Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2002, n. 16659
CASS
Sentenza 19 marzo 2002

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In tema di esenzione dalla giurisdizione penale di agente diplomatico, poiché quest'ultima qualità si acquista, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, soltanto con la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditato, l'immunità non spetta all'agente consolare del quale il Paese di origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli Affari Esteri, la qualità di agente diplomatico, senza avere mai provveduto alla relativa notificazione formale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2002, n. 16659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16659
    Data del deposito : 19 marzo 2002

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