Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 2 01 L 7 - 0 O 00 6 9 8 1 B - 6 I 2 REPUBBLICA ITALIAN D L E D A 2 T 4 S 6 IN NOME DEL POL LO ALIANO! O R . R P . P . M I D U CORTE SUPREMA DYCASSAZIONE B A . l l D Oggetto a . E IstrigniaNue b T a t N SEZIONE PRIMA CIVILE Oppos alle d 2 E 2 S . E t r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3675199 Presidente ANNUNZIATADott. Michele Cron1.1345 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. 219 Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere - Consigliere Ud. 21/09/00 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente 468 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia stu sul ricorso proposto da: IL SOLE dal Sig. per diritti L. 3000. COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, +1.8 GEN. 2001..... elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, IL CANCELLIERE presso l'avvocato LORENZONI FABIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SICHEL FERDINANDO, DE SIMONI CARLO e LAVERDA CHIARA, giusta procura in calce al ricorso;
0096221 - ricorrente D096222 contro ري M CI FA, CI AN, CI LI, RR NI;
CORTE SUPREMA GI CASSAZIO UFFICIO COPIE 2000 - intimati Richiesta copia stuc dal Sig. LOREN 1600 avverso la sentenza n. 277/98 della Corte d'Appello di per diritti L. B 18-81U. 2001น. -1- IL CANCELLIE VENEZIA, depositata il 19/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lorenzoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. KORENTON per diritti L. noo0-ES. 1 1 AGD 2001 IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA BE231957 AT391784 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OL CI e NI ER, proprietari di un terreno di mq. 1.145, sito in Padova ed acco li al mapp. 215, proponevano opposizione, dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, avversO la determinazione dell'indennità di espropriazione, disposta nel 1991 nell'interesse del Comune di Padova, che, costituendosi, resisteva alla domanda. La causa, dichiarata interrotta per la morte del CI, veniva riassunta dagli eredi US, Daniela (1) ed UL CI Espletata consulenza tecnica di ufficio, la Corte adita, con sentenza n. 277 del 19 febbraio 1998, determinava in complessive Lire 34.893.526 l'indennità di esproprio spettante ai ordinando il deposito dell'importoproprietari, somma già versata allo pari alla differenza con la stesso titolo. Osservava la Corte, per quanto in questa sede rileva, che l'area di mq.
1.145 era а vocazione edilizia, desunta dal consulente tecnico d'ufficio dalla presenza nella zona di strade, illuminazione pubblica, reti fognarie, idrica ed altre, nonché da numerosi insediamenti abitativi. Con riferimento al criterio indennitario stabilito dall'art. 5 bos L. 359/92, la Corte territoriale precisava che non si 3 nondoveva procedere alla riduzione del 40%, essendovi stata alcuna offerta da parte dell'ente espropriante, formulata sulla base dei nuovi criteri normativi. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Padova ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando nullità della sentenza, contraddittoria ed erronea motivazione (art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.), il Comune ricorrente rileva che la sentenza impugnata, recante il n. 277/98 e relativo alla vertenza n. 1625/91 R.G., la "fotocopia" della sentenza n. 274/98, riguardante la causa n. 1624/91 R. G in essa, infatti, si fa riferimento al mappale n. 215 di mq. 1.145, mentre l'oggetto della causa riguarda la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima dei terreni contraddistinti dai mappali 545 e 171, rispettivamente di mq. 308 e 654, per un totale di mq. 962; anche gli altri dati riportati nella sentenza impugnata (quale, ad riguardano li esempio, il decreto di esproprio) l'altra causa. Secondo il ricorrente, ciò ha determinato l'omessa decisione della vertenza, ovvero la pronuncia su domanda diversa. La censura è fondata, come emerge chiaramente dall'esame degli atti, consentito а questa Corte dalla natura del vizio denunciato. Con l'atto introduttivo del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata i coniugi - ER hanno proposto opposizione alla stima CI indennità relative ai terreni di cui ai delle mappali 545 e 171, per complessivi mq. 962, espropriati con decreto del Presidente della Provincia n. 594 del 4 febbraio 1991 (per i quali stata determinata un'indennità di lire era 31.107.000): la causa veniva iscritta al n. 1625/91 R.G.. La sentenza impugnata, contraddistinta con il n. 277/98, ha per oggetto l'opposizione alla stima delle indennità relative ad un terreno, di proprietà dei coniugi CI ER, indicato al mappale 215 e di mq. 1.145, espropriato con decreto del 13 settembre 1991 e per il quale era stata un'indennità provvisoria di liredeterminata 32.882.500: riguarda, cioè, un'altra causa, h iscritta al n. 1624/91 R.G., come risulta dalla copia conforme della relativa sentenza n. 274/98 (ritualmente prodotta dal Comune ricorrente ai 5 altri termini, lasensi dell'art. 372 c.p.c.) i Corte territoriale ha praticamente copiato l'altra sentenza, riguardante giudizio diverso da quello che andava deciso: ciò ha comportato un'omessa pronuncia rispetto alla domanda proposta, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice (cfr. Cass. 590/98), designato in una diversa sezione della Corte d'Appello di Venezia, che procederà а nuova decisione. Restano, logicamente, assorbiti gli altri due motivi del ricorso, attinenti alle questioni dell'edificabilità dell'area espropriata e della riduzione del 40% dell'indennità da determinare. Allo stesso giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000. Il RelatoreRelafare м. Алилий Il Presidente nonce dalle Ferm auche in им портоThat the affranche: und.e.] 6 CORTEST Puma Sezione Civile Depositato in Cancellerie # 18 GEN. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCE Уйне Кей лит 2 ROMA 4 Serie EU UFFICIO DEL Registrato in data 250.000 aln 25.603. versate fr. DUECENTOCINQUANIAMILA p. Il Dirigente Area Serrizi PO) Giudiziari (D.ssa Maria Grazia DF (lire Il Responsabile Servizio (Dr. M. RACC Cipri 100 - i