Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6513 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per dirity 1. 3000 6.5.13 /01 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. 5/22 on REPUBBLICA TA ANA Il Miobel IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL AN COMUNE DI ROMA : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ·S BOM SEZIONE TERZA CIVILE 1 AGO. 2001 composta dai Signori Magistrati: R.G. 20982/98 Presidente dott. Vito GIUSTINIANI Rep. 2369 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 14575 dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud. 23.1.2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere dott. Alfonso AMATUCCI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. AGI SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto 11:11.05.1 IL AN : da AN LB, elettivamente domiciliato in Roma, via della Ferratella n. 41, presso lo studio dell'avv. Romolo Andreini, che lo | difende, giusta delega in atti. CANCELLERIA ricorrente
contro
Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, elettivamen- te domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale di Roma, difeso dall'avv. Angelo LIRE 3000 Delfini, giusta delega in atti. CANCELLERIA controricorrente avverso la sentenza n. 2234/98 della Corte d'appello di Roma, emes- CB317208 126/2001 Oggetto: Risarcimento danni VUNIE SUPREMA UI VASSALIVIE UFFICIO COPIE DIRITTI DI Rilasciata copia legale al Sig. EI per diritti L. 36000+3 || 1.8 LUG.2001 IL AN sa il 12 giugno 1998 e depositata il 25 giugno 1998 (r.g. 2961/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Romolo Andreini;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 16 maggio 1988, AN LB convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Comune della stessa città e l'impresa ZA ID per sentirli condannare in so- lido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro veri- ficatosi il 10 aprile 1987. L'attore espose: - che in tale data percorreva con il proprio ciclomotore il ponte Garibaldi in Roma con direzione Viale Trastevere, quando, per una buca esistente sul manto stradale, era caduto;
-che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni varie mentre il ciclomotore era rimasto danneggiato;
-- che alla richiesta di risarcimento il Comune di Roma aveva risposto che la responsabilità era da ascrivere all'impresa ZA ID, titolare della manutenzione del manto stradale. Si costituì il Comune chiedendo il rigetto della domanda del- l'attore; l'impresa ZA da parte sua, costituendosi, eccepì l'inam- missibilità della domanda e la necessità che fosse comprovato il rap- porto di garanzia;
nel merito contestò la propria responsabilità. 2 Il Tribunale, con sentenza del 10 luglio- 18 settembre 1995, rigettò la domanda proposta da AN LB e compensò le spese tra tutte le parti in causa. Contro la sentenza propose appello il AN soltanto nei confronti del Comune di Roma, che, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello di Roma respinse il gravame. Rilevato che l'appellante, con unico motivo, aveva dedotto che a fronte delle risultanze istruttorie i giudici di primo grado erronea- mente non avevano riconosciuto la sussistenza dei presupposti del- l'insidia (ossia la non visibilità e la non prevedibilità), invece presenti nel caso di specie, atteso che le modeste dimensioni dell'avvallamen- to, riferite alla profondità di dieci centimetri, rappresentavano un elemento peggiorativo dell'insidia proprio per la loro inidoneità ad attivare l'attenzione dell'ignaro utente, e che la presenza dell'avval- lamento detto era assolutamente imprevedibile, la Corte di merito л е Ч osservò: - che il Tribunale aveva correttamente valutato le risultanze probatorie acquisite, essendo emerso dalla relazione dei Vigili Ur- bani che il sinistro si era verificato alle ore 8.30 del mattino, che la buca misurava circa cm 20x20x10 e che le condizioni meteorologi- che erano normali;
-- che nelle dette situazioni di tempo e di luogo non poteva configurarsi un'insidia in danno del motociclista con conseguente re- sponsabilità dell'ente convenuto, giacché, qualora il AN avesse 3 proceduto a velocità normale ed adeguata al veicolo guidato ed avesse prestato una sufficiente attenzione alla strada, avrebbe potuto avvistare per tempo la buca ed evitare la caduta per effetto della stessa;
-· che in sostanza la buca di per sé non aveva avuto un ruolo decisivo ai fini dell'incidente, che era da attribuire piuttosto al com- portamento non attento ed imprudente del AN. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso AN LB. Ha resistito con controricorso il Comune di Roma. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità del controricorso perché notificato oltre il termine prescritto dall'art. 370 c.p.c. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso perché notificato oltre il termine prescritto nel primo comma dell'art. 370 c.p.c. Infatti, il ricorso è stato notificato al Comune di Roma il 27 novembre 1998, mentre il controricorso è stato notificato al ricorren- te soltanto il 21 maggio 1999. Il ricorso contiene tre motivi. Con il primo motivo si denuncia: Violazione del principio del- l'onere della prova, contraddittoria ed insufficienza della motiva- zione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che la Corte di Appello di Roma, affermando che il AN, qualora avesse proceduto a velocità normale ed adeguata al veicolo guidato ed avesse prestato una sufficiente attenzione alla strada, avrebbe potuto avvistare per tempo la buca ed evitare la ca- duta per effetto della stessa, aveva introdotto in causa un elemento del tutto nuovo, non suffragato da alcun rilievo probatorio, né aliunde desumibile dagli atti di causa, dal momento che in nessun atto si at- tribuiva al AN una velocità eccessiva rispetto al mezzo da lui condotto ed alla situazione dei luoghi. Del resto un eccesso di veloci- tà era escluso dal fatto che il mezzo condotto dal AN non era in condizione di superare la velocità di 40 Km/h, che nell'ora in cui m era avvenuto il sinistro vi era un traffico intenso e che sul veicolo era collocata la borsa degli attrezzi. Si sostiene che l'affermazione - dalla quale è derivato il riget- to della domanda attrice relativa alla elevata velocità tenuta dal - AN è del tutto apodittica, manca di qualsiasi supporto proba- torio e si basa su una errata lettura degli atti processuali. