Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 25/09/2023, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
Sentenza n. 1476/2023
Depositato il 25/09/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 24/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PALMIERI ROBERTO MICHELE, Giudice
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
in data 24/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2218/2022 depositato il 02/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0090205E20220017749 BONIFICA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
"
Ricorrente: accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso il sollecito di pagamento n. 0090205E20220017749 del 14/03/2022, notificato il 06 maggio 2022, emesso dalla
RE SPA nella sua qualità di concessionario della riscossione del RZ di NI TO e Li
GG, con il quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 45,88 a titolo di contributo di bonifica terreni –cod. 630- annualità 2016/2017
A fondamento del ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'atto impugnato, la sig.ra Ricorrente_1 ha dedotto che la cartella di pagamento sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
1- difetto assoluto di attribuzione della RE SPA: la concessionaria ha agito in carenza di legittimazione attiva per carenza di potere poichè il contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica stipulato con il RZ di NI TO e Li GG era cessato il 31.12.2020; pertanto, in violazione dell'art. 21-septies Legge 241/1990, essendo venuto meno il rapporto contrattuale che legava la RE al RZ di NI TO e Li GG , l'atto impugnato era stato emesso in assoluta carenza di potere;
2- violazione art. 21-septies Legge 241/1990 ed art. 7 Legge 212/2000: il sollecito di pagamento n.
0090205E20220017749 impugnato era privo della sottoscrizione del legale rappresentante della RE PA (in sostituzione del Funzionario responsabile del tributo) e del responsabile del procedimento. Per effetto della totale assenza di tali elementi essenziali, l'atto impugnato era assolutamente illegittimo;
3- violazione art. 17 e 18 Legge Regionale Puglia n. 4/2012: il contributo bonifica annualità 2017 non era dovuto per assenza beneficio diretto e specifico. Infatti, al RZ è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi, sempre che questi traggano dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato, vantaggio che nel caso in esame non sussiste. La necessità di un vantaggio derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, quale presupposto per la contribuzione, è affermata, del resto, in via generale dall'art. 1 del RD 13/02/1933
n. 215, nonché dall'art. 860 codice civile. Il RZ, pertanto, non può autoelevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo.
4- Non debenza del contributo di bonifica terreni ed opere irrigue annualità 2017 per intervenuta prescrizione quinquennale. Nella fattispecie la prescrizione decorre dal 01 gennaio 2016 e 01 gennaio
2017, primo giorno utile da quando il RZ di NI TO e Li GG poteva far valere il suo diritto, con l'ovvia e naturale conseguenza che il diritto a riscuotere le somme intimate si è inesorabilmente prescritto il giorno 01 gennaio 2021 (bonifica terreni 2016) e 01 gennaio 2022 (bonifica terreni 2017).
A conforto del proprio assunto circa l'insussistenza di qualsiasi beneficio derivante dall'attività consortile ai suoi terreni, la ricorrente, in data 1.5.2023, ha depositato una perizia tecnica a firma del geom. Nom_1.
Con memoria illustrativa depositata il 9.5.2023, la ricorrente ha dedotto che legittimamente il ricorso era stato proposto nei soli confronti della Creset PA, non ravvisandovi nella fattispecie i presupposti del litisconsorzio necessario con l'ente impositore. Infatti, come noto, l' art. 39 DLGS n. 112/1999, che disciplina i rapporti tra titolare del credito e soggetto incaricato dell'attività di riscossione, prevede che : << …il concessionario, nelle liti promosse contro lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite…>>. Orbene nella fattispecie l'odierno ricorrente era ed è assolutamente legittimato ad agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
RE s.p.a non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che il 1°, 2° e 4° motivo sono infondati.
Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che l'affermazione secondo cui il contratto di concessione tra RZ di NI TO Li GG sarebbe cessato il 31.12.2020 è rimasta priva del necessario supporto probatorio.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 21-septies Legge 241/1990 e dell' art. 7 Legge 212/2000, doglianza sviluppata sul presupposto che il sollecito di pagamento impugnato sarebbe privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della RE PA (in sostituzione del Funzionario responsabile del tributo)
e del responsabile del procedimento, va premesso che, per pacifica opinione, “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento - o dell'intimazione ad adempiere - da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.” (cfr. ex pl. Cass. Ord. N. 3940/2021). Peraltro, nell'atto impugnato è indicato il nome del responsabile del procedimento quanto alla stampa e notifica dell'avviso (sig. Nominativo_2, consigliere delegato RE) e del responsabile del ruolo, cod. 630, geom. Nominativo_3, del “competente Ufficio dell'Ente impositore).
Parimenti infondata deve reputarsi l'eccezione di prescrizione: in diPArte il rilievo –di per sé dirimente- che, da ultimo, la S.C. ha affermato che il diritto del RZ si prescrive nell'ordinario termine di 10 anni (v.
Cass. Ord. n. 13139 del 27 aprile 2022), ad ogni modo, il dies a quo non può essere individuato nel primo giorno dell'anno di riferimento del contributo, posto che il RZ non potrebbe richiedere, il primo giorno dell'anno, il pagamento anticipato per opere non ancora eseguite. Pertanto, dal corretto computo dei termini e tenuto conto altresì della sospensione Covid, si evince che nella fattispecie non è decorso nemmeno il termine quinquennale.
Passando al merito, il punto saliente sviluppato con il terzo motivo concerne la dedotta insussistenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile ai terreni della ricorrente, la cui inclusione nel perimetro di contribuenza non pare dubbia, stante anche il contenuto della relazione del tecnico di fiducia del ricorrente, geom. Nominativo_1.
Com'è noto, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del RZ vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967). Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018 n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. reg. Calabria 23 luglio 2003 n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»).
Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R.
Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815). Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha chiarito che “ ......... il RZ, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010). Trattasi di indirizzo consolidato, posto che la Corte aveva già precisato che "se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RZ". (Cass., Sez. U, 14/05/2010, n. 11722).
Nella fattispecie, tuttavia, il piano di classifica non risulta depositato in giudizio e, dunque, l'Ente impositore non ha affatto ottemperato all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere con l'atto qui impugnato.
Di contro, la ricorrente ha depositato relazione tecnica a firma del geom. Nom_1, in cui trovasi affermato a chiare lettere che i terreni della Ricorrente_1, stante la totale assenza di qualsiasi opera di bonifica e di tutela idraulica, non hanno ricevuto nessun beneficio.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto.
Resta assorbito l'esame di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, sez. III,
così provvede:
-accoglie il ricorso;
-condanna Creset s.p.a. alla rifusione, in favore della ricorrente e con distrazione al suo difensore, avv. Difensore_1, delle spese processuali, che liquida in € 150,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Lecce 24 maggio 2023
Il Presidente est.
Dr. Giovanni Romano