Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19650
CASS
Sentenza 4 febbraio 2009

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In tema di intercettazioni telefoniche, la competenza a liquidare le spese relative alle fatture emesse dai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al magistrato che procede al momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. procedente disponeva la trasmissione delle fatture al P.M. perchè provvedesse alla liquidazione sull'erroneo presupposto che la relativa competenza spettasse all'autorità giudiziaria procedente al momento dell'affidamento dell'incarico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19650
    Data del deposito : 4 febbraio 2009

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