Accoglimento
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 31/05/2023, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 05349/2023REG.PROV.COLL.
N. 07853/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7853 del 2021, proposto dalla prof.ssa
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara Boffa e Aristide Police e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona della Rettrice pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
prof.ssa -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2021, resa tra le parti e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie delle parti e la replica dell’appellante;
Vista la richiesta di oscuramento dei dati personali presentata dall’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Aristide Police e l’avv. Marika Sala;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la prof.ssa -OMISSIS- propone appello avverso la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2021, che ha respinto il ricorso della predetta docente contro l’esito a lei sfavorevole, e favorevole alla prof.ssa -OMISSIS-, della procedura selettiva indetta dall’Università di Padova per la chiamata a un posto di professore di prima fascia presso il -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- – -OMISSIS- , -OMISSIS- (-OMISSIS-.) -OMISSIS- – -OMISSIS- .
1.1. In fatto la prof.ssa -OMISSIS-, professore associato presso il -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Padova, ha partecipato alla suindicata procedura selettiva, bandita dall’Università di Padova con decreto rettorale del 19 febbraio 2019, ma all’esito di questa si è classificata al secondo posto della graduatoria con 71 punti, mentre al primo posto si è classificata la prof.ssa -OMISSIS- con 80 punti. Alla procedura ha partecipato anche un’altra candidata (prof.ssa -OMISSIS-), che ha riportato nel complesso 64 punti, collocandosi al terzo posto.
1.2. Ritenendo illegittimo l’operato dell’Università, la prof.ssa -OMISSIS-ha impugnato il decreto rettorale del 4 ottobre 2019, recante approvazione degli atti della procedura; il decreto rettorale dell’11 giugno 2019 di costituzione della Commissione giudicatrice; il bando di indizione della procedura selettiva e il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I^ e di II^ fascia, in vigore fino al 14 giugno 2019 ed applicato alla procedura in esame dall’Ateneo, nelle parti relative alle modalità di individuazione dei componenti della Commissione; i verbali della procedura, con i relativi allegati; il provvedimento del 25 novembre 2019, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela degli atti della procedura selettiva presentata dalla medesima ricorrente; gli atti presupposti, conseguenti e connessi, compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata della prof.ssa -OMISSIS-, quale candidata risultata vincitrice della selezione.
1.3. Il T.A.R. ha però giudicato infondate le censure della docente e, per l’effetto, ha respinto il suo ricorso.
2. In sintesi, l’adito Tribunale ha anzitutto disatteso il primo motivo del ricorso, con cui la ricorrente aveva dedotto come la Commissione avesse omesso di accompagnare i criteri di valutazione con sub-parametri o sub-punteggi in grado di collegare i giudizi espressi a parametri di carattere oggettivo e di far comprendere l’ iter logico che ha portato all’attribuzione del punteggio totale, ed aveva altresì dedotto l’assenza della valutazione comparativa richiesta dall’art. 8 del bando. In contrario, il primo giudice ha osservato come il voto numerico finale complessivo attribuito a ogni candidato costituisse l’esito di una valutazione esplicitata con una motivazione espressa resa in forma discorsiva e letterale per ciascuna delle voci ed infine nel giudizio complessivo. Quanto alla mancanza di una valutazione comparativa, la sentenza ha ritenuto che nel caso di specie non fosse necessario esternare le ragioni per cui è stata data prevalenza al profilo di un candidato, piuttosto che di un altro, poiché dalla lettura degli atti sarebbero già emersi gli elementi di giudizio valutati più favorevolmente: secondo il T.A.R. sarebbe necessario unire alla scelta della Commissione una motivazione che dia conto dell’avvenuta comparazione solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, ma una simile evenienza non ricorrerebbe nel caso esaminato.
2.1. Dall’infondatezza del primo motivo il Tribunale ha ricavato l’infondatezza altresì del secondo, a mezzo del quale erano state lamentate molteplici incongruenze in cui sarebbe incorsa la Commissione nel valutare i candidati, da cui sarebbe derivata l’ingiustificata attribuzione al profilo della ricorrente di un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto esserle riconosciuto. Al riguardo la sentenza ha ribadito che gli aspetti salienti della documentazione allegata alle domande dai candidati hanno formato oggetto di valutazione per ciascuna delle voci previste: in tale contesto, il diverso punteggio attribuito ai medesimi candidati attiene a valutazioni di merito, non sindacabili in mancanza della prova di macroscopiche incongruenze o dell’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi, evenienze – sottolinea il T.A.R. – che però la ricorrente non dimostra essersi verificate. Né può darsi valore a elementi marginali, riferiti a singole voci, i quali, per la loro incidenza non particolare, non possono scalfire il giudizio finale della Commissione, che ha espresso un significativo divario tra la ricorrente (71/100) e la vincitrice (80/100).
