Sentenza 22 novembre 2004
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'eventuale misura cautelare reale disposta in sede penale non osta all'adozione della misura di prevenzione sugli stessi beni, i cui effetti rimangono sospesi sino alla definizione del procedimento penale nel cui ambito risulta disposta la misura, e che decade ove venga ordinata la confisca in sede penale, la quale prevale su ogni eventuale misura di prevenzione sullo stesso bene, ma non preclude, in caso diverso, il passaggio in giudicato e la definitività del decreto di confisca ordinata ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2004, n. 11047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11047 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 22/11/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1665
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3415/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
19.1.2004 dall'avv. GAMBARDELLA Francesco, difensore di IN IG, nato a [...] il [...], e di CU CI, nata a [...] l'[...];
avverso il decreto del 19 novembre 2003, con il quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della definitività della confisca di immobili, pronunciata a carico del NZ medesimo dallo stesso Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione il 7 gennaio 1997, esecutivo dal 22 gennaio 1999;
Letti il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso questa Corte che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
- Con decreto pronunciato il 7 gennaio 1997, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di NZ IG, ai sensi della l. n. 575/1965, il Tribunale di Catanzaro disponeva la confisca di alcuni immobili di proprietà del prevenuto;
- tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro il 17 ottobre 1997;
- successivamente, e precisamente il 21 ottobre dello stesso anno, nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico dello stesso NZ per i reati in materia di usura, il GIP del Tribunale di Lamezia Tenne disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1^, c.p.p. sugli stessi beni oggetto di confisca;
- a seguito della sottoposizione dei cespiti già confiscati alla misura cautelare del sequestro preventivo disposto in sede penale, il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento dell'1 dicembre 1997, dichiarava la sospensione degli effetti della confisca;
- con sentenza del 22 gennaio 1999, questa Corte di Cassazione, sezione 5a, rigettava il ricorso proposto dal NZ avverso il decreto del 17 ottobre 1997 della Corte di Appello catanzarese;
- con apposita istanza, qualificata incidente di esecuzione, il difensore dello stesso prevenuto deduceva che la sospensione degli effetti della confisca, disposta, in sede di prevenzione, in data antecedente al momento in cui il relativo decreto era divenuto esecutivo, ne impedirebbe l'acquisto di definitività o, comunque, sarebbe circostanza idonea a legittimarne la revoca;
- con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di Catanzaro rilevava che, stante il passaggio in cosa giudicata del decreto di confisca, a seguito dell'intervenuta pronuncia di questo Giudice di legittimità, i beni in questione erano stati oramai acquisiti alla mano pubblica, di talché, attesa la definitività del titolo ablatorio, non v'era più spazio per un'eventuale revoca, così come reclamato con l'incidente de quo, donde la sua inammissibilità. - Avverso tale decisione, il difensore del NZ ha proposto ricorso per Cassazione, argomentando, sulla base della sostenuta diversità concettuale tra le categorie della irrevocabilità e della definitività, che il decreto di confisca in questione non era mai divenuto esecutivo. Ciò in quanto, in ragione dell'intervenuto sequestro preventivo dello stesso bene già sottoposto a confisca, il giudice della prevenzione aveva ordinato la sospensione degli effetti della stessa confisca, ai sensi dell'art. 2 ter u.c. della l. 31 maggio 1965, n. 575. Di talché, così come richiesto con l'incidente di esecuzione, avrebbe dovuto revocarsi la ritenuta esecutività del decreto di confisca, in quanto pronunciato in violazione della normativa da ultimo richiamata.
- Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. E ben evidente, infatti, l'equivoco interpretativo in cui incorre il pur impegnato ricorso di parte. Ed infatti, il presupposto della richiesta di revoca della definitività del decreto di sequestro risiedeva nel convincimento che la sospensione degli effetti della confisca ordinata ai sensi del menzionato art.
2-ter avrebbe dovuto precludere l'acquisito di esecutività dell'atto ablatorio. Sennonché, la lettura della norma non autorizza, per nulla, una siffatta conclusione. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo sancisce, infatti, che in ogni caso, il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale. Palese, invero, è l'intento del legislatore di stabilire, nel quadro della pacifica prevalenza gerarchica e funzionale del processo penale su quello di prevenzione, che l'eventuale misura cautelare disposta in sede penale non osta all'adozione della misura di prevenzione sugli stessi beni, solo che i relativi effetti sono sospesi durante tutta la durata del processo, restando caducati ove venga ordinata la confisca in sede penale, che prevale, dunque, su ogni eventuale misura di prevenzione sullo stesso bene. La sospensione prevista dal legislatore è prudenziale sospensione di effetti in vista di una possibile loro estinzione, ove in sede penale sia disposta la confisca, ma non è certamente sospensione del processo di prevenzione, che può, dunque, regolarmente proseguire sino al conseguimento della sua definitività, per effetto di inoppugnabilità per inutile decorso del termine d'impugnativa ovvero per rigetto del ricorso per Cassazione. Ha ragione il ricorrente allorquando sottolinea che l'esecutività del provvedimento non sempre coincide con la sua definitività, posto che, proprio per la disposta sospensione degli effetti, la stessa esecutività può restare inibita per tutta la durata del processo penale. Sicché erra la Corte di merito allorquando reputa che l'intervenuta acquisizione del bene alla mano pubblica non lascia spazio alcuno per una richiesta di revoca della definitività di un provvedimento la cui esecuitività si riconnette ope legis al rigetto del ricorso per Cassazione. Tale erronea motivazione deve, dunque, essere corretta nel senso che l'intervenuta sospensione degli effetti del sequestro e della successiva confisca ordinati in sede di prevenzione non precludeva certamente il passaggio in giudicato, e dunque la definitività, del decreto di confisca, ma ne sospendeva l'esecutività sino alla definizione del procedimento penale nel cui ambito era stato disposto il sequestro preventivo. Non è, del resto, revocabile in dubbio che la ratio del meccanismo della sospensione previsto dal menzionato art.
2-ter ultimo comma (come si è detto, la pacifica prevalenza del processo penale su quello di prevenzione) debba valere, oltre che nell'ipotesi espressamente contemplata dalla norma, e cioè in caso di anteriorità del sequestro penale rispetto al sequestro od alla confisca in sede di prevenzione, anche nella situazione opposta (ricorrente nel caso di specie), in cui sia la misura di prevenzione a precedere, cronologicamente, il sequestro penale. Indubbia, infatti, è la sostanziale identità delle situazioni giuridiche in esame, se considerate in rapporto alla precipua finalità della normativa in questione.
- Al rigetto del ricorso conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005