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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2025
Depositato il 30/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PR ALDO, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Imperia - Viale Matteotti 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 727/2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “• in via pregiudiziale: dichiarare nullo ed illegittimo l'atto per violazione dell'art. 7 legge 212/2000, dell'art. 3 legge 241/1990, nonché dell'art. 2697 codice civile;
• in fatto e diritto: annullare l'atto per difetto di motivazione;
per illegittimità, arbitrarietà ed infondatezza delle pretese a tassazione operate e delle pretese impositive avanzate;
• in via subordinata: annullare le sanzioni irrogate perché inapplicabili, immotivate, illegittime;
riducendole comunque nei modi richiesti e subordinatamente dichiarando l'applicazione dell'art. 12 – comma 5, D.lgs. 472/1997. Con l'invocata vittoria di spese ed onorari”.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/10/2023, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl – in liquidazione”, corrente in Indirizzo_1) – Indirizzo_1, cod. fisc.: P.IVA_1, in persona del liquidatore e legale rappresentante Nominativo_1 proponeva ricorso contro il COMUNE della CITTÀ di IMPERIA avverso l'accertamento IMU anno 2021 – n. 727 con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 2.557,00.
La società ricorrente contestava la fondatezza della pretesa e fondava, in particolare, il ricorso sui seguenti motivi:
In via pregiudiziale NULLITA' per DIFETTO di MOTIVAZIONE: violazione e falsa applicazione dell'art. 7
Legge 212/200, art. 3 Legge 241/1990 e dell'art. 2697 codice civile
• NULLITA' per DIFETTO di MOTIVAZIONE (elementi ulteriori): MOTIVAZIONE GENERICA e/o
APPARENTE.
• ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE IMMOBILIARE CON RIFERIMENTO AI SOLI VALORI
“OMI”.
• INAPPLICABILITA'/ILLEGITTIMITA' DELLE SANZIONI IRROGATE.
La ricorrente formulava pertanto le seguenti conclusioni: “• in via pregiudiziale: dichiarare nullo ed illegittimo l'atto per violazione dell'art. 7 legge 212/2000, dell'art. 3 legge 241/1990, nonché dell'art. 2697 codice civile;
• in fatto e diritto: annullare l'atto per difetto di motivazione;
per illegittimità, arbitrarietà ed infondatezza delle pretese a tassazione operate e delle pretese impositive avanzate;
• in via subordinata: annullare le sanzioni irrogate perché inapplicabili, immotivate, illegittime;
riducendole comunque nei modi richiesti e subordinatamente dichiarando l'applicazione dell'art. 12 – comma 5, D.lgs. 472/1997. Con l'invocata vittoria di spese ed onorari”.
In data 28/5/2024 l'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso. Spese come per legge.
All'udienza del 25/9/2025, le parti insistevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento già espresso dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Imperia con la sentenza n. 325 del 2019 e confermato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con la sentenza n. 651/2022 prodotta (doc. 4) dal Comune di Imperia con le controdeduzioni.
Di conseguenza il ricorso in questione potrà essere solo parzialmente accolto in relazione alle sanzioni che andranno determinate a sensi dell'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/97.
Risulta infatti che all'atto di accertamento impugnato è stata allegata una scheda di valutazione, e lo stesso contiene i presupposti di fatto e di diritto a suo sostegno risultando chiaro l'iter logico deduttivo seguito dal
Comune di Imperia. L' importo preso a riferimento nell'atto di accertamento trova poi pieno riscontro nei rogiti di compravendita di terreni similari, giusta documentazione prodotta dal Comune di Imperia.
La ricorrente contestando il valore di mercato, determinato con riferimento ai valori OMI, non ha offerto elementi per pervenire a diverse conclusioni.
Del tutto ininfluente appare ogni difesa in ordine all'inedificabilità di fatto delle aree in questione atteso che, pacificamente, per ritenere edificabile un suolo è sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune.
Come correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sez. 02, con la sentenza prodotta, “I terreni in questione, sono da definire edificabili in quanto ricadono in zona di piano regolatore qualificata come edificabile: zona PRG – BC 15B con indice di edificabilità pari a 0,40 (come documentato in atti); eventuali vincoli od elementi ostativi all'effettivo utilizzo non fanno venire meno la qualifica di area fabbricabile, ma vanno ad incidere sulla valutazione del valore venale (in comune commercio) del terreno.
Si ritiene che l'Ufficio, abbia operato correttamente, in quanto, nella determinazione del valore venale in comune commercio, ha tenuto conto: dell'indice di edificabilità (0,40), della circostanza che il terreno è ubicato in zona di pregio e del valore medio OMI, applicando una riduzione pari al 20% per la presenza di fattori che vanno ad incidere negativamente sul valore del terreno”.
Il Giudice Monocratico ritiene peraltro applicabile al caso di specie la previsione di cui alla disposizione prevista dall'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997 alla quale pertanto il Comune di Imperia dovrà attenersi nella rideterminazione della sanzione.
Atteso il tenore della decisione, e vista la peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Imperia in parziale accoglimento del ricorso dispone che le sanzioni siano determinate ai sensi dell'art. 12 comma 5 d.lgs. 472/1997.
