Decreto cautelare 6 maggio 2025
Ordinanza cautelare 28 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/11/2025, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08698/2025REG.PROV.COLL.
N. 03552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3552 del 2025, proposto da
EL AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Buonajuto, Giuseppe Ceceri e Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
ED De RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi della Campania Luigi VI NA, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice di valutazione nominata con il D.R.N.814 del 03 ottobre 2023, non costituita in giudizio
nei confronti
IA AN, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3121/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ED De RO, dell’Università degli Studi della Campania Luigi VI NA e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il Cons. ROria MA CA e uditi per le parti gli avvocati Gian Luca Lemmo e Lucio Perone anche in sostituzione degli Avv.ti Ciro Buonajuto e Giuseppe Ceceri.
Viste le conclusioni dell'appellata Università degli Studi della Campania Luigi VI come da verbale
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’originario ricorrente ha impugnato il decreto rettorale D.R.R. n.93/2024 protocollo n.18768 del 2 febbraio 2024, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura selettiva, svoltasi ai sensi dell’art.18, comma 1, della L. 240 del 2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche , settore scientifico disciplinare MED/28, per le esigenze del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi VI”, procedura bandita con D.R. n. 558 del 23 giugno 2023.
In particolare l’odierno appellato aveva contestato le valutazioni della commissione di concorso, gravando il decreto rettorale n. 93 del 2 febbraio 2024, con il quale erano stati approvati i lavori della commissione e dichiarato vincitore il prof. AN, nonché la delibera del Consiglio di dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e odontoiatriche dell’Università degli Studi della Campania Luigi VI, avente a oggetto la ratifica della chiamata in servizio del controinteressato.
Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso per la omessa predeterminazione di un sistema di punteggi o di pesi associati ai singoli parametri di valutazione, che avrebbe comportato la impossibilità di ricostruire il percorso logico seguito per giungere alla determinazione finale.
In particolare il Giudice ha ritenuto che la commissione, senza procedere alla fissazione, in via preventiva, dei criteri sulla scorta dei quali avrebbe poi provveduto a orientare la propria attività valutativa, si era limitata a riprodurre in maniera pedissequa le clausole (generali) del bando omettendo di associare a ciascuna delle voci previste qualunque unità di misura idonea a riportare su un piano di concretezza ed intelligibilità il lavoro valutativo in seguito svolto. Neppure sarebbe stata predeterminata una scala graduata dei giudizi da formulare sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, sulle attività clinico assistenziali, ovvero sulle pubblicazioni esaminate.
Appellata ritualmente la sentenza, resiste ED De RO.
L’Università degli Studi della Campania “Luigi VI” si è costituita aderendo all’appello principale, proponendo a sua volta appello incidentale.
Con ordinanza 1930/2025 il Consiglio di Stato accoglieva la istanza di inibitoria confermando il decreto presidenziale.
All’udienza del 30 settembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il motivo di appello incidentale l’Ateneo deduce la violazione e/o erronea applicazione della L. n. 240 del 2010, del d.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 7 del “ Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ” e dell’art. 8 del bando (D.R. n. 558/2023); Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
Evidenzia l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che la Commissione avesse violato la regola della predeterminazione dei criteri, limitandosi a riprodurre le clausole del bando, omettendo di associare a ciascuna delle voci previste qualsiasi unità di misura idonea a riportare su un piano di concretezza ed intelligibilità il lavoro valutativo in seguito svolto facendo erronea applicazione della normativa (il D.P.R. n. 487 del 1994), senza considerarne l’inapplicabilità alle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di professori e ricercatori universitari in quanto disciplinate dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che richiede l’attribuzione di un punteggio per le procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti di professore di I e II fascia.
2. Con il complesso motivo di appello principale l’appellante deduce error in iudicando ; Irragionevolezza ed illogicità della motivazione. Errata percezione dei fatti di causa. Omessa disamina delle difese delle parti resistenti.
Lamenta l’assenza di considerazioni in merito alle difese svolte dall’originario resistente e dalla difesa erariale e l’errore in cui era incorso il primo giudice nel ritenere che mancherebbero, nel caso in esame, previ criteri di valutazione.
I motivi da esaminarsi congiuntamente sono fondati.
Osserva innanzitutto il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la procedura selettiva in esame - in quanto basata sulla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l'uso di motivati giudizi analitici - non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici.
Non è prescritto da alcuna disposizione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la materia, l'obbligo per l'organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione.
A tal proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che " si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi.(…) La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).
Occorre al riguardo evidenziare che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione (coerentemente con quanto previsto dal bando e dal regolamento) non sono "quantitativi", né è prevista l'attribuzione di alcun punteggio numerico, basandosi la scelta del miglior candidato esclusivamente su una valutazione comparativa dei candidati e sulla qualità dell'attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni.