2.2. Ancora, la sentenza ha disatteso le censure dedotte con il terzo motivo. In particolare, la censura avente a oggetto la mancata rituale comunicazione da parte dei Commissari di eventuali situazioni di incompatibilità è stata considerata frutto di un equivoco, avendo l’Università proceduto a depositare in giudizio i verbali in forma integrale, da cui risultano le predette comunicazioni. Nel merito delle contestazioni mosse, il primo giudice ha ricordato come non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra Commissario e candidato dia luogo ad incompatibilità, ma solo quelle in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato sia motivata dalla conoscenza personale e non sia oggettiva: nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle circostanze dedotte nel ricorso – alcune delle quali, nota la sentenza, riferibili alla stessa ricorrente – assume un rilievo e un’intensità tale da giustificare un’incompatibilità o un obbligo di astensione dei Commissari.
2.3. Con il quarto motivo la ricorrente aveva lamentato la situazione di conflitto di interessi in cui si sarebbe trovato uno dei Commissari, in quanto titolare di un incarico politico presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, perché questa concorre a finanziare progetti di ricerca e, di conseguenza, avrebbe un interesse proprio nel selezionare i docenti. Il T.A.R. ha disatteso il motivo, avuto riguardo alle seguenti circostanze: la Fondazione non è legata all’Università di Padova da un rapporto di derivazione né è stata costituita dalla stessa; il Commissario è presente nella Fondazione quale membro designato dall’Università; l’organo di cui costui fa parte (il Consiglio generale della Fondazione) è privo di poteri gestionali. Alla luce di tali elementi la sentenza ha escluso che nel caso di specie ci si trovasse innanzi a un incarico di natura “politica”, comportante il divieto di far parte di Commissioni di concorso ed ha altresì escluso la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, in ragione della mancanza in capo al Commissario in discorso di poteri decisori circa i finanziamenti erogati dalla Fondazione.
2.4. Infine, il T.A.R. ha disatteso il quinto e ultimo motivo, con cui la ricorrente si era lamentata del mancato sorteggio ai fini della designazione dei componenti della Commissione. Ha osservato a tal riguardo la sentenza che la disciplina del reclutamento dei professori universitari è demandata dall’art. 18 della l. n. 240/2010 al regolamento dell’Ateneo e che il Regolamento dell’Università di Padova vigente al tempo in cui è stata formata la Commissione non prevedeva (a differenza di quello adottato successivamente) l’obbligo del sorteggio, né un simile obbligo era previsto da altre disposizioni, vista la natura non vincolante delle raccomandazioni del Ministero.
3. Nel gravame l’appellante contesta l’ iter argomentativo e le conclusioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
I) errores in iudicando , erroneità della motivazione nella parte in cui non è stata considerata l’identità dei giudizi sotto il profilo motivazionale, violazione ed erronea applicazione dell’art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010, violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra concorrenti, violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del Regolamento dell’Università di Padova per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, violazione ed erronea applicazione degli artt. 8 e 9 del bando, eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, disparità di trattamento, poiché il T.A.R. avrebbe proceduto a un esame solo parziale delle doglianze formulate nel primo motivo di ricorso e, in particolare, non avrebbe considerato che la motivazione espressa dalla Commissione sulla prof.ssa -OMISSIS-e sulla prof.ssa -OMISSIS- sarebbe sostanzialmente identica, recando un giudizio positivo per entrambe (“ molto buono ” e “ più che buono ”): a fronte di punteggi diversi, vi sarebbero, perciò, elementi motivazionali identici. Inoltre, sarebbe erronea la tesi della non necessità di una valutazione comparativa dei candidati, atteso che il confronto comparativo costituirebbe il proprium delle procedure di reclutamento del personale universitario e consentirebbe di comprendere l’ iter logico-motivazionale nella valutazione della Commissione. Ancora, il T.A.R. avrebbe errato nel disattendere la censura con cui era stata dedotta la mancata analitica ponderazione della “ esperienza maturata dai candidati nell’ambito del settore scientifico-disciplinare ”, e delle “ attività svolte anche a livello internazionale, presso Atenei e altri enti di ricerca italiani e stranieri ”, sebbene si trattasse di criteri definiti nel verbale n. 1 della Commissione;