Imperia lì 25.9.2025
Il Giudice Monocratico
LD PR
Depositato il 30/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PR ALDO, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Imperia - Viale Matteotti 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 727/2023 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: “• in via pregiudiziale: dichiarare nullo ed illegittimo l'atto per violazione dell'art. 7 legge 212/2000, dell'art. 3 legge 241/1990, nonché dell'art. 2697 codice civile;
• in fatto e diritto: annullare l'atto per difetto di motivazione;
per illegittimità, arbitrarietà ed infondatezza delle pretese a tassazione operate e delle pretese impositive avanzate;
• in via subordinata: annullare le sanzioni irrogate perché inapplicabili, immotivate, illegittime;
riducendole comunque nei modi richiesti e subordinatamente dichiarando l'applicazione dell'art. 12 – comma 5, D.lgs. 472/1997. Con l'invocata vittoria di spese ed onorari”.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso. Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/10/2023, la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl – in liquidazione”, corrente in Indirizzo_1) – Indirizzo_1, cod. fisc.: P.IVA_1, in persona del liquidatore e legale rappresentante Nominativo_1 proponeva ricorso contro il COMUNE della CITTÀ di IMPERIA avverso l'accertamento IMU anno 2021 – n. 727 con il quale veniva intimato il pagamento della somma di Euro 2.557,00.
La società ricorrente contestava la fondatezza della pretesa e fondava, in particolare, il ricorso sui seguenti motivi:
In via pregiudiziale NULLITA' per DIFETTO di MOTIVAZIONE: violazione e falsa applicazione dell'art. 7
Legge 212/200, art. 3 Legge 241/1990 e dell'art. 2697 codice civile
• NULLITA' per DIFETTO di MOTIVAZIONE (elementi ulteriori): MOTIVAZIONE GENERICA e/o
APPARENTE.
• ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE IMMOBILIARE CON RIFERIMENTO AI SOLI VALORI
“OMI”.
• INAPPLICABILITA'/ILLEGITTIMITA' DELLE SANZIONI IRROGATE.
La ricorrente formulava pertanto le seguenti conclusioni: “• in via pregiudiziale: dichiarare nullo ed illegittimo l'atto per violazione dell'art. 7 legge 212/2000, dell'art. 3 legge 241/1990, nonché dell'art. 2697 codice civile;
• in fatto e diritto: annullare l'atto per difetto di motivazione;
per illegittimità, arbitrarietà ed infondatezza delle pretese a tassazione operate e delle pretese impositive avanzate;
• in via subordinata: annullare le sanzioni irrogate perché inapplicabili, immotivate, illegittime;
riducendole comunque nei modi richiesti e subordinatamente dichiarando l'applicazione dell'art. 12 – comma 5, D.lgs. 472/1997. Con l'invocata vittoria di spese ed onorari”.
In data 28/5/2024 l'Ufficio chiedeva il rigetto del ricorso. Spese come per legge.
All'udienza del 25/9/2025, le parti insistevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento già espresso dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Imperia con la sentenza n. 325 del 2019 e confermato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con la sentenza n. 651/2022 prodotta (doc. 4) dal Comune di Imperia con le controdeduzioni.
Di conseguenza il ricorso in questione potrà essere solo parzialmente accolto in relazione alle sanzioni che andranno determinate a sensi dell'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/97.
Risulta infatti che all'atto di accertamento impugnato è stata allegata una scheda di valutazione, e lo stesso contiene i presupposti di fatto e di diritto a suo sostegno risultando chiaro l'iter logico deduttivo seguito dal
Comune di Imperia. L' importo preso a riferimento nell'atto di accertamento trova poi pieno riscontro nei rogiti di compravendita di terreni similari, giusta documentazione prodotta dal Comune di Imperia.
La ricorrente contestando il valore di mercato, determinato con riferimento ai valori OMI, non ha offerto elementi per pervenire a diverse conclusioni.
Del tutto ininfluente appare ogni difesa in ordine all'inedificabilità di fatto delle aree in questione atteso che, pacificamente, per ritenere edificabile un suolo è sufficiente l'adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune.
Come correttamente rilevato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sez. 02, con la sentenza prodotta, “I terreni in questione, sono da definire edificabili in quanto ricadono in zona di piano regolatore qualificata come edificabile: zona PRG – BC 15B con indice di edificabilità pari a 0,40 (come documentato in atti); eventuali vincoli od elementi ostativi all'effettivo utilizzo non fanno venire meno la qualifica di area fabbricabile, ma vanno ad incidere sulla valutazione del valore venale (in comune commercio) del terreno.
Si ritiene che l'Ufficio, abbia operato correttamente, in quanto, nella determinazione del valore venale in comune commercio, ha tenuto conto: dell'indice di edificabilità (0,40), della circostanza che il terreno è ubicato in zona di pregio e del valore medio OMI, applicando una riduzione pari al 20% per la presenza di fattori che vanno ad incidere negativamente sul valore del terreno”.
Il Giudice Monocratico ritiene peraltro applicabile al caso di specie la previsione di cui alla disposizione prevista dall'art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997 alla quale pertanto il Comune di Imperia dovrà attenersi nella rideterminazione della sanzione.
Atteso il tenore della decisione, e vista la peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Imperia in parziale accoglimento del ricorso dispone che le sanzioni siano determinate ai sensi dell'art. 12 comma 5 d.lgs. 472/1997.
Imperia lì 25.9.2025
Il Giudice Monocratico
LD PR