Ordinanza cautelare 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 19/07/2022, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 03445/2022 REG.PROV.CAU.
N. 04651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4651 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Beretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Considerato che nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla fattispecie, in assenza di accertata pericolosità sociale, devono ritenersi prevalenti le esigenze prospettate da parte appellante;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4651/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Antonella De Miro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.