Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliato;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE AURORA SPA, IMPRESA EDILE RESIDENCE COSTRUZIONI SRL in liquidazione EL.ME.A Srl, SIRA SPA, EDILIZIA ROSETO SRL, LA PROVVIDENZA SRL, SS CH E F. SRL, REVEL & C. SRL, POLENTA LUCA quale acquirente del credito dell'Impresa Edile Eurovillage Srl in liquidazione, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimate -
e contro la società SAC S.p.A. - Società Alberghiera Conero Mafran s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rapp.te e difese dagli avv. Arturo Mercatelli e Paolo Speciale del Foro di Ancona, ed elett. dom. in Roma presso lo studio dell'avv. Raniero Valle, Via Poma, 2.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26/99 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona, Sez. 1^ Civ., depositata il 25 gennaio 1999 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 8/07/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il controricorrente, l'Avv. Raniero Valle che si è riportato alle conclusioni formulate nel controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16 luglio 1997 il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda proposta dalla Immobiliare Aurora S.p.A., Impresa Edile Eurovillage S.p.A. SAC Società Alberghiera Conero S.p.A., EL.ME.A. S.r.l., S.I.R.A. S.p.A., Edilizia Roseto S.p.A., Mafran S.r.l., La provvidenza S.r.l., Alessandro BU e F. S.r.l., Revel & C. S.r.l., Impresa Edile Residence Costruzioni S.r.l. e dalla C.D.S. - Centro Servizi Didattici S.r.l., condannava l'Amministrazione Finanziaria a restituire le somme erogate dalle istanti società a titolo di tassa annuale di concessione governativa in riferimento alla iscrizione nel registro delle imprese;
con interessi e risarcimento del maggior danno da svalutazione a decorrere dalla domanda.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero con atto notificato il 6 ottobre 1997, dolendosi dell'accoglimento della domanda in relazione al periodo coperto dalla decadenza triennale. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 26/99 depositata il 25 gennaio 1999, accoglieva l'appello del Ministero relativamente a detto punto.
Contro questa sentenza l'Amministrazione ricorreva per Cassazione con un unico motivo.
Resistevano le intimate società con controricorso presentato tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "Ius superveniens: applicazione dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). Art. 360, n. 3 c.p.c.). Il Ministero deduce l'operatività dello ius superveniens introdotto dall'art. 11 della L. 23 dicembre 1998 n. 48, nel quale la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata in lire 500.000 per ogni tipo di società, ed altra tassa, variabile secondo il tipo di società, è stabilita per l'iscrizione di altri atti sociali. Nel comma terzo dello stesso articolo si dispone anche che sulle somme da rimborsare siano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge e quindi al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
A parere dell'Amministrazione, pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso andrebbero dedotti l'importo della tassa di iscrizione dell'atto costitutivo (lire 500.000) e l'importo della tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali. Su detta somma spetterebbero interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 - che ha fissato nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi - è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (Cass. 28 novembre 2001, n. 15081, Cass. 22 novembre 1996 n. 10344 e 29
agosto 1996 n. 7952, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero ricorrente è, pertanto, illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10344; Cass. 15081/01 cit.). Nè d'altra parte vengono menzionate negli atti processuali altre comprovate iscrizioni di atti sociali. In relazione alla tassa di iscrizione della società, inoltre, non è stato precisato l'anno e pertanto, alla luce del principio dell'autosufficienza del ricorso, la domanda non può trovare ingresso.
In ordine alla determinazione degli interessi si rileva che è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario una norma nazionale che prevede sulle somme da rimborsare per tasse e tributi che lo Stato abbia riscossi indebitamente, in base a norma contrastante con la norma comunitaria, un tasso di interesse diverso e minore rispetto a quello vigente per i rimborsi derivanti da altre cause di indebita percezione (cfr. recente sentenza C. Giust. CE 10.09.2002, in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99, cit.). Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il controricorso è stato depositato, ex art. 370 cpc, tardivamente:
notificato il 12 aprile 2000 e depositato il 10 maggio 2000.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004