Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10426 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 71668 NOME DEL POPOLO ITALIAN 0426 /03 REPUBBLICA ITALIANA 986 NE /1 ZIO S PREMA 004 RA - 2 REGIST .R. B U . .P L A L I D A A R L Oggetto D . E A B D E T " A T SI U T N IB SEZIONE TRIBUTARIA SE N 1 Tributaria SE E 3 R 1 T I . A ATER ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N M Dott. Ugo Presidente RIGGIO R.G. N. 18765/00 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.23296 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.14/02/03 Consigliere Dott. Stefano BIELLI ha pronunciato la seguente SOME SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 41668 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente , 7357 6 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IMMOBILIARE CONFINA SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 737/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 456 udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Nino -1- FICO;
persona del Sostituto udito il P.M. in Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che Generale per l'accoglimento del ricorso. -2- Procuratore ha concluso T Svolgimento del processo Con sentenza del 7 maggio 1998 il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della Immobiliare Confina s.r.l., della somma di lire 29.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1989 al 1992, di cui all'art.3 del D.L. n.853/84, convertito in L. n. 17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett.c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n.335 del 17 luglio 1969. Con sentenza del 19 aprile 2000 la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto in via principale dal Ministero delle Finanze e, accogliendo l'appello incidentale della contribuente, ha disposto che gli interessi decorressero dalle singole istanze di rimborso. Avverso la decisione d'appello il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo. L'intimata non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il motivo proposto il ricorrente ha chiesto applicarsi lo ius superveniens dell'art. 11, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, con riguardo alla misura degli interessi sulle somme da rimborsare, avendo la norma previsto che fossero dovuti al tasso legale vigente alla data del 1° gennaio 1999, di entrata in vigore della legge, ossia al tasso del 2,50%. Il motivo è infondato. Con sentenza del 10 settembre 2002, cause Riccardo PR s.r.l. e Caser s.p.a. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, confermando propria precedente giurisprudenza, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n.448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art.1 della legge n.29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno. Il ricorso va dunque va respinto. Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'intimata.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, .
2.200 CASS D E R il presidente il cons. est. E Kogo Mingg U Q Ариель Димо Архив бели 2 LUG. 2003