Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la competenza a liquidare le spese relative alle fatture emesse dai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al magistrato che procede al momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. procedente disponeva la trasmissione delle fatture al P.M. perchè provvedesse alla liquidazione sull'erroneo presupposto che la relativa competenza spettasse all'autorità giudiziaria procedente al momento dell'affidamento dell'incarico).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2009, n. 19650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19650 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 295
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 14525/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
nel procedimento a carico di:
MUSUMECI Angelo, n. a Messina il 11/1/1956;
avverso l'ordinanza del 14/4/2008 del G.I.P. del Tribunale di Messina;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto IZZO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 14/4/2008 il G.I.P. del Tribunale di Messina, disponeva la trasmissione al P.M. degli atti relativi alla liquidazione delle spettanze, portate da alcune fatture, inerenti alla acquisizione di tabulati telefonici. Osservava il GIP che il gestore di telefonia, non avendo svolto funzioni di ausiliario del P.M., doveva essere liquidato nelle sue spettanze dalla A.G. che procedeva al momento dell'affidamento dell'incarico e non secondo le regole di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 70 e 168. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione per abnormità il P.M. di Messina deducendo la violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto. Segnalava il ricorrente che la Suprema Corte si era già pronunciata in modo consolidato sull'argomento, attribuendo in casi analoghi al giudice che aveva la disponibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione, la competenza a provvedere, ciò nel rispetto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 70 e 168, non dovendo trovare applicazione la norma derogatoria di cui all'art. 83 TU cit.
Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al GIP.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte con orientamento consolidato, ha stabilito che è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale rimette al P.M. le fatture emesse dai gestori di telefonia per le spese inerenti all'acquisizione dei tabulati telefonici, dovendosi ritenere competente per la relativa liquidazione il magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, comma 1, (ex plurimis, Cass. 1, 21703/08, imp. Bertone, rv. 240078). Va premesso che, per giurisprudenza costante, è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. sez. 5^, n. 182 dell'11 febbraio 1994, rv 197091). Nel caso di specie, il limite in parola risulta superato per effetto dell'avere il giudicante ritenuto che i gestori telefonici, anche se non sono ausiliari del pubblico ministero (Cass. sez. 4^, 21757 del 22 giugno 2006, RV 234519), debbano essere ricompensati per il loro operato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 (T.U. Spese di Giustizia). Se non che, questa norma non rinvia a quella del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83 dello stesso T.U. (la quale stabilisce che i compensi degli ausiliari del magistrato, del consulente di parte e del difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo dall'autorità giudiziaria che ha proceduto) bensì dall'art. 168 e segg. del T.U. cit. e ciò induce a ritenere che, per le altre spese di giustizia, debba conferirsi valore proprio all'espressione contenuta in quest'ultimo articolo e che per la liquidazione delle stesse sia competente "il magistrato che procede".
A questa conclusione può giungersi proprio sulla scorta della sentenza sopra citata, la cui motivazione è integralmente condivisa e recepita.
La decisione del tribunale, essendo contraria ai principi regolatori della materia e non potendo formare oggetto di conflitto di competenza, determinando altresì una stasi non diversamente superabile nel sub-procedimento relativo alla liquidazione del compenso, può essere rimossa soltanto da questa Corte, che, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ne riconosca il carattere abnorme, come precisato in premesse.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009