Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9696 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA969 6 /0 1 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 21066/99 Consigliere Cron. 22208 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 3298 Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud. 30/01/01 ConsigliereDott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CON UN RC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE Richiesta cop a studio IL SOLE 24 ORE BRUNO BUOZZI 68, ALESSANDRO dal Sig. presso l'avvocato per diritti L. 3000 17 LUG. 2001 GAGLIARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato IL CANCERY EFISIO ACTIS, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - €1.55 3000 CANCELLERIA
contro
AR SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso l'avvocato SE ANTONUCCIO, DF022422 che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Silvana Faraone di Marcianise rep. n. 2308 2001 del 22.12.1999; 253 resistente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutivachies Copia avversO la sentenza n. 2749/99 del Tribunale di SANTA dal Sig. ANTONUCCIO per diritti L. 24000+h MA CAPUA VETERE, depositata il 10/09/99; 1140-SEX-2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
SDIRITTI Actis, che ha udito per il ricorrente, 1'Avvocato chiesto l'accoglimento del ricorso;
il resistente, l'Avvocato Antonuccio, che ha udito per chiesto il rigetto del ricorso;
BC434630 LIRE 10000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. AS035624 ASO35625 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura 11.6.1993 AR UN, in qualità di presi- dente dell'associazione non riconosciuta "Sporting Club Sole Pallacanestro Casertana", si obbligava a corrispondere a Giusep- pe AR "socio uscente a tutti gli effetti", "a titolo di buo- nuscita", la somma di f. 30.000.000, ripartita in rate mensili di £. 2.500.000, con inizio nel maggio e scadenza nel dicembre 1993, contestualmente versando al suddetto AR l'importo delle prime due rate, pari a f.
5.000.000. Atteso il mancato pagamento delle successive rate il AR (oltre a precedenti iniziative giudiziarie non formanti oggetto del presente procedimento) otteneva dal giudice di pace di Caser- ta decreto ingiuntivo nei confronti del UN in data 30.4.1996 (relativo alla rata ottobre 1993), dell'importo di £. 2.500.000, opposto dal UN e confermato con sentenza 4.11.1996. Contro la suddetta sentenza del giudice di pace di Caserta il UN proponeva appello al tribunale di S. Maria Capua Vete- re, il quale, con sentenza n. 2749/99 in data 8.6-10.9.1999, ri- gettava l'impugnazione. Il tribunale, ritenuta in fatto la coincidenza di data (11.6.1993) tra il ricevimento delle dimissioni del AR ed il rilascio dell'obbligazione da parte del UN, ne arguiva che a tale data il AR doveva considerarsi "terzo" rispetto all'as- sociazione ed affermava, conseguentemente, l'applicabilità dell'art. 38 c.c. in ordine alla responsabilità personale di co- Ннівені loro che avevano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. Quanto all'eccezione ex art. 1957 c.C. avanzata dal UN, il tribunale escludeva la decadenza ivi prevista, per avere il AR, anteriormente alla richiesta di emissione di de- creto ingiuntivo nei confronti del UN in proprio, tempestiva- mente proposto precedenti istanze nei confronti dell'associazio- ne, quale debitore principale. Avverso tale sentenza AR UN ha proposto ricorso, il- lustrato da memoria. L'intimato, pur non avendo notificato controricorso, ha par- tecipato alla discussione in udienza, previo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tre motivi il ricorrente, rispettivamente: A) deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., nonchè vizio di motivazione, contesta l'affermazione, con- tenuta nella sentenza impugnata, circa la qualità di terzo rive- stita dal AR all'atto del rilascio della dichiarazione da parte del UN: sostiene che, alla data dell'11.6.1993, la let- tera di dimissioni del AR non era ancora pervenuta all'asso- ciazione, come attestato dalla diversa data (12.6.1993) indicata nell'avviso di ricevimento della raccomandata;
B) nuovamente deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., oltre che dell'art. 1957 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata perchè, pur avendo ri- conosciuto la qualità di fideiussore ex lege" del UN, ha escluso che il AR sia incorso in decadenza per non avere pro- 2 Huileni posto le proprie istanze contro il debitore principale nel termi- ne semestrale dalla scadenza dell'obbligazione: sostiene l'irri- levanza dei precedenti decreti ingiuntivi ottenuti dal AR nei confronti dell'associazione per il pagamento delle rate scadute nel luglio, agosto e settembre 1993, poichè, per evitare la deca- denza, il AR avrebbe dovuto agire nei confronti dell'associa- zione entro i sei mesi dal dicembre 1993, cioè dalla scadenza fi- nale dell'obbligazione; C) deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 24, ultimo comma, C.C., nonchè vizio di motivazione, lamenta che il tribunale, pur riconoscendo che l'associato receduto non poteva ripetere i contributi versati nè vantare alcun diritto sul patri- monio dell'associazione, abbia ritenuto valida l'obbligazione di versamento della somma di £. 30.000.000 assunta dal UN "a ti- tolo di buonuscita", individuando la causa economico-sociale del negozio in altre utilità economiche connesse, anche soltanto in- direttamente, alla qualità cui rinunziava il dimissionario.
