Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 10981
CASS
Sentenza 4 marzo 2010

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Il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente nel caso in cui il "materiale pornografico", oggetto materiale della condotta criminosa prevista dall'art. 600 ter cod. pen., ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (In applicazione di tale principio, che si richiama alla nozione di "pedopornografia" di cui all'art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno, in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi).

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  • 1Alessandro Roiati
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    E' ricercatore confermato di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E' titolare del contratto di insegnamento in "Diritto penale II" del corso di laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza, Scuola allievi marescialli di Firenze. E' stato docente nell'ambito dei Moduli di Diritto Penale ai Master 16° -17° -18° Corso d'Istituto per Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Svolge altresì le funzioni di docente aggiunto di Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Avvocato iscritto presso l'Ordine degli avvocati di Roma dal 2003. Membro del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 10981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10981
Data del deposito : 4 marzo 2010

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