Nella fattispecie in esame, la Commissione, come indicato nel verbale 1, ha determinato ex ante i seguenti criteri di valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 7 del predetto “ Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ” e dall’art. 8 del bando di indizione della selezione in questione: “Criteri di valutazione della prova didattica che dovranno sostenere coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali professori di Il e di I fascia e ricercatori”: I candidati sosterranno la prova didattica su tematiche comprese nella declaratoria del settore scientifico disciplinare MED/28. La prova didattica dovrà avere carattere di lezione ex-cathedra, della durata massima di 45 minuti, da cui dovrà evincersi: - padronanza della materia anche con riferimento alla più recente letteratura del settore; - capacità di inquadramento logico-sistematico; - capacità di sintesi; - rigore metodologico e chiarezza espositiva. La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta: a) l'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento; c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura; d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore. Trattandosi di un settore in cui ne è consolidato l’uso, la Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale di citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (Hirsh o simili) La Commissione, in ogni caso, oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificatamente: a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero; b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all’estero; c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze; e) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell’ambito della didattica di interesse nazionale; g) conseguimento della titolarità di brevetti nelle tematiche attinenti alle discipline proprie del SSD; h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca; Î) direzione o partecipazione a comitati scientifici o editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio ”.
Le previsioni del bando, peraltro, sono coerenti con quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, approvato con d.r. n. 208 del 4 marzo 2021.
Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale, così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro (Cons. St., VII, 5685/2024).
Non avendo il giudizio della Commissione esaminatrice natura di “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, ma un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (Consiglio di Stato, sez. VI n. 5079 del 9 luglio 2013, n. 2705 del 29 aprile 2009 e n. 7917 del 26 novembre 2021).
Nella specie i giudizi espressi dai Commissari non lasciano dubbi interpretativi in merito alla prevalenza del prof. AN rispetto al ricorrente in primo grado, soprattutto considerando la maggiore congruenza della sua attività scientifica con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare MED/28 ( Malattie Odontostomatologiche ).
Esaminando i giudizi espressi dai Commissari, si evince che l’attività pubblicistica del prof. De RO è solo parzialmente congruente con il s.s.d. MED/28, in quanto alcuni lavori sono “ relativi a tematiche di biochimica e biologia molecolare ” e che l’apporto individuale 11 del prof. De RO “ non è chiaramente enucleabile in tutte le pubblicazioni in quanto non sempre compare come primo o ultimo nome ”. Nei giudizi si rileva, inoltre, che il prof. De RO “ non riporta dati relativi all’attività editoriale né al conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca ”. Invece, per quanto riguarda il prof. AN, dai giudizi espressi dalla Commissione emerge che la sua attività di ricerca è costituita da “ 161 pubblicazioni edite su riviste scientifiche nazionali ed internazionali caratterizzate da ottima rilevanza della collocazione editoriale ”, tutte congruenti con il s.s.d. MED/28. Inoltre, le 20 pubblicazioni presentate dal prof. AN sono caratterizzate da pregevole collocazione editoriale e l’apporto individuale è chiaramente enucleabile perché è sempre in posizione di primo autore e le tematiche sono pienamente congruenti con il s.s.d. MED/28 .
Appare evidente che la Commissione, nell’ambito della propria discrezionalità, abbia motivato la valutazione con articolati giudizi.
Come già evidenziato, il giudizio della Commissione esaminatrice ha natura di “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati; il giudizio finale della Commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori (e, quindi, neanche di una media dei giudizi individuali), costituendo, invece, il risultato di una valutazione globale e complessiva di tutta l'attività del candidato dal punto di vista qualitativo.
Le incidenze ponderali di criteri, parametri e indicatori, come chiarito dalla giurisprudenza, pur essendo fondamentali nel guidare il lavoro valutativo, ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3445/2022).
In particolare, la Commissione ha preso in esame le attività didattiche, i curricula e le pubblicazioni dei candidati, soffermandosi sull’esame integrale di ciascuno di essi e applicando a entrambi il metodo, pacificamente riconosciuto come legittimo dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, della valutazione globale e sintetica.
La valutazione è espressione di discrezionalità tecnica e l’amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
L’appello principale e quello incidentale devono essere, pertanto, accolti.
In considerazione della natura del giudizio e della particolarità delle questioni trattate sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello principe e sull’appello incidentale come in epigrafe proposti, li accoglie e, in riforma della sentenza appellata respinge l’originario ricorso.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU SS, Presidente
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
ROria MA CA, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ROria MA CA | AU SS |
IL SEGRETARIO