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione del principio dell'onere della prova, contraddittorietà e carenza e/o insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 punto 3 e 5 c.p.c.. Si deduce che altrettanto apoditticamente la Corte del merito ha ritenuto che il AN non avrebbe prestato sufficiente atten- zione alla strada. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione del principio del- 5 l'obbligo della motivazione in relazione a punto decisivo della con- troversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Si deduce che la Corte d'appello è venuta meno al dovere di motivare in ordine alla circostanza se la buca stradale per le sue ca- ratteristiche costituisse o meno insidia. Poiché per costante giurisprudenza, ai fini della responsabilità civile nei confronti dell'utente dell'opera pubblica, la nozione di in- sidia presuppone l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso, i giudici del meri- to avrebbero dovuto vagliare entrambe le suddette circostanze e solo nell'accertato caso di una loro esclusione avrebbero potuto ritenere l'esclusiva responsabilità del AN. Infatti, in tema di manuten- zione delle strade la discrezionalità della P.A. incontra il suo unico limite esterno nell'osservanza del precetto generale del neminem lae- dere, il quale impone anche all'amministrazione di evitare, con l'adozione di misure dettate da leggi o regolamenti nonché dalle rego- le di comune prudenza, ogni pericolo occulto per gli utenti, derivanti da una situazione di transitabilità diversa da quella apparente, sia sotto il profilo obiettivo della non visibilità, sia sotto il profilo sog- gettivo della non prevedibilità del pericolo stesso. Si deduce che una tale indagine non è stata però compiuta in concreto, nonostante sul punto fosse stata formulata un'apposita doglianza, onde la sussi- stenza del vizio denunziato per omesso esame di punto decisivo. Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiun- tamente, attesa la loro connessione, è fondato. La Corte d'appello ha respinto il gravame del AN sulla base delle seguenti testuali proposizioni: "Le riferite doglianze dell'appellante [il quale aveva indicato -a suo modo di vedere a qualificare una serie di elementi idonei - come "insidia" la buca esistente sul manto stradale] non hanno con- sistenza giuridica e vanno disattese. Invero il Tribunale ha correttamente fatto buon governo delle risultanze probatorie acquisite, essendo emerso dalla relazione dei Vigili Urbani che il sinistro si verificò alle ore 8,30 del mattino e che la buca misurava circa 20x20x10 con condizioni meteorologi- che normali. In questa situazione di tempo e di luogo non può configurarsi una insidia in danno del motociclista con conseguente responsabili- Ли tà dell'ente convenuto, in quanto, il AN, qualora avesse pro- ceduto a velocità normale ed adeguata al veicolo guidato ed avesse prestato una sufficiente attenzione alla strada, avrebbe potuto av- vistare per tempo la buca ed evitare la caduta per effetto della stes- sa. In sostanza si può ritenere che la buca di per sé non ha avuto un ruolo decisivo ai fini dell'incidente, da attribuire piuttosto al com- portamento non attento ed imprudente del AN". Questa Corte osserva che la suddetta motivazione è viziata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che la esclusione della natura insidiosa della buca stradale è affermata apoditticamente, senza al- cuna considerazione degli elementi indicati dal AN volti a di- mostrare la non visibilità e la non prevedibilità della buca medesima;
7 inoltre la Corte di merito, con motivazione illogica, ha tratto argo- mento per escludere la natura insidiosa della buca [v. ultimo paragra- fo della motivazione sopra trascritta] dalla circostanza che il RA DI viaggiava a velocità non adeguata e non prestava sufficiente attenzione alla strada. Detta motivazione non è idonea a sostenere le conclusioni della sentenza impugnata, in primo luogo, perché non indica gli ele- menti in base ai quali si è raggiunto il convincimento che il AN tenesse la condotta di guida indicata;
in secondo luogo, perché sem- bra trarre la conclusione relativa alla esclusione della natura insidio- sa della buca proprio dalla condotta di guida del AN. Sotto quest'ultimo aspetto è agevole osservare che la Corte di merito avrebbe dovuto prima stabilire-a prescindere dalla condotta di guida tenuta dal AN e previa indicazione degli elementi di prova e di giudizio tenuti in considerazione - se la buca esistente sul- l'asfalto costituisse una insidia, in relazione alla sua conformazione ed alla sua avvistabilità tenuto conto delle condizioni di luce e so- prattutto con riferimento al caso di specie - di traffico, che il ricor- rente definisce intenso, e soltanto dopo passare all'esame della con- dotta di guida del AN e non, invece, trarre da questa argomenti per escludere la natura insidiosa della buca. L'inversione del procedimento logico della motivazione ne determina il vizio sotto il profilo della insufficienza in ordine ad un punto decisivo. La sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà a nuovo esame. Allo stesso giudice si de- manda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, tenendo conto che il controricorso del Comune di Roma è stato di- chiarato inammissibile. 60000
P.Q.M.
310000 La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 23 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. виворот " AN C1 IO ST ST Depositata in Cancelleria Oggi, lì 10 MAG. 2001 T A 0 A IL AN e 0 IOi AM % A N E O Z I UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in2 GIU 2001 D. Serie 4 n. 28711 versate £. 310.000 S. al n. trecentodiecimlia (lire p. i Dirigente Area Serviti (Dott.ssa Maria Grazia D IPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCHING 7 0 0 PEL 9