II) errores in iudicando , erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso in relazione ai dedotti vizi di violazione dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione redatto dall’A.N.A.C. e dell’atto di indirizzo adottato dal M.I.U.R. il 14 maggio 2018, violazione dell’art. 13, comma 3, del Regolamento dell’Ateneo in vigore dal 15 giugno 2019, eccesso di potere per travisamento, violazione della Carta Europea dei Ricercatori, in quanto sarebbe erroneo il mancato accoglimento del quinto motivo del ricorso di primo grado, con cui l’operato dell’Ateneo era stato censurato per avere l’Ateneo stesso provveduto alla nomina della Commissione in data 11 giugno 2019 applicando non il nuovo Regolamento (approvato il 30 maggio e in vigore dal 15 giugno 2019), ma il vecchio Regolamento. Questo, diversamente dal nuovo, non prevedeva la designazione dei Commissari per sorteggio e il rispetto del principio dell’equilibrio tra uomini e donne. Il Tribunale avrebbe errato, altresì, nel disattendere il terzo motivo del ricorso, poiché tra la prof.ssa -OMISSIS- e uno dei Commissari (la prof.ssa -OMISSIS-) intercorrerebbero stretti legami, che, però, non sarebbero stati comunicati dalla predetta Commissaria (la quale non si è astenuta);
III) error in iudicando , erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso in relazione ai dedotti vizi di violazione dei principi generali in materia di procedure selettive, violazione di legge (artt. 1 e 6- bis della l. n. 241/1990; 35, comma 3, lett. e) , del d.lgs. n. 165/2001; 8, secondo comma, del d.P.R. n. 487/1994; 51 c.p.c.), eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, perché la sentenza si rivelerebbe erronea anche nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso, a mezzo del quale era stata censurata la violazione dei principi e delle norme a presidio dell’imparzialità delle Commissioni esaminatrici e dell’obbligo di astensione in caso di incompatibilità e conflitto di interessi. Ciò, in relazione alla posizione del prof. -OMISSIS-, componente della Commissione e membro del Consiglio generale della Fondazione “ -OMISSIS- ” e tenuto conto delle seguenti circostanze: a) la Fondazione eroga cospicui finanziamenti al -OMISSIS- dell’Università (a cui attiene il posto messo a bando); b) lo statuto della Fondazione attribuisce al Consiglio generale tutta una serie di funzioni (ad es. approvazione dei bilanci e del documento programmatico pluriennale dell’Ente, nomina e revoca del Consiglio d’amministrazione, ecc.) che comporterebbero l’esercizio di poteri amministrativi e di gestione, nei termini di cui all’art. 51, primo comma, n. 5, c.p.c.; di tal ché, in conclusione, sarebbe ben possibile alla succitata Fondazione di esercitare un condizionamento idoneo a turbare l’esito della procedura selettiva.
3.1. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova, depositando di seguito memoria ed eccependo l’inammissibilità e la totale infondatezza dei motivi di appello.
3.2. L’appellante, dal canto suo, ha depositato una memoria e poi una memoria di replica, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
3.3. La prof.ssa -OMISSIS-, pur evocata, non si è costituita in giudizio.
3.4. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2023 sono comparsi i difensori delle parti costituite, i quali hanno brevemente discusso la causa; di seguito questa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è fondato, nei termini di seguito esposti.
4.1. Nello specifico, risulta fondato il primo motivo di appello, avuto riguardo sia alla censura con la quale la prof.ssa -OMISSIS-ha lamentato l’incomprensibilità dell’ iter logico-valutativo che ha condotto la Commissione esaminatrice ad attribuire punteggi notevolmente differenti alle due candidate, pur in presenza di giudizi sostanzialmente analoghi, sia a quella concernente la mancata effettuazione di una valutazione comparativa tra le candidate stesse.
4.2. Sotto il primo profilo, è dirimente la lettura dell’allegato c) al verbale n. 3 del 26 settembre 2019, in cui sono riportati i giudizi sui candidati (prof.sse -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-) per ciascuna delle voci prese in esame ( curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio; attività didattica; pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca). Nei giudizi contenuti in tale allegato sono presenti, infatti, minime e quasi formali differenze tra la prof.ssa -OMISSIS- e l’odierna appellante, che non risultano idonee a giustificare la valutazione di preferenza espressa per la prima rispetto alla seconda.
