Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sè reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente.
Commentari • 3
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Il reato di atti persecutori (stalking) è reato di natura abituale e di danno, e necessita della reiterazione dei comportamenti molesti i quali, inserendosi in una sequenza causale, determinano l'evento quale risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Il criterio distintivo tra reato di atti persecutori e quello di molestia o disturbo alle persone consiste proprio diverse conseguenze della condotta molesta, nel senso che il delitto di cui all'art. 612-bis si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di danno, consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita, un evento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 20696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20696 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento