Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 1394
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, disturbate. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva ritenuto sussistere il disturbo all'occupazione e al riposo delle persone nel fatto di soggetto che non impediva gli strepiti e l'abbaiare di un cane tenuto presso la propria abitazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C., sulla premessa di fatto che il disturbo era arrecato esclusivamente ai vicini di casa, ha escluso la configurabilità del reato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 1394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1394
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

    Testo completo