Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, che non è operativo con riferimento al complessivo arco di tempo comprendente una successione di rapporti di lavoro stagionali (a termine) in agricoltura, è applicabile invece nell'ipotesi in cui in cui sia configurabile un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a norma dell'art. 11 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito nella legge n. 83 del 1970), sulla base di uno specifico accordo in tal senso tra le parti, (desumibile anche da particolari modalità di svolgimento del rapporto), oppure, a norma dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, per il superamento del numero di centottanta giornate lavorative nell'anno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC CO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE RUPICOLE, N. 67 - SCALA F - INT. 6, presso il sig. Lodik Vito, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI TRIMBOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CONTRO
AT ES, AT NG e AT RI, quali eredi di GR TO, domiciliate in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe G. TAVIANO, giusta delega in atti;
- CONTRORICORRENTI -
avverso la sentenza 313/97 del tribunale di Patti, depositata il 07/06/97, R.G.N. 546/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato Giuseppe GIUFFRIDA TAVIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 maggio 1997/7 giugno 1997 il Tribunale di Patti, non definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza non definitiva in data 21/3/1994 e di quella definitiva del 18 dicembre 1996 del Pretore di Patti, entrambe unitamente appellate da FR, LE e NA NA e da TO NI, comproprietarie di un fondo agricolo nel quale CE MI assumeva di aver lavorato con mansioni di irrigatrice, non percependo retribuzione dal 1976 al 1991, così statuiva:
1) dichiarava prescritto il diritto della lavoratrice alle retribuzioni sino alla data del 23 giugno 1997;
2) riconosceva alla predetta di avere prestato in favore delle appellanti giornate di lavoro indicate nel prospetto dell'Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (U.P.L.M.O.) di Messina, con la qualifica di acquaiola irrigatrice;
con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione delle spettanze dovute. Avverso tale sentenza la MI propone ricorso per cassazione con due motivi.
Le resistenti si sono costituite con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la lavoratrice denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità parziale pronunciata con sentenza n. 63/1966, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla dichiarata prescrizione quinquennale. In particolare la ricorrente - rilevato che la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale trova fondamento nello stato di soggezione in cui si trova il lavoratore nei confronti del datore e che il presupposto indispensabile di tale stato è l'unicità del rapporto di lavoro - il Tribunale avrebbe dovuto accertare che nella specie, nonostante la sussistenza di più rapporti successivi di lavoro riferiti ad attività stagionali, era sostanzialmente unico il rapporto di lavoro in conseguenza della continuità dei riferiti rapporti stagionali.
Con il controricorso le intimate deducono che il Tribunale ha esattamente escluso la configurabilità nella specie di un unico e continuativo rapporto di lavoro, posto che l'assunzione dei lavoratori stagionali in agricoltura ha luogo in seguito di richiesta numerica del datore di lavoro all'ufficio di collocamento, ma ha altresì, eseguito una valutazione comparativa delle dichiarazioni rese dalla MI e delle deposizioni rese dai testi. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di logica connessione.
I rapporti di lavoro in agricoltura sono, normalmente, a tempo determinato, mentre la previsione di un rapporto a tempo indeterminato presuppone. secondo il disposto dell'art. 11 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, che esso sia giustificato dalla particolare natura del lavoro da eseguire e che trovi riscontro in una specifica volontà contrattuale diretta alla assunzione del dipendente senza determinazione di tempo, salvo che ricorra l'ipotesi, prevista dall'art. 8 terzo comma della legge 8 agosto 1972 n. 457, di superamento, nell'anno, di centottanta giorni di lavoro presso la stessa azienda, ipotesi nella quale il rapporto di lavoro agricolo deve comunque considerarsi a tempo indeterminato. Poiché il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera rispetto alla durata dell'unico rapporto di lavoro, essa non risulta applicabile ad un arco di tempo comprendente plurimi rapporti stagionali in agricoltura intercorsi tra le stesse parti (v. Cass.14/11/1979 n. 5937). Ne consegue che l'accoglimento del primo motivo di ricorso dipende dalla fondatezza del secondo, perché, ove il Tribunale avesse erroneamente ritenuto non superato il numero di centottanta giornate lavorative nell'arco di ogni anno, avrebbe con ciò inesattamente negato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e del pari inesattamente dichiarato la prescrizione dei diritti vantati dalla lavoratrice non già sulla base di plurimi rapporti di lavoro stagionale bensì sulla base dell'assunto unico rapporto di lavoro.
In proposito appaiono fondate le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata laddove questa, pur richiamandosi alle testimonianze rese da ES, DA, TR e Lo ES, nulla riferisce sulle loro dichiarazioni in ordine al numero di giornate lavorative espletate nel corso dell'anno dalla MI, limitandosi a mettere in luce circostanze irrilevanti per il "thema decidendum" come quelle delle modalità di pagamento ("ogni 15-20 giorni") o del controllo della esattezza della retribuzione sulla base delle giornate effettivamente lavorate.
Nè decisiva risulta la circostanza che la MI venisse assunta tramite l'ufficio di collocamento con cadenza stagionale, potendo tale circostanza documentale trovare smentita nelle eventuali diverse deposizioni dei testi in riferimento all'avvenuto superamento da parte della MI delle centottanta giornate lavorative nel corso dell'anno oppure in riferimento a diverse modalità di svolgimento del rapporto, (a tempo indeterminato anziché a tempo determinato, in contrasto con le formali modalità di assunzione tramite l'ufficio di collocamento), indicative di un conforme accordo tra datrici di lavoro e lavoratrice in tal senso.
Il proposto ricorso va, pertanto, accolto.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, al Tribunale di Messina perché proceda a nuovo esame attraverso una compiuta valutazione delle prove testimoniali sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione, come sopra evidenziate (superamento o no delle 180 giornate lavorative, modalità di svolgimento del rapporto di lavoro indicative dell'intervenuta volontà delle parti circa la durata non stagionale e, quindi, a tempo indeterminato del rapporto, in contrasto con le risultanze dell'Ufficio di Collocamento e della Massima Occupazione).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999