4.3. Così, principiando dalla valutazione dei curricula delle candidate, la Commissione ha espresso un giudizio “ molto positivo ” sul curriculum della prof.ssa -OMISSIS-, evidenziando che lo stesso è “ caratterizzato da una rilevante e progressiva esperienza maturata nell’ambito del -OMISSIS- di appartenenza e anche da una proficua e intensa partecipazione alle attività universitarie e istituzionali ”, per essere la docente direttrice di un Master di secondo livello, e che “ si contraddistingue per attività di ricerca sul piano internazionale e per la partecipazione a convegni all’estero ”. Ha quindi espresso un giudizio “ più che positivo ” sul curriculum della prof.ssa -OMISSIS-, utilizzando una formula pressoché identica e cioè che lo stesso risulta “ caratterizzato da una rilevante e progressiva esperienza maturata nell’ambito del -OMISSIS- di appartenenza e anche da una proficua e intensa partecipazione alle attività universitarie e istituzionali ”, per essere la docente membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione italiana del Notariato, e “ si contraddistingue per attività di ricerca all’estero ”.
4.4. Con riferimento alla valutazione dell’attività didattica, la Commissione ha espresso un giudizio “ più che positiv o” sull’attività della prof.ssa -OMISSIS-, “ essendo la candidata professore associato dal 2014 ed avendo svolto attività di insegnamento in modo continuativo con titolarità e rilevanza dei corsi di insegnamento tenuti significativamente anche presso università estere ”. Nei confronti della prof.ssa -OMISSIS-, invece, il giudizio espresso sull’attività didattica è stato “ positivo ”, trattandosi di una candidata che “ è professore associato dal 2010 ” ed “ ha svolto attività di insegnamento nel -OMISSIS- richiesto ”.
4.5. In ordine alle pubblicazioni scientifiche e all’attività di ricerca, la Commissione si è così espressa nei riguardi della prof.ssa -OMISSIS-: “ La produzione scientifica della candidata, la cui collocazione editoriale è di primario rilievo per ciascuna pubblicazione con sicura diffusione all’interno della comunità scientifica, è intensa e continuativa nel tempo. Si lascia in particolare apprezzare per la varietà degli interessi coltivati, la padronanza del metodo, l’uso attento delle categorie e degli istituti. Si evidenzia altresì la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di Professore universitario di prima fascia nel -OMISSIS- di cui al bando, nonché la sicura originalità e innovatività che la produzione nel suo complesso pone in luce. La consistenza complessiva della produzione è particolarmente rilevante ”. Per la produzione scientifica della prof.ssa -OMISSIS-il giudizio della Commissione è stato il seguente: “ La produzione scientifica della candidata, la cui collocazione editoriale è di primario rilievo per ciascuna pubblicazione con sicura diffusione all’interno della comunità scientifica, è intensa e continuativa nel tempo ed evidenzia una discreta varietà di interessi. L’uso del metodo appare corretto. Ciascuna pubblicazione appare congruente con il profilo di Professore universitario di prima fascia nel -OMISSIS- di cui al bando. La produzione scientifica nel suo complesso evidenzia una buona originalità e innovatività soprattutto per quel che concerne il primo lavoro monografico. La consistenza complessiva della produzione scientifica appare buona ”.
4.6. Infine, la Commissione esaminatrice ha osservato che nel colloquio ambedue le candidate hanno dimostrato “ ottima conoscenza delle tematiche discusse ”; la prof.ssa -OMISSIS- ha mostrato “ buona padronanza della lingua inglese ”, mentre l’odierna appellante ha mostrato una padronanza “ più che sufficiente ”.
5. In disparte la maggiore padronanza della lingua inglese mostrata nel colloquio orale dalla candidata vincitrice, non si ravvisano, in relazione agli altri criteri, elementi che indichino con precisione ed in modo inequivocabile la preferenza che le è stata attribuita nella valutazione complessiva, nei termini espressi nel verbale n. 4 del 26 settembre 2019.
