Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - R I 6 T 2 B R S . EP6847 /0 1 I A R L . 3 G T L P . E A U D R . B L B I E A A R D T D A T I I 1 S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA M бнителе Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente IRPEG ellor Dott. Enrico, PAPA Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere- R.G.N. 1387/99 Consigliere- Cron.15462 Dott. Giuseppe MARZIALE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente Ud. 08/06/00 SENTENZA sul ricorso proposto da: AOSSI RENZO, NELLA QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA "IMPRESA COSTRUZIONI ROSSI RENZO", elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo CESARE, che lo difende, studio dell'avvocato CROSTA giusta procura a margine;
- ricorrente'.
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 98080086/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 05/05/98; udiţa la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe 2000 FALCONE;
1137 -1- udito per il ricorrente, l'Avvocato CROSTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SI EN, nella qualità di amministratore unico della Impresa di costruzioni SI EN s.r.l., ha impugnato il provvedimento di diniego di esenzione Irpeg ed Ilor nonché il successivo avviso di rettifica relativo al 1989. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, ma la decisione è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma. Avverso questa sentenza il SI ha proposto ricorso deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ha dedotto mancata notifica del ricorso in appello alla impresa di costruzione SI EN s.r.l., che non si è potuta costituire nel relativo giudizio, sostenendo che l'atto è stato notificato a TI IA nella sua abitazione privata di Via Cicolana n. 50 in Cittaducale, fraz.Gotti e che la TI, pur essendo madre dell'amministratore unico della società, non è con costui convivente, come emerge da documenti allegati. La doglianza è infondata poiché la notifica è stata eseguita validamente nella sede dell'impresa a Via Cicolana 52/A a persona che si è qualificata nella relata “incaricata 1 di ricevere gli atti" destinati alla società. In tale contesto nessuna violazione di legge si è verificata. Con il secondo motivo, la società ha dedotto erronea applicazione delle norme che regolano l'Ilor ritenendo di avere uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato idoneo a fare conseguire il beneficio dell'esenzione Ilor e richiamando la sentenza n. 1134/67 di questa Corte, che ha ammesso alla agevolazione anche una impresa di Join the servizi. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata avendo il giudice di merito negato il diritto alla agevolazione sulla base di considerazioni generali ed astratte e non avendo invece verificato l'esistenza o meno in concreto dei parametri necessari per applicare la norma invocata dalla società ricorrente. Nella sentenza impugnata si legge soltanto che “...l'impresa di costruzioni SI EN s.r.l., considerata l'attività svolta dalla stessa, le dimensioni dell'impresa e l'entità della sua struttura, non può dirsi possedere quei requisiti, più sopra evidenziati, che le consentono di beneficiare di detta agevolazione”. A parte il fatto che non si può escludere a priori l'agevolazione per una impresa di costruzioni, occorre rilevare che non sono state accertate ed indicate le dimensioni e l'entità in concreto dell'impresa per potere esprimere una valutazione sulla applicabilità della norma invocata o meno. La sentenza va allora cassata e gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio che deciderà anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il giorno 8.6.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons.estens. Il Presidente GORT Dr. Giuseppe Fancone Dr. Mario Delli Priscoli Main Helli Suiscol U P E R S M A S S E A N C 6 O 8 IL CANCELLIERE C1 I 9 T 5 1 / . A Amaldo Gasado 4 R N / T 6 - S 2 A I B . I G R . . R E L P . L R A DEPOSITATO IN CANCELLERIA D A T . A L Oggi 4.1.8 MAG. 2001 U E B D D B A I T I E IL CANCELLIERE C S A R T 1 I N T 3 N E Arnaldo Casanobte R 1 S E E S I . E T A N A M