Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Sussiste la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. 595 cod. pen., che pubblichi una notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato (cosiddetta "brevina" in linguaggio giornalistico), in quanto il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia preordinata alla tutela dell'interesse diffuso, prevenendo la lesione dell'altrui reputazione e garantendo l'aderenza alla verità storica; né, a tal fine, rileva la circostanza della brevità del pezzo, in quanto la carenza di una firma dell'informazione induce a supporre un diretto e più stringente controllo al riguardo, divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale verso i destinatari di eventuali resoconti diffamatori.
Commentari • 3
- 1. Testata giornalistica online: rientra nella nozione di stampa e responsabilità direttore.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa e il direttore è tenuto a stesse responsabilità. Commento a Decisione Giurisprudenziale La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa. Il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, e anche se il contenuto è apparso in forma anonima. Decisione: Sentenza n. 13398/2018 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Civile, Penale Il caso. Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo “Il …
Leggi di più… - 2. Il direttore della testata periodica online è responsabile per la mancata eliminazione dei contenuti diffamatori di cui ha avuto conoscenzaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 dicembre 2019
In tema di responsabilità del direttore del periodico per i reati commessi a mezzo della pubblicazione di articoli giornalistici, merita senz'altro una menzione la sentenza della Cassazione Penale n. 13398/2018. Nel caso di specie, si contestava il reato di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3 c.p. all'imputato, quale responsabile di una testata giornalistica web, con conseguente condanna in primo grado, per aver redatto e pubblicato sul giornale telematico un articolo, tramite il quale si offendeva con attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione del destinatario; persona offesa costituitasi parte civile in sede penale. In secondo grado l'imputato veniva assolto, essendosi …
Leggi di più… - 3. La testata giornalistica online e responsabilita' del direttoreAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 ottobre 2018
Il caso. Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo "Il Vizio di Vinicio", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione di V. La corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile. La parte civile proponeva ricorso per cassazione, che la Corte accoglie. La decisione. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15004 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 425
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 46993/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR NT, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 17.6.2010;
visti gli atti del provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Gioacchino Izzo) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Tarsitano Francesco.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Oristano ha condannato in data 9 dicembre 2008 NI NT perché responsabile del delitto di cui all'art.57 c.p. in relazione all'art. 595 c.p., e L. sulla stampa, artt. 13 e
21.
Infatti sul quotidiano "Il giornale di Sardegna" sotto il titolo "incidente sulla 125 ferito un palese", pubblicato il 29 agosto 2005, era attribuito a ER OZ di aver guidato l'automobile dopo aver assunto stupefacenti. La notizia era, per più versi, contraria al vero.
La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza del 17 giugno 2010 ha parzialmente riformato la prima decisione riconoscendo a favore del NI le attenuanti generiche.
Ricorre l'imputato ed eccepisce:
- l'erronea applicazione della legge penale mancando la prova di un'effettiva condotta omissiva, esigibile in concreto, avendo il NI elaborato procedure standard, quale modello organizzativo da impartire ai giornalisti e non essendo ragionevole a scrivere una maggiore attenzione sulle notizie pubblicate quotidianamente, onere che grava sul giornalista;
- l'erronea applicazione della legge penale mancando la prova del delitto di diffamazione, delitto che pone il dolo, in mancanza dell'identificazione della fonte della notizia cioè di una attività che spetta al pubblico ministero in sede di indagine. In data 16 gennaio 2012 è stata depositata alla Corte memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Necessaria premessa alla disamina della vicenda è l'oggettivo scostamento dal vero della notizia resa dal giornale. Non è, infatti, posto in discussione (se non in termini ipotetici, nel caso in cui fosse identificato il giornalista che scrisse l'infedele reportage, piano controfattuale del tutto inidoneo al vaglio della responsabilità del direttore) che l'AB uscì di strada non già a notte fonda, ne' sul volgere del giorno festivo ("nella notte di sabato"), e nemmeno all'uscita di un locale notturno, tantomeno perché in preda ad effetti di droga ("come emerso dai successivi rilievi eseguiti dai medici che lo hanno soccorso"), poiché seguendo il certificato medico del Pronto Soccorso vi è silenzio sulla circostanza. Risulta, invece, che, quando egli si stava recando al lavoro (presso un supermercato in Arzachena), verso le 7/8 di mattina della domenica e senza influenza di droga, il predetto perse il controllo dell'automobile, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato.
È, pertanto, indiscutibile la valenza diffamatoria delle annotazioni rese circa le modalità del sinistro stradale (chiaramente protese a colorare di sensazione contrassegnata dall'illegalità che la narrazione aggiunse arbitrariamente al fatto).
Siffatta diffusa distorsione dalla realtà è elemento singolarmente grave, tanto da screditare la serietà del modello organizzativo che, asseritamente, faceva capo al CIPRIANI, suo organizzatore. Infondata è la critica all'insufficienza della motivazione della sentenza d'Appello.
La sentenza segnala che la difesa non ha prestato adeguata e convincente prova a fronte della risultanza emersa nel caso in esame:
la notizia non provenne da fonte apparentemente attendibile, poiché i Carabinieri, che intervennero sul luogo del sinistro, non furono il tramite della notizia, la cui fonte è rimasta ignota, ne' è stata fornita giustificazione sul vistoso e diffuso divario tra la verità e quanto apparso sul giornale.
Decisivo, poi, risulta il fatto, rammentato dalla sentenza (pag. 6), che altro giornale potè riferire in termini corretti e veritieri il medesimo episodio, a dimostrazione che non si erano frapposti cause ed eventi che rendevano insormontabile l'accertamento del vero. Dunque, non già ad una accidentale e scusabile emergenza si doveva ricondurre la grave lesione alla reputazione del giovane, bensì all'inerzia e negligenza nelle doverose verifiche del Direttore, di fronte ad un testo clamorosamente mendace.
È superfluo ribadire che il direttore di organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia, protesa a tutelare l'interesse diffuso prevenendo la lesione dell'altrui reputazione (e garantendo l'aderenza alla verità storica). Pertanto, a nulla giova sostenere (come sembra potersi leggere nelle pagine difensive) che la brevità del pezzo (la c.d. "brevina") permetta di restringere il grado di responsabilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012