Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 04/01/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2024
Depositato il 04/01/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 06/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice
PELLEGRINO GIOVANNI, Giudice
in data 06/12/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2023 depositato il 02/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205E20220047476 BONIFICA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso il sollecito di pagamento n. 0090205E20220047476 del 31/08/2022, notificato l'8-10-2022, emesso dalla CR
SPA nella sua qualità di concessionario della riscossione del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 51,88 a titolo di contributo di bonifica terreni –cod. 630- annualità 2018.
A fondamento del ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'atto impugnato, la sig.ra Ricorrente_1 ha dedotto che il sollecito di pagamento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
1- violazione art. 21-septies Legge 241/1990 ed art. 7 Legge 212/2000: il sollecito di pagamento n. 0090205E20220017749 impugnato era privo della sottoscrizione del legale rappresentante della CR PA (in sostituzione del Funzionario responsabile del tributo) e del responsabile del procedimento. Per effetto della totale assenza di tali elementi essenziali, l'atto impugnato era assolutamente illegittimo;
2- violazione art. 17 e 18 Legge Regionale Puglia n. 4/2012: il contributo bonifica annualità 2018 non era dovuto per assenza beneficio diretto e specifico. Infatti, al Consorzio è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi, sempre che questi traggano dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato, vantaggio che nel caso in esame non sussiste. La necessità di un vantaggio derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, è affermata, del resto, in via generale dall'art. 1 del RD 13/02/1933
n. 215, nonché dall'art. 860 codice civile. Il Consorzio, pertanto, non può autoelevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo.
A conforto del proprio assunto circa l'insussistenza di qualsiasi beneficio derivante dall'attività consortile ai suoi terreni, la ricorrente ha depositato una perizia tecnica a firma del geom. Nominativo_1.
CR s.p.a, costitutasi, ha dedotto che l'atto impugnato era adeguatamente motivato e non presentava nessun profilo di nullità; quanto al merito, ha opposto che il Consorzio, con le opere effettuate, assicurava l' equilibrio idraulico volto a ridurne il rischio per i terreni consorziati e, quindi, contribuiva a mantenerne il valore con conseguente beneficio per il proprietario;
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 24.11.2023, la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni di doglianza.
All'odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 1° motivo è infondato. Invero, quanto alla pretesa violazione dell'art. 21-septies Legge 241/1990 e dell' art. 7 Legge 212/2000, doglianza sviluppata sul presupposto che il sollecito di pagamento impugnato sarebbe privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della CR PA (in sostituzione del Funzionario responsabile del tributo) e del responsabile del procedimento, va premesso che, per pacifica opinione,
“l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento - o dell'intimazione ad adempiere - da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.” (cfr. ex pl. Cass. Ord.
N. 3940/2021). Peraltro, nell'atto impugnato è indicato il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (geom. Nominativo_2 per il cod. 630).
Passando al merito, il punto saliente sviluppato dalla ricorrente concerne la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni di sua proprietà, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non pare dubbia, stante anche il contenuto della relazione del tecnico di fiducia del ricorrente, geom. Nominativo_1.
Com'è noto, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Nella fattispecie, tuttavia, la ricorrente, a sostegno del proprio assunto difensivo, ha depositato relazione tecnica a firma del geom. Nominativo_1, in cui trovasi affermato a chiare lettere che i terreni in questione, stante la totale assenza di qualsiasi opera di bonifica e di tutela idraulica, non hanno ricevuto nessun beneficio.
L'elaborato peritale di che trattasi si accredita come pienamente attendibile, anche perché corredato e supportato da documentazione fotografica, e le conseguenti conclusioni, secondo cui i terreni della ricorrente non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del Consorzio, possono ritenersi, perciò, persuasive, anche perché non sono state specificatamente smentite da controparte.
Pertanto, ribadito che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, beneficio che, nella fattispecie, per le considerazioni di cui innanzi deve reputarsi insussistente, il ricorso va accolto.
Resta assorbito l'esame di ogni altra questione.
Stante la soccombenza, Creset s.p.a. va condannata alla rifusione, in favore della ricorrente e con distrazione al suo difensore anticipatario, delle spese processuali, che, tenuto conto del valore della controversia e di ogni altro elemento, si liquidano in € 150,00 per onorario, oltre CUT ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, sez. III,
così provvede:
-accoglie il ricorso;
-condanna Creset s.p.a. alla rifusione, in favore della ricorrente e con distrazione al suo difensore, avv. Difensore_1, delle spese processuali, che liquida in € 150,00 per onorario, oltre al rimborso del CU ed agli accessori di legge.
Lecce 6 dicembre 2023
Il Presidente est.
Dr. Giovanni Romano