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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 2288/2025
Depositato il 16/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2024 depositato il 27/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230020198657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle ultime memorie depositate.
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29120230020198657000 (Ruolo . 2023/001706, n. 2023/001534, n. 2023/001706), notificata il 30.06.2023, con la quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.668,87 a fronte dell'asserito omesso pagamento tassa automobilistica annualità 2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata per inesistenza giuridica della notificazione, per difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER-agente della riscossione, per violazione dell' art. 36 c° 4-ter DL 248/2007, per violazione art. 2 c° 2 DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016. Violazione art. 21-septies Legge 241/1990, per violazione giusto procedimento. Difetto di motivazione, per violazione principio proporzionalità,
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui rilevava la carenza di legittimazione passiva ed estendeva il contraddittorio, chiamando in causa l'ente impositore.
Si costituiva, a seguito di chiamata in causa del terzo, la regione siciliana che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali riproduceva i motivi di ricorso, reiterando la richiesta di accoglimento del ricorso.
La Corte all'udienza del 18.6.2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Con il primo motivo parte ricorrente sosteneva il difetto di notifica dell'atto impugnato.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall' indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
In ogni caso la notifica effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi non è inesistente, né nulla, in quanto una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, non anche del mittente (Cass., SS. UU.
2022, n. 15979; Cass. 2022, n. 31160).
Con il secondo motivo deduceva il difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER-agente della riscossione, ritenendo che non aveva e non ha alcuna attribuzione in violazione dell'art. 21-septies Legge 241/1990, essendo completamente soppresso dalla normativa nazionale e dalle nuove modalità organizzative delineate dal regolamento di amministrazione di ADER.
Il motivo è infondato.
L'art. 1, comma 4 e comma 6, lett.c), dell'art. 3, comma 3, dell'art. 6, commi 1, 7 e 8 e dell'art 7, comma 1, del Regolamento di Amministrazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, stabiliscono la nuova struttura dell'Ente identificando e strutturando l'organizzazione operativa all'interno della quale ha inteso creare le strutture regionali costituite dalle Direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le Aree territoriali, che hanno competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale, nell'ottica di assicurare, sotto il profilo della rilevanza gestionale, l'omogeneità delle diverse entità territoriali, affidando loro gli incarichi relativi alle “Procedure sul territorio”.
Se ne deduce che per legge assume legittimità l'attivita posta in essere dalla Agenzia delle Entrate –
Riscossione riconoscendone la legittimità e capacità ad agire nei confronti dell'odierno ricorrente, con l'atto impugnato.
A nulla rileva la giurisprudenza menzionata poiché si limita ad asserire l'assenza di rilevanza esterna delle
Aree territoriali con specifico riferimento alla capacità delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.p.c. di “costituire uno "stabilimento" con "rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda" ai sensi dell'art. 19 c.p.c.” (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 13/04/2021) 15/06/2021,
n. 16928).
Lamentava ancora, con il terzo motivo, la violazione dell' art. 36 c° 4-ter DL 248/2007.
Premesso che la parte ricorrente fa riferimento a generica contestazione non eccependo la qualifica di chi ha sottoscritto l'atto.
La violazione dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto legge n. 248/2007, che riguarda l'indicazione del responsabile del procedimento per l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella, non determina la nullità della cartella stessa se il responsabile è comunque identificabile, anche se non espressamente indicato con qualifica dirigenziale, secondo la giurisprudenza di FiscoOggi. In altre parole, sebbene la norma preveda l'indicazione del responsabile, la mancanza di tale indicazione non è invalidante se il responsabile è chiaramente identificabile da altri elementi presenti nella cartella, ma in ogni caso la qualifica di chi ha sottoscritto l'atto non è messo in discussione.
Parimenti infondato, anche l'ultimo motivo di doglianza con riferimento al difetto di motivazione, atteso che la cartella esattoriale contiene tutti gli elementi idonei a far comprendere al ricorrente le ragioni che avevano condotto l'Ufficio ad emettere l'atto di riscossione ed a garantirgli la possibilità di idonea difesa.
Contiene tutti i dati prescritti dalle norme in materia: “tipologia de ruolo, il titolo e l'ammontare dei carichi portanti, la data di emissione del ruolo e quella della sua esecutività, l'ente creditore, il numero e la data della notifica dell'accertamento da cui derivava l'iscrizione, il nominativo del debitore ed il relativo codice fiscale”, per cui l'obbligo della motivazione poteva ritenersi certamente soddisfatto.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00 in favore di Ader.
Cosi deciso in Agrigento, lì 18 Giugno 2025 II Giudice Monocratico
LV IN IP
Firmato digitalmente
Depositato il 16/07/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2024 depositato il 27/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230020198657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle ultime memorie depositate.
