Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2000, n. 2109
CASS
Sentenza 10 gennaio 2000

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Le difficoltà economiche del Comune nella gestione della discarica di rifiuti urbani non escludono il dovere, penalmente sanzionato, di richiedere l'autorizzazione regionale, non integrando causa di giustificazione e di non esigibilità. La gestione dei rifiuti costituisce infatti per i Comuni una assoluta priorità, in quanto incide su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sicché non ha rilievo giuridico la insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle anzidette esigenze, rispetto ad altre. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso proposto dal Sindaco di un Comune avverso la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art.25 del d.P.R. n.915 del 1982, ha osservato come nel caso in esame non fosse stato neppure esercitato il potere di cui all'art.12 del medesimo d.P.R. n.915 del 1982, ora disciplinato, in modo ancor più rigoroso, dall'art.13 del d.lgs. n.22 del 1997).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2000, n. 2109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2109
Data del deposito : 10 gennaio 2000

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