Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
L'art. 4 del D.L. 4 novembre 2002 n. 245, che prevede interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni del Molise e della Sicilia, nello stabilire che i termini processuali sono sospesi per i soggetti che erano residenti nei territori indicati, non si riferisce solo agli imputati ma anche ai loro difensori. (Fattispecie relativa a impugnazione presentata dal difensore che svolgeva la sua attività professionale in Sicilia, mentre gli imputati risultavano di origine statunitense).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 2053
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 27635/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA MU IN;
WI ME KS;
IE RR ER;
avverso ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 14.5.03;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. A. Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte Catanese ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale in sede in data 16.1.01 rilevando che l'estratto contumaciale era stato notificato il 27.2.03 mentre la impugnazione era stata proposta oltre il termine di gg. 45 da tale data. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo violazione di legge in relazione al D.L. n. 245 del 4.11.02, non essendo stato tenuto conto della sospensione di termini in scadenza dal 4.11.2001 al 31.3.03.
Tanto premesso la Corte,
OSSERVA
Che il ricorso è fondato.
La norma richiamata - Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalla calamità naturale nelle Regioni Molise e Sicilia - all'art. 4 stabilisce che "per i soggetti che alle dare del 29 e 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati ... sono sospesi fino al 31.3.2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti prescrizioni e decadenze ...".
E nella specie, appunto, il termine di scadenza veniva a cadere nel periodo di sospensione, onde tempestiva risulta l'impugnazione proposta il 19.4.03.
Nè decisiva in contrario risulta la osservazione formulata dal Procuratore Generale secondo cui non risulterebbe provato che gli imputati, tutti statunitensi, risiedessero o esercitassero la loro attività nei territori individuati nei decreti presidenziali, atteso che riferimento in tal senso ben può essere fatto anche al solo difensore, che aveva appunto presentato l'impugnazione ed esercitava in loco la propria attività professionale.
Non solo, infatti, il Decreto Legge parla genericamente di SOGGETTI ma espressamente ivi si prevede la sospensione, per il predetto periodo, "di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali ...". L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con trasmissione degli atti allo stesso giudice.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catania per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 5 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004