1. La prima censura, comportando una contestazione di fatto circa la data effettiva di ricezione della lettera di dimissioni del AR, si palesa inammissibile come motivo di ricorso per cassazione, non coinvolgendo un'ipotesi di violazione di legge, come erroneamente rubricata, ma un'asserita "svista" del giudice nell'esame e nella lettura della documentazione: un tipico caso cioè di errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a giu- non in- stificare, eventualmente, un ricorso per revocazione, ma tegrante una censura di legittimità. 3 Muilsui 2. Il secondo motivo è infondato. L'art. 1957 c.c., infatti, prescrive che il creditore, per evitare di incorrere in decadenza nei confronti del fideiussore, debba proporre le proprie istanze contro il debitore principale "entro" sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato ed il ricorrente non ha con- - testato che il AR ha tempestivamente chiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti dell'associazione (e preci- samente del UN nella qualità di presidente dell'associazione) relativamente alle rate scadute nei mesi di luglio, agosto e set- tembre 1993. E' priva di fondamento la tesi del ricorrente, se- condo cui le suddette iniziative giudiziarie sarebbero ineffica- ci, poichè per evitare la decadenza il creditore avrebbe do- - vuto attivarsi nei confronti del debitore principale "dopo" la scadenza dell'obbligazione principale, cioè dopo il dicembre 1993. Tale interpretazione dell'art. 1957 c.c. non è assolutamen- te condivisibile, atteso che la norma stabilisce un termine ulti- mo per la proposizione delle istanze contro il debitore principa- le, ma certamente non penalizza, con la sanzione di invalidità, il creditore più diligente che si sia attivato anteriormente alla scadenza del detto termine ultimo.
3. Parimenti infondato è il terzo motivo. Non è ravvisabile, infatti, alcuna violazione dell'art. 24 c.c., poichè la domanda formulata dal AR nei confronti del UN in proprio non è rivolta alla ripetizione di contributi versati, liquidazione di una quota del patrimonioalla 4 Мнівелі dell'associazione, ma trova la sua fonte in una diversa causa, qualificata dalle parti come "buonuscita", che ha origine e giu- stificazione nell'autonomia negoziale privata, la quale riconosce la validità di obbligazioni contrattuali atipiche, connesse (come rilevato nella sentenza impugnata) con la dismissione di utilità economiche conseguenti al recesso dall'associazione. Il ricorso va quindi respinto, con la condanna alle spese a favore del resistente, limitate all'attività difensiva svolta in sede di discussione.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese della presente fase del giudizio, liquidate in f. 95,00095,000 per estorsi .e800.000 per onorari. £L Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. Il Presidente вашитей lomas l'estensore Haussmileni est. IL CANCELLIERE Maria Di ZZ ne DEPOSITATA LUG. 2001POSITATA IN CANCELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE Maria Di ZZ 40000 290000 5 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data8 AGO 2001 Serie 4 al n.37858. versate S. 290.000 TO (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) D.se DO MA RA 1 0 DIRISONE REA SERVIZI 0