5.1. Per quanto riguarda il curriculum , la Commissione ha formulato giudizi analoghi nei confronti dell’appellante e della prof.ssa -OMISSIS-, con l’utilizzo di espressioni pressoché identiche (mentre diversa è stata la formulazione del giudizio sul curriculum della prof.ssa -OMISSIS-), di tal ché non è dato comprendere su quali elementi poggia il maggior punteggio assegnato alla vincitrice rispetto alla prof.ssa -OMISSIS-(16 punti a 14). Sul punto è necessario precisare che una tale superiorità non può fondarsi sulla “ partecipazione a convegni all’estero ”, menzionata nel giudizio sulla prof.ssa -OMISSIS-, poiché trattasi di elemento che è presente anche nel curriculum dell’appellante (v. pag. 7 del verbale n. 3, allegato c), dove si legge che la prof.ssa -OMISSIS-“ ha partecipato come relatore a numerosi convegni, nazionali e internazionali, e seminari ”): ne deriva che la mancata indicazione di tale partecipazione nel giudizio finale sul curriculum dell’appellante, lungi dal giustificare l’operato valutativo della Commissione, è sintomatica della sua illegittimità.
5.2. Neppure con riferimento all’attività didattica i giudizi espressi dalla Commissione nei confronti dell’appellante e della vincitrice sono convincenti, considerato: a) che l’appellante vanta un’anzianità maggiore come professore associato, essendo in carica dal 2010, mentre la prof.ssa -OMISSIS- lo è diventata nel 2014; b) che nel giudizio finale sulla prof.ssa -OMISSIS-non sono menzionati i seminari da costei svolti all’estero presso l’Università di Innsbruck, mentre per la prof.ssa -OMISSIS- è indicato lo svolgimento di corsi di insegnamento “ tenuti significativamente anche presso università estere ” (Università di Münster, del Sussex e di Innsbruck). Anche in questo caso, gli elementi contenuti nel verbale n. 3 non sono tali, ad avviso del Collegio, da giustificare l’attribuzione all’appellante per la voce in discorso di n. 12 punti, a fronte di n. 14 assegnati alla vincitrice. Per vero, l’ iter seguito dalla Commissione nell’assegnazione dei punteggi per il criterio in esame non è chiaro, ove si consideri, altresì, che la terza classificata, prof.ssa -OMISSIS-, ha ottenuto per lo stesso n. 14 punti (cioè un punteggio pari alla vincitrice), pur riportandosi nel giudizio finale che si tratta di candidata la quale “ svolge attività didattica nella qualità di professore associato da lungo tempo, con riguardo a insegnamenti di rilievo anche nell’Università di Innsbruck ”.
5.3. Venendo ai giudizi sulle pubblicazioni, ancora una volta va sottolineato il diffuso utilizzo, per i candidati, di espressioni pressoché analoghe: in questo caso formule analoghe sono utilizzate anche nel giudizio sulle pubblicazioni della prof.ssa -OMISSIS-. Né è dato comprendere in che cosa si differenzi la “ buona originalità e innovatività ” riconosciuta alla produzione dell’appellante (soprattutto con riguardo alla prima monografia), rispetto alla “ sicura originalità e innovatività ” che la Commissione ha attribuito alla produzione della vincitrice. Sulla base di tali elementi, allora, non si comprende l’ iter logico attraverso cui la Commissione è pervenuta, muovendo dai giudizi in esame, ad attribuire alla prof.ssa -OMISSIS- n. 50 punti, a fronte di n. 45 punti ottenuti dalla prof.ssa -OMISSIS-e di n. 38 punti assegnati alla terza classificata.
5.4. Ne discende, in conclusione, che è fondata la censura – dedotta con il primo motivo di appello – con la quale si è lamentata l’incomprensibilità dell’ iter logico che ha condotto la Commissione alla determinazione e quantificazione di ciascun punteggio e, attraverso la loro sommatoria, del punteggio complessivo delle candidate: in particolare, non è intelligibile il criterio mediante cui le espressioni generiche, elastiche e spesso coincidenti, contenute nei giudizi sulle candidate, si sono tradotte nei punteggi assegnati per ciascuna voce considerata e nel suddetto punteggio complessivo. Ha, quindi, errato il T.A.R nel disattendere la doglianza di analogo tenore, formulata nel primo e poi ancora nel secondo motivo del ricorso di primo grado.
5.5.1. Sul punto mette conto aggiungere che le argomentazioni spese dall’Università di Padova nelle sue difese si rivelano in più punti vere e proprie integrazioni postume della motivazione: così, ad es., quando in tali difese si procede a quella comparazione tra le candidate omessa dalla Commissione (v. subito infra ), ovvero si afferma che la prof.ssa -OMISSIS- è più giovane, adombrando una maggiore intensità della sua attività di cui, però, non v’è traccia nei giudizi censurati. In quanto tali, però, dette argomentazioni incorrono nel divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede processuale (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632; Sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; Sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253).