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29120230020198657000 (Ruolo . 2023/001706, n. 2023/001534, n. 2023/001706), notificata il 30.06.2023, con la quale viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.668,87 a fronte dell'asserito omesso pagamento tassa automobilistica annualità 2020.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata per inesistenza giuridica della notificazione, per difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER-agente della riscossione, per violazione dell' art. 36 c° 4-ter DL 248/2007, per violazione art. 2 c° 2 DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016. Violazione art. 21-septies Legge 241/1990, per violazione giusto procedimento. Difetto di motivazione, per violazione principio proporzionalità,
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui rilevava la carenza di legittimazione passiva ed estendeva il contraddittorio, chiamando in causa l'ente impositore.
Si costituiva, a seguito di chiamata in causa del terzo, la regione siciliana che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali riproduceva i motivi di ricorso, reiterando la richiesta di accoglimento del ricorso.
La Corte all'udienza del 18.6.2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
Con il primo motivo parte ricorrente sosteneva il difetto di notifica dell'atto impugnato.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall' indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
In ogni caso la notifica effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica non risultante nei pubblici elenchi non è inesistente, né nulla, in quanto una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, non anche del mittente (Cass., SS. UU.
2022, n. 15979; Cass. 2022, n. 31160).
Con il secondo motivo deduceva il difetto di attribuzione e/o carenza di potere di ADER-agente della riscossione, ritenendo che non aveva e non ha alcuna attribuzione in violazione dell'art. 21-septies Legge 241/1990, essendo completamente soppresso dalla normativa nazionale e dalle nuove modalità organizzative delineate dal regolamento di amministrazione di ADER.
Il motivo è infondato.
L'art. 1, comma 4 e comma 6, lett.c), dell'art. 3, comma 3, dell'art. 6, commi 1, 7 e 8 e dell'art 7, comma 1, del Regolamento di Amministrazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, stabiliscono la nuova struttura dell'Ente identificando e strutturando l'organizzazione operativa all'interno della quale ha inteso creare le strutture regionali costituite dalle Direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le Aree territoriali, che hanno competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale, nell'ottica di assicurare, sotto il profilo della rilevanza gestionale, l'omogeneità delle diverse entità territoriali, affidando loro gli incarichi relativi alle “Procedure sul territorio”.
Se ne deduce che per legge assume legittimità l'attivita posta in essere dalla Agenzia delle Entrate –
Riscossione riconoscendone la legittimità e capacità ad agire nei confronti dell'odierno ricorrente, con l'atto impugnato.
A nulla rileva la giurisprudenza menzionata poiché si limita ad asserire l'assenza di rilevanza esterna delle
Aree territoriali con specifico riferimento alla capacità delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c.p.c. di “costituire uno "stabilimento" con "rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda" ai sensi dell'art. 19 c.p.c.” (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 13/04/2021) 15/06/2021,
n. 16928).
Lamentava ancora, con il terzo motivo, la violazione dell' art. 36 c° 4-ter DL 248/2007.
Premesso che la parte ricorrente fa riferimento a generica contestazione non eccependo la qualifica di chi ha sottoscritto l'atto.
La violazione dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto legge n. 248/2007, che riguarda l'indicazione del responsabile del procedimento per l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella, non determina la nullità della cartella stessa se il responsabile è comunque identificabile, anche se non espressamente indicato con qualifica dirigenziale, secondo la giurisprudenza di FiscoOggi. In altre parole, sebbene la norma preveda l'indicazione del responsabile, la mancanza di tale indicazione non è invalidante se il responsabile è chiaramente identificabile da altri elementi presenti nella cartella, ma in ogni caso la qualifica di chi ha sottoscritto l'atto non è messo in discussione.
Parimenti infondato, anche l'ultimo motivo di doglianza con riferimento al difetto di motivazione, atteso che la cartella esattoriale contiene tutti gli elementi idonei a far comprendere al ricorrente le ragioni che avevano condotto l'Ufficio ad emettere l'atto di riscossione ed a garantirgli la possibilità di idonea difesa.
Contiene tutti i dati prescritti dalle norme in materia: “tipologia de ruolo, il titolo e l'ammontare dei carichi portanti, la data di emissione del ruolo e quella della sua esecutività, l'ente creditore, il numero e la data della notifica dell'accertamento da cui derivava l'iscrizione, il nominativo del debitore ed il relativo codice fiscale”, per cui l'obbligo della motivazione poteva ritenersi certamente soddisfatto.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00 in favore di Ader.
Cosi deciso in Agrigento, lì 18 Giugno 2025 II Giudice Monocratico
LV IN IP
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