Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15004
CASS
Sentenza 22 febbraio 2012

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Sussiste la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. 595 cod. pen., che pubblichi una notizia diffamatoria contenuta in un breve pezzo non firmato (cosiddetta "brevina" in linguaggio giornalistico), in quanto il direttore di un organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia preordinata alla tutela dell'interesse diffuso, prevenendo la lesione dell'altrui reputazione e garantendo l'aderenza alla verità storica; né, a tal fine, rileva la circostanza della brevità del pezzo, in quanto la carenza di una firma dell'informazione induce a supporre un diretto e più stringente controllo al riguardo, divenendo immediato il titolo di coinvolgimento del preposto al giornale verso i destinatari di eventuali resoconti diffamatori.

Commentari3

  • 1Testata giornalistica online: rientra nella nozione di stampa e responsabilità direttore.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa e il direttore è tenuto a stesse responsabilità. Commento a Decisione Giurisprudenziale La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa. Il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, e anche se il contenuto è apparso in forma anonima. Decisione: Sentenza n. 13398/2018 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Civile, Penale Il caso. Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo “Il …

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  • 2Il direttore della testata periodica online è responsabile per la mancata eliminazione dei contenuti diffamatori di cui ha avuto conoscenza
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 dicembre 2019

    In tema di responsabilità del direttore del periodico per i reati commessi a mezzo della pubblicazione di articoli giornalistici, merita senz'altro una menzione la sentenza della Cassazione Penale n. 13398/2018. Nel caso di specie, si contestava il reato di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3 c.p. all'imputato, quale responsabile di una testata giornalistica web, con conseguente condanna in primo grado, per aver redatto e pubblicato sul giornale telematico un articolo, tramite il quale si offendeva con attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione del destinatario; persona offesa costituitasi parte civile in sede penale. In secondo grado l'imputato veniva assolto, essendosi …

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  • 3La testata giornalistica online e responsabilita' del direttore
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 ottobre 2018

    Il caso. Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo "Il Vizio di Vinicio", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione di V. La corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile. La parte civile proponeva ricorso per cassazione, che la Corte accoglie. La decisione. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15004
Data del deposito : 22 febbraio 2012

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