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Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 14178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14178 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN TO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 21/01/2026 dal Tribunale di Locri udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Locri convalidava l’arresto disposto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza applicare alcuna misura cautelare.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 337 cod. pen. e 380 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta era stata erroneamente qualificata quale resistenza a pubblico ufficiale. Invero, risultava che AN, sottoposto alla misura alternativa della detenzione Penale Sent. Sez. 6 Num. 14178 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 09/04/2026 domiciliare, avrebbe avuto un diverbio con un militare della Stazione dei Carabinieri di San CA, ove si era recato per consegnare la documentazione medica attestante la precedente sottoposizione a visita odontoiatrica. In tale contesto, pertanto, non vi era alcun atto d’ufficio cui l’indagato si sarebbe opposto, bensì una mera alterazione nella discussione insorta con i militari. . Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell' arresto, il giudice, deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596). La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale e la conseguente legittimità dell’arresto in flagranza dovevano essere valutate, pertanto, sulla base degli elementi così come si sono rappresentati alla polizia giudiziaria al momento del fatto.
2.1. Ciò detto, l’ordinanza impugnata ha chiaramente individuato l’atto d’ufficio il cui compimento veniva ostacolato dall’atteggiamento aggressivo e minaccioso tenuto dal ricorrente all’interno della Stazione dei Carabinieri di San CA. Nell’ordinanza, infatti, si afferma chiaramente che i Carabinieri erano intenti a “verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza”, avendo in precedenza rilevato che AN si era allontanato dal luogo ove ristretto in detenzione domiciliare senza la previa comunicazione alle forze dell’ordine. Ne consegue che l’attività d’ufficio è stata compiutamente indicata, nè è controvertibile che il ricorrente abbia ostacolato lo svolgimento della stessa, minacciando ed entrando fisicamente a contatto con il V.B. Sabatino (così l’ordinanza impugnata). Il quadro descritto deve ritenersi pienamente compatibile con l’astratta configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, da valutarsi secondo il parametro proprio della fase della convalida dell’arresto, con conseguente esclusione della violazione di legge addotta dal ricorrente. . Il ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato nel merito, presenta un ulteriore profilo di inammissibilità. seguito della convalida dell’arresto, al ricorrente non veniva applicata alcuna misura cautelare, non avendo il pubblico ministero formulato richiest in tal senso. A fronte di tale dato, del tutto pretermesso nel ricorso, il ricorrente non ha specificato in alcun modo quale sia l’interesse concretamente sotteso all’impugnazione dell’ordinanza di convalida. Sul punto deve richiamarsi il condivisibile orientamento secondo cui l' interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell' arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.5, n. 9167 del 31/1/2017, Fanu, Rv.269038; Sez.6, n. 13522 del 13/2/2009, Calia, Rv.244141). Si tratta di un principio che, peraltro, si pone in linea di continuità con la regola che impone la necessaria deduzione dell’interesse a ricorrere anche nel caso di sopravvenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione (Sez.6, n.49861 del 2/10/2018, Procopio, Rv.274311). . Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo OL PR
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Locri convalidava l’arresto disposto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza applicare alcuna misura cautelare.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 337 cod. pen. e 380 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta era stata erroneamente qualificata quale resistenza a pubblico ufficiale. Invero, risultava che AN, sottoposto alla misura alternativa della detenzione Penale Sent. Sez. 6 Num. 14178 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 09/04/2026 domiciliare, avrebbe avuto un diverbio con un militare della Stazione dei Carabinieri di San CA, ove si era recato per consegnare la documentazione medica attestante la precedente sottoposizione a visita odontoiatrica. In tale contesto, pertanto, non vi era alcun atto d’ufficio cui l’indagato si sarebbe opposto, bensì una mera alterazione nella discussione insorta con i militari. . Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell' arresto, il giudice, deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596). La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale e la conseguente legittimità dell’arresto in flagranza dovevano essere valutate, pertanto, sulla base degli elementi così come si sono rappresentati alla polizia giudiziaria al momento del fatto.
2.1. Ciò detto, l’ordinanza impugnata ha chiaramente individuato l’atto d’ufficio il cui compimento veniva ostacolato dall’atteggiamento aggressivo e minaccioso tenuto dal ricorrente all’interno della Stazione dei Carabinieri di San CA. Nell’ordinanza, infatti, si afferma chiaramente che i Carabinieri erano intenti a “verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza”, avendo in precedenza rilevato che AN si era allontanato dal luogo ove ristretto in detenzione domiciliare senza la previa comunicazione alle forze dell’ordine. Ne consegue che l’attività d’ufficio è stata compiutamente indicata, nè è controvertibile che il ricorrente abbia ostacolato lo svolgimento della stessa, minacciando ed entrando fisicamente a contatto con il V.B. Sabatino (così l’ordinanza impugnata). Il quadro descritto deve ritenersi pienamente compatibile con l’astratta configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, da valutarsi secondo il parametro proprio della fase della convalida dell’arresto, con conseguente esclusione della violazione di legge addotta dal ricorrente. . Il ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato nel merito, presenta un ulteriore profilo di inammissibilità. seguito della convalida dell’arresto, al ricorrente non veniva applicata alcuna misura cautelare, non avendo il pubblico ministero formulato richiest in tal senso. A fronte di tale dato, del tutto pretermesso nel ricorso, il ricorrente non ha specificato in alcun modo quale sia l’interesse concretamente sotteso all’impugnazione dell’ordinanza di convalida. Sul punto deve richiamarsi il condivisibile orientamento secondo cui l' interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell' arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.5, n. 9167 del 31/1/2017, Fanu, Rv.269038; Sez.6, n. 13522 del 13/2/2009, Calia, Rv.244141). Si tratta di un principio che, peraltro, si pone in linea di continuità con la regola che impone la necessaria deduzione dell’interesse a ricorrere anche nel caso di sopravvenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione (Sez.6, n.49861 del 2/10/2018, Procopio, Rv.274311). . Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo OL PR