Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
0 4172/02 REPUBBLICA ITALIANA - -- IN NOME DEL POPOL LA CORT UPREMA ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE недовешить ot confine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 13787/99 Dott. Ugo Cron. 2865Consigliere RIGGIO Consigliere - Rep. 337 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 31/10/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richlesta copi studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirit 9-GEM: 2002 il IL CANCELLIERE CAVALIERE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCO R RICCI, difesa dall'avvocato NICOLA GUERRERA, per procura speciale Notaio Filippo MARGURNO da €0,77 1.1500 Diamante del 14/5/99, rep.n.30767; - ricorrente
contro
PIRO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA H655359 GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato MARIA ---- dall'avvocato GIUSEPPE SICILIA, giustaROMEO, difeso 2001 delega in atti;
B 1446 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 95/99 del Tribunale di PAOLA, depositata il 24/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Nicola GUERRERA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Paola ha ri- gettato l'appello proposto da GI LI contro la sentenza del Pretore di Scalea che aveva regolato il confine tra il suo appezzamento di terreno e quello confinante di proprietà di LD PI in base alle risultanze catastali, non fornendo utili indicazioni, al riguardo, l'unico titolo di pro- prietà esibito dalle parti, e le dichiarazioni dei testi escussi. GI LI ha proposto ricorso per cassazione, formu- lando due censure. LD PI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso GI LI sostie- ne che il Tribunale di Paola non si è pronunziato sulla sua richiesta di rinno- vazione della consulenza tecnica (nel giudizio di merito ne sono state dispo- ste due); rinnovazione che avrebbe dovuto consentire l'individuazione del confine in base ai titoli di proprietà delle parti. l La censura è inammissibile. Il Tribunale ha affermato che nell'unico titolo di proprietà esi- bito non si rinvengono indicazioni utili per determinare il confine, e tale af- fermazione non risulta specificamente contestata dalla ricorrente. Anche il secondo motivo di ricorso di GI LI inammissibile;
con esso la ricorrente si limita a proporre una lettura ed una valutazione delle testimonianze raccolte diverse da quelle che ne ha dato il Tribunale, che le ha analizzate in modo puntuale e dettagliato;
e si risolve quindi nella contestazione dell'accertamento dei fatti di causa compiuto dal giudice del merito, e riservato alla sua esclusiva competenza. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna GI LI a ri- fondere ad LD PI le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 178900(€ 8239). (€ 165,83) oltre lire 4.000.000/per onorari Roma, 31 ottobre 2001 Il presidente (Vincenzo L'estensore (Carlo Cioffi)The 129.11 10.33 IL CANCELLIERE C1 + Valexia Neri 137139,44 29 GEN. 2002 IL CAMER MA VENT APP DI AGENZIA #5 Regipircio CD14245 TO EN Area VI C (euro Servizio AX (Doft.ca/ (D: M. RACCIONA b Ra 2