Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 557
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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In tema di tutela del diritto d'autore, il soggetto che ha operato la duplicazione o riproduzione dell'opera tutelata risponde solo di tale attività delittuosa e non anche della successiva commercializzazione o diffusione della stessa, atteso che tale ulteriore attività va considerata come un "post factum" non punibile, costituendo normalmente la concreta realizzazione del fine perseguito dall'agente al momento della riproduzione o duplicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 557
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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