Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7617 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA V A I IC N M 0069688 ' S L H V B I B N I G U S I I REP B E I G SEZ0 7 6 1 7 / 02 I I I A V T A V N ' I Ɑ G ' V K V d ' I A T U N ' ' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L E % 8 D V 9 I - / U S b I CORTE SU L / N ' 1 U V Oggetto 6 Y 9 8 Z 9 I RIBUTARIA Tributaria O N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente - R.G.N. 4688/99 Consigliere- Cron.21233 Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 06/12/01 Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 62688 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-> ricorrente
contro
ER AN;
intimato avvers0 la sentenza n. 12/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2001 11/02/98; 2493 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno il contribuente ER NG ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Livorno che non si era pronunziato su di una istanza, proposta ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.602 del 1972. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso. Con atto dell'otto marzo 1996 la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana Sezione distaccata di Livorno - proponeva appello, che peraltro veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale, con sentenza in data 30 gennaio / 11 febbraio 1998, perché sottoscritto dal responsabile della sezione distaccata della Direzione Regionale delle Entrate, e non dal capo dello stesso ufficio Direzione Generale delle Entrate. l'Amministrazione 2. Propone ricorso per cassazione Finanziaria chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge, ed esponendo un solo motivo di impugnazione. La ricorrente lamenta la violazione di una serie di norme di legge, e specificamente dell'art. 42 del D.P.R. n.600 del 1973, degli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n.636 del 1972, dell'art. 7 della 3 9 4 2 1 legge 29 ottobre 1991, n.358, e dell'art. 79, quinto comma, del D.P.R. 27 marzo 1972, n.287. Secondo l'appellante non vi erano dubbi sulla validità dell'appello presentato dalla Direzione Regionale Entrate per la Toscana Sezione Distaccata di Livorno, e sottoscritta dal reggente di questa sezione distaccata. Il ricorso sottolineava che le intendenze di Finanza erano soppresse, e le relative funzioni esercitate dalle Sezioni Distaccate delle Direzioni Regionali per le Entrate. La parte del processo era l'Ufficio tributario, e non (come aveva ritenuto la sentenza). la Direzione Regionale. Nel caso di specie quell'ufficio era quello cui era stato chiesto il rimborso fiscale, e perciò, in origine, l'Intendenza di Finanza, divenuta oggi sezione distaccata della Direzione Regionale delle Entrate. Né la possibilità per l'Ufficio di avvalersi del nuovo ufficio del contenzioso tributario escludeva che potesse non avvalersene e stare in giudizio direttamente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria è fondato, e merita accoglimento. Deve essere sottolineato, innanzi tutto, che il contribuente aveva impugnato non un avviso di accertamento, ma il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Livorno formatosi su di una propria istanza, proposta ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.602 del 1972, norma, quest'ultima, che consente al soggetto che abbia effettuato un versamento diretto di presentare, entro un apposito termine di decadenza, un'istanza di rimborso all'intendente di finanza competente territorialmente. Ciò significa che la trattazione amministrativa della pratica spettava all'intendente di finanza territorialmente competente, nel caso appunto a quello di Livorno, e che era quest'ultimo ad avere la legittimazione passiva ad essere chiamato in giudizio in sede giurisdizionale e la legittimazione attiva a proporre le eventuali impugnazioni di merito. Del resto, significativamente, l'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (sulla disciplina del nuovo contenzioso tributario), nell'indicare, al primo comma, quali siano le parti del procedimento tributario, specifica che rientra tra esse "l'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto .... impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso." non aveva provveduto Nel caso di specie l'ufficio che all'emanazione dell'atto richiesto era appunto l'intendenza di finanza di Livorno. Come precisa, del resto, il secondo comma dell'art. 11 dello stesso decreto n.546 del 1992 il singolo ufficio può stare in giudizio direttamente, ed è soltanto facoltativo il ricorso all'apposito ufficio del contenzioso istituito presso la Direzione regionale o quella compartimentale. Va ricordato ancora, per la precisione che, in base ai principi generali di diritto amministrativo, ogni atto, compresi quelli in materia giurisdizionale (e perciò gli atti di appello) doveva essere sottoscritto dal Capo dell'Ufficio, e perciò dall'Intendente di Finanza in persona, oppure in caso di vacanza dell'Ufficio, da un Reggente, o anche, in caso di assenza o impossibilità del titolare, da un suo sostituto. Questo vale a rendere inconsistente l'affermazione contenuta nella pronunzia impugnata, che ritiene che il ricorso in appello non potesse essere sottoscritto da un altro funzionario (nel caso specifico il capo di una sezione distaccata) in nome del direttore Regionale delle Entrate, ma non allega contemporaneamente l'insussistenza, da parte dell'Intendente, di alcuna causa di impossibilità.