5.5.2. Altrove le difese dell’Università non convincono, risolvendosi in proposizioni fallaci: così lì dove intendono fondare il punteggio maggiore assegnato per il curriculum alla prof.ssa -OMISSIS- sulla direzione, da parte sua, di un “ Master ” di II° livello, non presente nel curriculum della prof.ssa -OMISSIS-, senza considerare che costei vanta un incarico istituzionale importante (quello di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione italiana del Notariato), del quale non è dimostrato il minor “peso” rispetto alla direzione del “ Master ” e che è anzi enfatizzato nel giudizio finale espresso dalla Commissione sull’appellante. Per questo verso è, perciò, palese quella mancata esplicitazione dei sub-punteggi (per i sub-criteri), di cui ci si duole nell’appello.
6. Del pari fondata è la censura di mancata valutazione comparativa dei candidati, dedotta anch’essa con il primo motivo di appello.
6.1. Il giudice di prime cure, invero, ha richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione comparativa che la Commissione di un concorso per professore universitario è chiamata a svolgere (consistente in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati: C.d.S., Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364) non comporta che la Commissione stessa debba in ogni caso esternare attraverso un’apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro: in particolare, una simile motivazione non occorre qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. In altre parole, ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse; ove, invece, i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa (C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865; id., 10 febbraio 2015, n. 703; id., 8 marzo 2010, n. 1318; id., 29 luglio 2009, n. 4708; id., 7 marzo 2007, n. 1054).
6.2. Nel caso di specie, tuttavia, difetta il presupposto per l’applicazione del suindicato orientamento, giacché, alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, non può ritenersi in alcun modo che dai giudizi espressi dalla Commissione fossero emersi con chiarezza elementi di valutazione nettamente favorevoli a uno dei candidati e, in particolare, alla dr.ssa -OMISSIS-. Anche per questo profilo, in definitiva, la sentenza appellata si mostra erronea e da riformare.
7. Sono invece infondati gli altri motivi dell’appello, atteso che: a) i rapporti tra la candidata prof.ssa -OMISSIS- e i Commissari non superano la consueta soglia di rilevanza nell’ambito della comunità scientifica, dov’è normale che vi siano rapporti di collaborazione scientifica, anche frequenti; b) il conflitto di interessi paventato dall’appellante in relazione al prof. -OMISSIS- rimane una mera illazione priva di addentellati concreti e piuttosto pretestuosa, perché non si vede il nesso tra la nomina della controinteressata ed i progetti di ricerca finanziabili dalla Fondazione di cui fa parte il citato Commissario, né l’appellante ha fornito alcun principio di prova dell’interesse che potrebbe avere la Fondazione a vedere il posto messo a concorso ricoperto dalla controinteressata, piuttosto che da lei; c) la scelta dell’Università di applicare il Regolamento di Ateneo che non prevedeva il sorteggio dei Commissari si mostra formalmente corretta sul piano temporale e perciò legittima, pur se ragioni di opportunità avrebbero consigliato di non procedere alla nomina della Commissione solo pochi giorni prima (quattro giorni) dell’entrata in vigore della disposizione che, invece, contemplava il sorteggio.
8. In conclusione, l’appello è fondato, attesa la fondatezza del primo motivo con esso dedotto, e deve perciò essere accolto.
8.1. In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e, in particolare, del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, nonché degli eventuali provvedimenti di nomina e chiamata della controinteressata per la copertura del posto messo a bando. Per l’effetto, va disposta la rinnovazione della procedura di valutazione delle candidate, che dovrà essere effettuata da una Commissione in diversa composizione i cui componenti andranno individuati nel rispetto del principio tempus regit actum sulla base delle regole oggi vigenti. Questa procederà alla suddetta valutazione, che sarà limitata alla posizione dell’appellante e della controinteressata (poiché la terza classificata è rimasta estranea al presente giudizio, i cui effetti non le si estendono), tenendo conto dei principi di diritto desumibili dalla presente decisione.
9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, attesa la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti con lo stesso impugnati e in specie gli esiti della procedura selettiva e disponendo la rinnovazione della procedura di valutazione dei candidati, come da motivazione.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta della parte e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.