Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
Sono armi da guerra quelle che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione specifica per eserciti e destinazione specifica a usi militari; sono armi comuni da sparo quelle che non hanno spiccata potenzialità e non consentono di sparare a raffica, atteso che, in quest'ultimo caso, devono sempre considerarsi armi da guerra; sono armi tipo guerra quelle che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, risultando così eccessivamente pericolose per l'uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare. (Nella specie la Corte ha qualificato come arma da guerra una pistola semiautomatica cal. 9 "parabellum Sig Sauer 75", arma prodotta per l'esercito svizzero e per la polizia militare canadese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 19983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19983 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 405
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 49256/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LE n. il 30 agosto 1975;
avverso la sentenza 10 luglio 2012 - Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. POLICASTRO Aldo sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 10 luglio 2012, depositata in cancelleria il 13 settembre 2012, la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecco in data 2 novembre 2011 che aveva dichiarato LO LE, responsabile di numerosi reati a lui ascritti tra cui quello, oggetto di ricorso di cui al capo d) (porto illegale di pistola semiautomatica cal. 9 parabellum) condannandolo complessivamente alla pena di anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 9.500,00 di multa (di cui anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il solo reato di cui al predetto capo d).
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata era accaduto che in data 18 settembre 2010 veniva sequestrata nella disponibilità di AE ST la pistola meglio descritta nel capo di imputazione sub lett. d) di cui tentava di disfarsi gettandola dal finestrino della vettura, essendosi avveduto della presenza dei Carabinieri. Dagli accertamenti effettuati risultava che tale arma il AE l'aveva ricevuta da SE AT che, a sua volta, l'aveva ricevuta dall'odierno ricorrente. Il giudice di appello riteneva che l'arma in questione, essendo di ordinanza svizzera e dunque idonea al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, dovesse essere ritenuta arma da guerra.
2. - Avverso il citato provvedimento, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione personalmente LO LE chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare è stato rilevato dal ricorrente che la Corte di Appello aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato senza chiarire per quale motivo l'arma in questione dovesse essere considerata arma da guerra e comunque perché il munizionamento cal. 9 parabellum dovesse essere considerata da guerra;
inoltre la motivazione doveva ritenersi illogica e contraddittoria nel punto in cui afferma che anche se l'arma non si può ritenere arma da guerra di per se stessa, nondimeno potrebbe essere considerata tipo guerra potendo utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra;
la Corte ha poi omesso di motivare sul rilievo difensivo per il quale, secondo la corretta interpretazione della legislazione vigente in materia di armi, occorre far riferimento non al calibro dell'arma, bensì alla tipologia del proiettile;
non è stato altresì motivato il rilievo secondo cui, posto che la versione commerciale della pistola sequestrata differisce da quella da guerra esclusivamente per la minor lunghezza del proiettile (9x21 invece di 9x19) in mancanza del reperimento munizioni non risulta che l'arma in sequestro fosse la versione da guerra della Sig. Sauer.
2.1 - Con motivi nuovi, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., depositati in cancelleria il 21 gennaio 2013 il difensore di LO LE, avv. Giovanni Passalacqua, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento dette medesime.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). 3.1 - Ciò posto il ricorso non è fondato e deve essere respinto. 3.1.1 - Occorre per vero rilevare, dalla ricognizione della normativa vigente, che devono ritenersi armi da guerra le armi che fanno parte del materiale di armamento e oggetto di produzione specifica per eserciti e destinazione specifica a usi militari. Sono per contro da ritenersi armi comuni da sparo, quelle che non abbiano spiccata potenzialità e non consentano di sparare a raffica (in modalità cioè automatica), perché in quest'ultimo caso sono da considerarsi sempre armi da guerra. Sono infine da ritenersi armi tipo guerra quelle che presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra (perché per esempio sparano a raffica) e delle armi comuni, risultando così eccessivamente pericolose per l'uso civile ma non abbastanza specializzate per la destinazione militare, sicché la loro detenzione e porto sono parimenti illeciti.
Se coglie pertanto nel segno la difesa quando afferma che è anche alla potenzialità della munizione che occorre far riferimento per comprendere se l'arma comune da sparo sia da ritenersi da guerra o tipo guerra, tuttavia erra là ove non limiti l'esame di questo requisito alle sole armi che non siano già da considerarsi di per sè sole armi da guerra perché facenti parte del materiale di armamento e perché oggetto di produzione specifica per l'esercito. In altre parole (per le armi che non sparano a raffica) occorre verificare quale sia la potenzialità della munizione per accertarsi se si tratta o no di arma comune da sparo, ma tale caratteristica non rileva se l'arma in questione, come nel caso di specie, è già di per sè oggetto di produzione ad hoc per l'esercito.
Ciò posto, in particolare va osservato che la Sig. Sauer 75 in giudiziale in sequestro è l'altro nome della Sig. Sauer P220, arma prodotta appositamente per l'esercito svizzero che l'ha adottata ufficialmente, prima nazione al mondo, nel 1975, denominandola appunto "Pistole 75" (P75) camerata in 9 mm Parabellum. Successivamente la stessa pistola è stata adottata anche dalla polizia militare canadese, dai rangers americani del National Park Service, da alcune unità inglesi (UOR) in Afghanistan e dalle guardie svizzere in Vaticano. Questo fa ben comprendere come l'arma in questione non possa che essere ritenuta un'arma da guerra indifferentemente dal munizionamento utilizzato, posto che rimane tale anche se incamerasse 4 una munizione cal. 19x21 lungo e non una cal. 19x19.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013