Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6852
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, che non è operativo con riferimento al complessivo arco di tempo comprendente una successione di rapporti di lavoro stagionali (a termine) in agricoltura, è applicabile invece nell'ipotesi in cui in cui sia configurabile un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a norma dell'art. 11 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito nella legge n. 83 del 1970), sulla base di uno specifico accordo in tal senso tra le parti, (desumibile anche da particolari modalità di svolgimento del rapporto), oppure, a norma dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, per il superamento del numero di centottanta giornate lavorative nell'anno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/1999, n. 6852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6852
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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