Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 025 52 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14446/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere Cron.5223 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 sul ricorso proposto da: per diritti Lgirl FEB. 2001 il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CC OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell'avvocato ROMEO ALDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELI MARIA, giusta delega in atti;
2000
- controricorrente -
5397 avverso la sentenza n. 77/98 del Tribunale di FIRENZE, -1- depositata il 11/03/98R.G.N. 526/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 8 ottobre 1997, il Pretore di Livorno condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere alla ricorrente TT CC l'assegno di invalidità ex art. 118/1971 con decorrenza dall'1 marzo 1997 oltre interessi legali sui crediti. Il primo Giudice motivava la decisione sulla base di argomenti e conclusioni tratti dalla espletata consulenza tecnica medico-legale, prestando, in particolare, adesione alla conclusione secondo cui l'attrice aveva raggiunto la soglia invalidante solo alla data della visita del CTU. Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno proponeva appello, con ricorso depositato il 16 dicembre 1997, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda avanzata in primo grado, con condanna della CC al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
proponeva, a sua volta, appello incidentale diretto a conseguire la condanna del Ministero alla prestazione del beneficio assistenziale dalla data della domanda amministrativa risalente al 16 giugno 1995. Con sentenza del 3-11 marzo 1998, l'adito Tribunale di Firenze, sulla base di nuova consulenza tecnica, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Ministero a corrispondere alla CC l'assegno di invalidità a decorrere dall'1 maggio 1996, oltre interessi legali sui ratei arretrati computati da quella data al soddisfo. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con un unico motivo. Resiste TT CC con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'omesso esame, da parte del Giudice di appello, circa la sussistenza del requisito socio-economico richiesto dalla legge 1 per la concessione del beneficio di cui è causa, nonché la carenza di motivazione della decisione impugnata, con ciò denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge n.118 del 1971 e dell'art. 414 c.p.c. in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il motivo è fondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della 1. 30 marzo 1971 n.118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi. - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o 2 implicita - relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tenuto conto di questo principio, con riferimento al caso in esame va osservato che erroneamente il Tribunale di Firenze, in relazione alla dedotta carenza dei requisiti socio-economici, ha ritenuto che, non essendo stati, questi, assolutamente contestati in primo grado dal Ministero, tardivo era il rilievo effettuato da quest'ultimo in grado di appello. Pertanto, poiché il Ministero dell'Interno con il suo unico motivo del ricorso ha dedotto l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale abbia omesso di verificare la sussistenza del requisito economico ex art. 13 legge n.118/71, e poiché effettivamente sussiste il vizio denunciato per avere il Tribunale, come si e' detto, omesso qualsiasi accertamento in ordine alla esistenza di detto requisito, sull'erroneo presupposto della tardività della relativa deduzione, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, per conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Firenze e che dovrà compiere l'accertamento che e' stato omesso nella precedente fase di merito. Il giudice di rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. . A n y Il Consigliere est. Il Presidente Probsty 1/2 3 Jill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE M DI E $ DI CANCELLERIA R I P , D U R S LLO , TASSA E T N O I A T BO 10 . I I SPESA T D 3 R 3 STA ELL'A 5 . PO N N G D IM 3 O SI 1-8-7 DA A EN D , E S TE I 1 REGISTRO ESEN A E O G ITT G E IR L D LLA O E D M