2. La risoluzione del problema oggetto di causa è complicata, piuttosto, dal fatto che, in epoca relativamente recente, le intendenze di finanza sono state soppresse. h Con legge 29 ottobre 1991, n.358 è stata è stata disposta la Ristrutturazione del Ministero delle finanze;
l'art.7 disegna, tra l'altro, la nuova organizzazione degli uffici periferici. In quest'ambito sono previste, tra l'altro (ai commi primo e seguenti), le nuove Direzioni Regionali delle Entrate destinate ad assorbire le competenze di una serie di uffici, e tra esse, quelle delle preesistenti intendenze di finanza su base provinciale. Ciò non toglie che in via immediata questo disegno non abbia avuto piena attuazione. Il successivo regolamento degli Uffici e del Personale del Ministero delle Finanze, approvato con D.P.R. 27 marzo 1992, n.287 prevede, infatti, al quinto comma dell'art.79 (articolo inserito nell'ambito delle Norme transitorie e di prima attuazione), che "dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le funzioni già di competenza delle soppresse intendenze di finanza previste dai commi 3 e 4 dell'art.41 e dai commi 2 e 4 dell'art. 42, sono esercitate, fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, dai competenti reparti della medesime soppresse intendenze di finanza, che operano quali sezioni distaccate, rispettivamente, della direzione regionale delle entrate e della direzione compartimentale del territorio, che le coordinano per la parte di competenza." Ciò significa che, allo stato, e fino a quando il nuovo sistema non avrà piena attuazione, quelle certe competenze, già spettanti alle preesistenti intendenze di finanza, verranno esercitate dalle sezioni distaccate delle direzioni generali delle entrate oppure delle direzioni generali del territorio. L'art. 79 richiama, in parte, l'art. 41 che disciplina gli Uffici delle entrate, e l'art.42 che regola, invece, il funzionamento degli Uffici del territorio. In particolare, per quanto qui interessa, l'art.41, comma terzo, attribuisce agli Uffici delle entrate, tra le altre, le competenze in materia di: "a) sospensione della riscossione ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602; b) ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario ai sensi dell'art.53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602; c) sospensione dell'azione esecutiva ai sensi dell'art.53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 ”. Sono previste, inoltre, altre competente specifiche in materia di rimborsi vari. In sostanza tutte le varie competenze in materia di rimborsi, comprese quelle spettanti precedentemente alle Intendenze di Finanza, continuano provvisoriamente ad essere esercitate dai competenti reparti della medesime soppresse intendenze di finanza, che operano quali sezioni distaccate", in questo caso, "della direzione regionale delle entrate." In realtà, astraendo dalle modifiche (che non interessano in questa sede) della struttura interna dell'Amministrazione, almeno per quanto concerne questo genere di affari finora all'esterno la variazione risulta puramente nominalistica: le competenze già spettanti alle soppresse intendenze di finanza per il momento vengono esercitate, con analoghi poteri, dalle sezioni distaccate delle direzioni generali delle entrate.
3. La competenza alla trattazione della pratica spettava pertanto alla sezione distaccata di Livorno della Direzione Generale delle Entrate della Toscana, ed il dirigente della sezione distaccata (ed, anche, eventualmente, il reggente di essa) ben poteva sottoscrivere gli atti del procedimento, ivi compreso l'atto di appello. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata. La controversia va rimessa, per l'esame del merito, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commisione Tributaria Regionale della Toscana. 7 Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. igliere estensore Il (dr. StefanoMonaci) مر IL CANCELLIERE C1 NZ TT a A V V 'N I I I S B S T Í I C IN N N I S L I V I J G V Ɑ I Ų W I V 'A G Y T N d A T ' E L 'N D I V 2 S 9 N L / I 9 N U ' / V V 1 9 Z 6 I 8 9 O N I Il Presidente (dr. Michele Can DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi NO TT 0 0 8