Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, il soggetto che ha operato la duplicazione o riproduzione dell'opera tutelata risponde solo di tale attività delittuosa e non anche della successiva commercializzazione o diffusione della stessa, atteso che tale ulteriore attività va considerata come un "post factum" non punibile, costituendo normalmente la concreta realizzazione del fine perseguito dall'agente al momento della riproduzione o duplicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02081
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 038022/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL LA, N. IL 28/06/1959;
avverso SENTENZA del 04/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI L. che ha concluso per: inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la messa in vendita di prodotti audiovisivi illecitamente duplicati, LL CL è stato tratto a giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, per rispondere dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c, e art. 648 c.p..
All'esito del dibattimento, il Giudice, con sentenza 10 ottobre 2001, ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. b - così modificata la originaria imputazione - e dall'art. 648 c.p. e l'ha condannato alla pena di giustizia.
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe precisata, ha assolto l'imputato dal reato di ricettazione con la formula perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la sanzione in mesi sette di reclusione ed Euro trecentocinquanta di multa.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la originaria contestazione era esatta in quanto ha posto in commercio supporti fonografici abusivi come previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c;
- che sussistevano le condizioni per concedere le attenuanti generiche equivalenti o prevalenti sulla recidiva. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
La Corte di Appello, con motivato accertamento fattuale non sindacabile in Cassazione, ha ritenuto che il LL avesse provveduto personalmente alla illecita duplicazione per la quale non sono necessarie particolari attrezzature o competenze;
tale ricostruzione dei fatti era stata sollecitata dall'imputato nei motivi di appello al fine di escludere la possibilità del concorso della violazione alla legge sul diritto di autore con il reato di ricettazione.
Consegue che la fattispecie concreta è stata correttamente sussunta nella ipotesi di reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b). La persona che ha abusivamente duplicato o riprodotto opere tutelate non deve rispondere, per la esplicita clausola di riserva inserita nel testo normativo, anche della successiva commercializzazione o diffusione delle stesse (pur avvenuta nel caso concreto); tale ulteriore attività viene considerata dal Legislatore come un post factum non punibile ed, anzi, costituisce normalmente la concreta realizzazione del fine perseguito dall'agente con la riproduzione o duplicazione dell'opera (Cass. Sezione 3 sentenza n. 18320/2003). Per quanto concerne la residua deduzione, si rileva che la Corte Territoriale ha giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale in merito alla concessione delle attenuanti generiche esplicitando la ragione (numerosi precedenti penali) per la quale sono state negate. La motivazione sul punto, pur nella sua sintesi, è sufficiente, logica, corretta e, pertanto, non censurabile in questa sede;
un apparato argomentativo più articolato non era richiesto stante le generiche censure dell'appellante sul punto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006