Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
Il necroforo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che egli svolge attività urgenti di pertinenza della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico e da compiere senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie; dette attività, infatti, non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d'ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualità di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall'art. 358, comma secondo, cod. pen. (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d'ordine o meramente materiali). Ne consegue che integra il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) il necroforo che rifiuti di provvedere al servizio di inumazione e tumulazione dei cadaveri cui sia destinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2006, n. 36526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36526 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/09/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1117
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 15971/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU PI, n. a Mondragone il 4 gennaio 1937;
nei confronti della sentenza in data 18 novembre 2005 della Corte d'appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 4 ottobre 2004, appellata da PI CO, con la quale il medesimo era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, per avere rifiutato, nella qualità di necroforo presso il cimitero di S. Maria Capua Vetere, il servizio di sepoltura cui era destinato.
La Corte riteneva che l'imputato rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio, essendo tale servizio caratterizzato dalla indilazionabiltà e, dal punto di vista soggettivo, dalla insostituibilità degli addetti. In fatto, il CO era stato rinvenuto dalla polizia (avvertita dal denunciarne) lontano dal luogo di lavoro e aveva addotto, a giustificazione del rifiuto di operare, l'impedimento fisico dovuto alla età e alla mancanza degli strumenti di lavoro.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato, per mezzo del difensore il quale deduce, con un primo motivo, la violazione degli artt. 328 e 358 c.p., in quanto difettava nel CO la qualifica di incaricato di pubblico servizio, essendo, quella del necroforo, un'attività implicante lo svolgimento di semplici mansioni d'ordine, meramente materiali (cita al riguardo la sentenza di questa Corte n. 1461 del 26 giugno 1997). La indilazionabilità dell'opera richiesta e la insostituibilità soggettiva non costituiscono fattori tali da far rientrare il necroforo nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Con un secondo motivo censura la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe mancato di motivare espressamente sulle ragioni per le quali l'attività in questione dovesse ritenersi qualificabile come pubblico servizio, senza spiegare, peraltro, quali fossero i motivi in fatto per cui la presente situazione differisse da quella oggetto del giudicato sopra richiamato, come apoditticamente affermato. Peraltro la Corte aveva omesso di motivare anche sulle ragioni che il ricorrente aveva opposto a sostegno del suo mancato intervento, cioè sull'indebito rifiuto. Il ricorso non è fondato.
Premesso che questa Corte conosce ma non condivide il precedente citato dal ricorrente, si osserva, in ordine ad entrambi i motivi che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro connessione, che il personale che espleta servizi cimiteriali svolge attività di pertinenza della pubblica amministrazione, disciplinata da norme di diritto pubblico (si veda soprattutto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare i compiti di inumazione e tumulazione di cadaveri sono retti da una minuziosa normativa di cui anche, e a maggior ragione, il necroforo deve avere piena conoscenza. Esso, inoltre, è tenuto a svolgere lavori evidentemente urgenti e da compiersi senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie ed ha la possibilità e il dovere di intervenire con operazioni indilazionabili e insostituibili, fruendo, nel loro svolgimento, di una propria autonomia. Si deve escludere che tali attività rientrino nel quadro di una prestazione d'opera meramente manuale o di semplici mansioni d'ordine. O meglio, accanto a prestazioni di carattere puramente materiale, che sono la maggioranza, l'addetto alle sepolture svolge anche attività che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro esclusivamente manuale o in mansioni d'ordine, ma che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, e, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti che possono essere classificati come di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti. Nei limiti di queste ultime incombenze, spetta agli operatori cimiteriali la qualifica di incaricati di pubblico servizio nel duplice senso esplicitato (in negativo) dall'art. 358 c.p., cioè di mancanza di esercizio di funzioni pubbliche, ma anche di esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o di prestazione di opera meramente materiale.
Per quanto attiene alla mancata risposta da parte della Corte d'appello circa la censura attinente all'omesso esame delle cause di giustificazione addotte dal CO (età avanzata e mancanza di attrezzi) non può certo meravigliare la mancanza di argomenti volti a una qualsiasi replica in considerazione della banalità e carenza di significato delle stesse.
Il ricorso va pertanto rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2006