Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente del 24/10/2003
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi est. Consigliere N. 1634
Dott. TERESI Alfredo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio Consigliere N. 20623/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, attraverso l'Avvocatura di Stato, nel procedimento attivato da:
TA NN, nato a [...] il [...];
per ottenere indennità per ingiusta detenzione;
avverso l'ordinanza resa il 20.3.2003 dalla Corte d'appello di Bari. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO;
Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Letta la memoria del difensore di AT, avv. Luigi Mele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
1 - Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 20.3.2003, ha confermato la precedente pronuncia del 5.12.2001, che aveva condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere a NN AT la somma di lire 150.000.000 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 25.1.1995 al 23.12.1995 (in carcere sino all'ottobre 1995, agli arresti domiciliari dopo).
Il AT era stato imputato di associazione di stampo mafioso, estorsione e violenza privata;
ma era stato poi assolto per non aver commesso il fatto ex art. 530 c.p.v. c.p.p., sia in primo che in secondo grado (sentenza divenuta irrevocabile il 6.11.1998). Questa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.12.2001, aveva annullato l'ordinanza del 5.12.2001 per difetto di motivazione laddove aveva riconosciuto che il comportamento del AT era esente da profili di dolo o di colpa grave tali da dare causa al provvedimento cautelare.
Sul punto la corte di rinvio ha osservato che non poteva ritenersi "colpa grave" - come invece sostenuto dall'Avvocatura di Stato - il fatto che il AT ebbe ad accompagnare i malavitosi fratelli NN dalla vittima di un'estorsione, CE De IS, così ingenerando il sospetto di essere concorrente nel delitto estorsivo e compartecipe dell'organizzazione di stampo mafioso. Invero, il AT, lungi dall'essere concorrente con l'attività criminale dei NN, ne era invece un'altra vittima, senza considerare che la sua presenza all'incontro NN - De IS si giustificava con la circostanza che egli gestiva il bar interno alla discoteca del De IS.
2 - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, col ministero dell'Avvocatura distrettuale di Bari, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo ancora illogicità della motivazione, giacché il giudice del rinvio, per verificare la ricorrenza del dolo o della colpa grave, avrebbe dovuto valutare la condotta precustodiale del AT alla luce degli elementi che erano a disposizione dell'autorità giudiziaria al momento del provvedimento restrittivo e non alla conclusione del processo.
3 - Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito competente a decidere sulla domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., nel valutare se l'istante abbia dato causa (o concausa) alla misura custodiale per dolo o colpa grave, deve giudicare la condotta del medesimo secondo un criterio ex ante (v. Cass. Sez. Un. n. 34559 del 15.10.2002, De Benedictis, rv. 222263). In altri termini deve prendere in considerazione solo gli elementi fattuali risultanti nel processo al momento in cui il giudice ha disposto la custodia a carico dell'indagato o dell'imputato, giacché solo questi elementi possono chiarire se la misura restrittiva, risultata poi ingiusta, è stata disposta in base a indizi di colpevolezza desunti da un comportamento precustodiale doloso o gravemente colposo del medesimo indagato o imputato. Nel caso di specie, invece, la corte barese ha escluso che il AT abbia dato causa alla misura custodiale, col fatto di recarsi ripetutatamente presso la vittima dell'estorsione De IS assieme agli estorsori fratelli NN, sulla base delle risultanze della sentenza assolutoria. Sotto questo profilo l'ordinanza impugnata incorre in vizio di manifesta illogicità di motivazione. Vero è che la corte territoriale ha aggiunto che comunque la presenza del AT si giustificava per un fatto ulteriore, verosimilmente già risultante al giudice che dispose la custodia carceraria, e cioè che egli gestiva un bar all'interno della discoteca del De IS. Ma è anche vero che questo mero dato di fatto, per se stesso, non è probante. A meno che non risultasse ex ante che il AT fosse costretto dai fratelli NN, "accompagnare" gli estorsori dalla vittima era condotta diversa dalla occasionale presenza al momento della estorsione. La prima condotta può configurare una partecipazione attiva (più o meno secondaria) alla violenza o minaccia commessa dagli estorsori principali;
mentre la seconda è penalmente neutra.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata, ex art. 623 lett. a) c.p.p., con rinvio alla corte barese, la quale, in diversa composizione, dovrà riesaminare secondo i principi suesposti se la condotta del AT fu concausa dolosa o gravemente colposa della misura custodiale alla luce degli elementi disponibili al momento in cui questa fu disposta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004