Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
76 74/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Contratto preliminare LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 8370/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 17701 2418 composta da: Rep. Presidente Udienza 28 marzo 2001 Rafaele CORONA Consigliere Alfredo MENSITIERI SArio DE JULIO Consigliere Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carlo CIOFFI Consigliere relatore UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia stu dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 7 GIU. 2001 GN AD, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana n. IL CANCELLIERE 60, presso l'avv. Giovan Vincenzo Placco, che lo difende, come da procura in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
LI SA, TO AL, TO DO, TO Vittorio e TO LV, tutti eredi di PP AT, elettivamente domiciliati in Alberobello, via Garibaldi n. 5, presso l'avv. Pasquale Longo, che li difende, come da procura in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 192 del 3 548/01 marzo 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Giovanni Placco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 17 giugno 1985 PP AT convenne innanzi al Tribunale di Bari AD IG, imprenditore edile che aveva costruito degli alloggi convenzionati, e chiese l'esecuzione specifica dell'obbligazione da quest'ultimo assunta con il contratto preliminare stipulato il 6 giugno 1980, che non aveva adempiuto, di vendergli quello promesso, dietro pagamento del prezzo convenuto, parte del quale aveva già corrisposto. AD IG si costituì, negò di essere stato inadempiente, e chiese il rigetto della domanda;
ritorse anzi l'accusa
contro
PP AT, e chiese in riconvenzionale la risoluzione del contratto per suo inadempimento;
rilevò poi, in via subordinata, che il prezzo concordato andava comunque aggiornato ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Il Tribunale, con sentenza del 10 giugno 1994, costituì il diritto di proprietà di PP AT sull'immobile oggetto del preliminare, a condizione che questi pagasse il residuo prezzo non ancora corrisposto, pari a lire 23.790.000, senza interessi. 2 Il giudizio di appello, promosso da AD IG, e nel quale si sono costituiti gli eredi di PP AT indicati in epigrafe, essendo quest'ultimo deceduto nelle more, si è concluso con la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame. Con tale sentenza la Corte d'appello di Bari, per quel che in questa sede rileva, ha in particolare disatteso l'eccezione di nullità della convenzione con cui le parti avevano determinato il prezzo di vendita, proposta da AD IG, a dire del quale essa era in contrasto con l'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, osservando che tale norma stabilisce il prezzo massimo di cessione degli immobili realizzati in regime di edilizia convenzionata, ma non sottrae all'autonomia privata la sua determinazione, limitandosi a prescrivere la nullità delle pattuizioni intercorse tra costruttore e acquirente, se, e nella misura in cui stabiliscono un prezzo maggiore. La Corte territoriale ha poi ribadito le inadempienze contrattuali dell'appellante, ed ha escluso quelle che egli aveva addebitato a controparte. AD IG ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata per quattro motivi, che ha poi illustrato con memoria. Gli coneredi di PP AT hanno resistito controricorso, depositato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 370 terzo comma cod. proc. civ.. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso AD IG ripropone l'eccezione di nullità della convenzione con cui egli e gli eredi di PP AT avevano determinato il prezzo dell'immobile promesso in vendita. Il ricorrente, pur riconoscendo che la norma citata, con il suo ultimo comma (“Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente”), commina la nullità degli accordi intercorsi tra costruttore nei limiti e nel senso appena detto, sostiene che è nulla anche la pattuizione di un prezzo inferiore a quello previsto dalla convenzione di cui si è detto, se “supera i limiti di compatibilità economica con le opzioni programmatorie pubbliche". La censura è inammissibile, perche nuova e perché generica.. Con essa, infatti, si introduce una questione affatto diversa da quella prospettata nel giudizio di merito, perché altro è denunziare la nullità di una pattuizione che si sostiene essere in contrasto con una norma di legge non derogabile dalle parti (questa è la tesi sostenuta in appello da AD IG), altro è affermare che una pattuizione è invalida perché supera “limiti di compatibilità economica con le opzioni programmatorie pubbliche". In secondo luogo perché il ricorrente non ha precisato quali sono e in cosa consistono le “opzioni programmatorie pubbliche”, e quali sono "i limiti di compatibilità economica” ai quali fa riferimento, e quali 4 norme di legge rendano vincolanti, le une e gli altri, di modo che i privati, nell'esecizio della loro autonomia privata contrattuale, debbano rispettarle. Con il secondo e quarto motivo di ricorso AD IG sostiene che la Corte territoriale non ha preso in considerazione la sua richiesta di accertare, a mezzo di consulenze tecniche, la superficie dell'immobile oggetto del contratto, in base alla quale se ne sarebbe potuto stabilire prezzo, e conseguentemente sarebbe stato possibile verificare se davvero eredi di PP AT aveva adempiuto la sua obbligazione. La censura è infondata. La Corte d'appello di Bari ha accertato, interpretando le convenzioni intercorse tra le parti, che il prezzo dell'inmmonile oggetto del contratto era stato da esse convenuto nel suo preciso ammontare, ed era stato altresì convenuto che esso, così come determinato, non sarebbe stato aggiornato o comunque modificato. La richiesta di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione e l'omesso esame è stata quindi all'evidenza superata da tale accertamento, che non è stato contestato. Con il terzo motivo del suo ricorso AD IG censura la sentenza della Corte d'appello di Bari, sostenendo che non si è pronunziata sulla sua domanda di corresponsione degli interessi moratori del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, relativi alla somma che eredi di PP AT, e per lui i suoi eredi non hanno ancora pagato a titolo di residuo prezzo dell'immobile. Il motivo è infondato. 105 La Corte di appello di Bari ha escluso inadempimenti di eredi di PP AT e dei suoi eredi, né il ricorrente ha mai denunziato in modo specifico ritardo o mora nel pagamento del residuo prezzo, al quale ha peraltro condizionato l'efficacia della pronunzia costitutiva del Tribunale, che ha confermato;
e non essendo stata evidenziata, o meglio, essendo stata implicitamente esclusa mora del debitore, non decorrono interessi, e non è configurabile il maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ.. Nulla suelle spese, per l'improcedibilità del controricorso.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 28 marzo 2001 II presidente AGENZIA DE 8 NOV. 2002 (Rafaele Corona) и L'estensore al47781 per т п (Carlo Cioffi) ad IL CANCELLIERE C1 Paplo Tatarica AV DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7GIU, 2001 Roma IL CANCELLERE 01. 40000 TOT. 280000 06 1