull'indicazione dei meriti del ricorrente, senza alcun approccio comparativo con gli altri candidati. Rispetto a questi ultimi, l'esponente si limita a sostenere che non si siano occupati dell'informatica giuridica e dell'intelligenza artificiale, senza agganciare tale allegazione a un'analisi del curriculum di ciascuno di essi. Le doglianze si rivelano, quindi, generiche e metodologicamente carenti. Infatti, se – come nella fattispecie – si diparte dall'assunto che l'essersi occupati di informatica giuridica e di intelligenza artificiale costituisca un parametro valutativo dirimente, è necessario, consequenzialmente, dimostrare – e non solo ventilare – che gli altri due candidati non abbiano trattato di siffatti argomenti nella loro vita professionale, non potendo arrestarsi a valorizzare soltanto le proprie esperienze, giacché tale approccio oblitera il carattere comparativo del giudizio della commissione.
11. Infine, non hanno rilievo le notazioni a margine contenute nella parte finale del gravame, in quanto atte esclusivamente a screditare la figura di FE FA sulla base di circostanze (la mancata vittoria del concorso per la nomina a ricercatore a tempo determinato di tipo A presso l'Università LUISS di Roma) del tutto avulse dalla selezione in oggetto.
12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
13. Stante la particolarità della vicenda, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
Martina Arrivi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO