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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2025, n. 13617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13617 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24638/2021 proposto da: AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE avvocato GIANLUCA PESCOLLA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro OL EN, elettivamente domiciliata in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE avvocato STEFANO CAPPELLU che la rappresenta e difende Civile Sent. Sez. L Num. 13617 Anno 2025 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 21/05/2025 2 -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 208/2020 depositata il 18/03/2021, RG 144/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere IRENE TRICOMI. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IO SA, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA L’Azienda Speciale Regionale Molise Acque ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di ME ME avverso la sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Campobasso. Resiste con controricorso, assistito da memoria depositata il 21 marzo 2025, la lavoratrice. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
in sede di udienza pubblica ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio. In prossimità dell’udienza pubblica, il 26 marzo 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Azienda Speciale Regionale Molise Acque e dal difensore avv. Gianluca Pescolla, nonché dalla controricorrente ME ME e dal difensore avv. Stefano Cappellu per accettazione. RAGIONI DELLA DECISIONE L’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384). 3 La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) - cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 -. L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito la controricorrente. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015, n. 11315 del 2025) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro
in sede di udienza pubblica ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio. In prossimità dell’udienza pubblica, il 26 marzo 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal legale rappresentante della Azienda Speciale Regionale Molise Acque e dal difensore avv. Gianluca Pescolla, nonché dalla controricorrente ME ME e dal difensore avv. Stefano Cappellu per accettazione. RAGIONI DELLA DECISIONE L’art. 306 cod. proc. civ. stabilendo che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, fonda il diritto ad accettare la rinuncia stessa, ovvero quello, opposto, a non accettarla (cfr. Cass. 24 marzo 2011, n. 6850; Cass. 10 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11384). 3 La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) - cfr. Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971 -. L’accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Pertanto, nella specie, deve essere dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e quanto al regolamento delle spese non vi è luogo a provvedere in quanto trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito la controricorrente. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015, n. 11315 del 2025) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro