Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 007 07 / 0 3 REPUBBLICA ITALIA ISTRA 21-1DICE ICE DI PACEL FOLLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 074 Risarcimento del danno da SEZIONE TERZA CIVILE infiltrazioni d'acqua Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13380/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.1551 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RB TE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI SALVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, difesa dall'avvocato MAURIZIO TOSADORI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LI LE;
- intimata - pace di avversO la sentenza n. 11/00 del Giudice di RIVA DEL GARDA, emessa il 07/04/00 e depositata il 2002 14/04/00 (R.G. 233/99); 2130 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari la manifesta fondatezza del ricorso. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Riva del Garda, decidendo sulla domanda di IA To- nelli volta al risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua proposta nei confronti della conduttrice dell'appartamento sovrastante RI Sorbara, ha ri- tenuto che al risarcimento fosse tenuta la proprietaria (la cui società assicuratrice aveva intanto provveduto a pagare L. 789.600) ma ha tuttavia condannato la con- venuta al pagamento di L. 100.000 ed al rimborso della metà delle spese processuali sul rilievo che, non aven- do ella informato la proprietaria né offerto alcuna ri- sposta alla danneggiata che le aveva chiesto consiglio su come comportarsi, fosse ravvisabile il suo concorso di colpa;
che con i tre motivi di ricorso è dedotta violazio- ne delle norme in tema di legittimazione passiva, vizio di extrapetizione, violazione del principio del con- traddittorio e vizio di motivazione per avere il giudi- ce di pace, per un verso, ritenuto che al risarcimento 2 . . fosse tenuta la proprietaria e non anche la conduttrice dell'appartamento sovrastante, invece evocata in giudi- zio, e, per altro verso, condannato la stessa al paga- mento di L. 100.000 per una presunta colpa omissiva la proprietaria о nel rispondere allenell'informare sollecitazioni della danneggiata mai dedotte ed insu- scettibili di essere riguardate come fattore di aggra- vamento del danno, volta che sul posto erano immediata- mente intervenuti i vigili del fuoco che, in assenza della conduttrice, avevano provveduto a chiudere la sa- racinesca del termosifone che aveva provocato la perdi - ta;
RITENUTO che
, esclusa l'obbligazione risarcitoria della conduttrice e dunque la fondatezza della domanda nei suoi confronti proposta (non anche la legittimazio- ne passiva, che è cosa diversa), il giudice di pace la ha condannata al parziale risarcimento in ragione di un inspiegato "concorso di colpa" del tutto avulso dalla causa petendi, esclusivamente costituita dal danno pro- dotto dalle infiltrazioni (cui il giudice di pace la aveva peraltro ritenuta estranea) e non anche dall'omesso avviso alla proprietaria, ovvero dal difet- to di collaborazione nel prestare consigli alla danneg- giata circa la persona cui rivolgersi per ottenere il risarcimento;
tanto più che dalla parte espositiva del- 3 la sentenza risulta che la LL era venuta a cono- scenza della causa della perdita, cui avevano ovviato i vigili urbani nell'immediatezza del fatto ed in assenza di persone nell'appartamento condotto in locazione dal- la Sorbara, sicché non è configurabile che il giudice abbia tacitamente presupposto che l'inerzia della con- venuta potesse avere aggravato il danno di cui l'attrice aveva domandato il risarcimento;
che alla manifesta fondatezza, per quanto di ragio- del ricorso consegue la cassazione della sentenza ne, con rinvio ad altro giudice di pace di Riva del Garda, che deciderà la causa con esclusivo riferimento al fat- to costitutivo del credito posto a fondamento della fatta valere in giudizio pretesa risarcitoria dall'attrice, e che regolerà anche le spese del giudi- zio di legittimità; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Riva del Garda. Roma, 5 novembre 2002 Il Consigliere estensore Il presidente DottssaA 4 CAN FRE 01 Alella