Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 2
Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall'art. 24 cod. civ., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di particolari forme. (Nella specie l'avvenuta manifestazione di recesso, espressa verbalmente dall'associato e solo successivamente formalizzata con lettera raccomandata, risultava da una dichiarazione scritta rilasciata all'interessato dal presidente dell'associazione non riconosciuta anteriormente al ricevimento della raccomandata, dichiarazione nella quale era menzionata la qualità di "socio uscente a tutti gli effetti").
Il creditore - già associato - viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 cod. civ. per chi contratta con un'associazione non riconosciuta; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Commentario • 1
- 1. Associazioni non riconosciute: la guida completaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6554 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
Dott. EP SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso l'avvocato EP ANTONUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 68, presso l'avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato EFISIO ACTIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2559/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Antonuccio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Actis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura 11.6.1993 RC AR, in qualità di presidente dell'associazione non riconosciuta "Sporting Club Sole - Pallacanestro Casertana", si obbligava a corrispondere a PE NA "socio uscente a tutti gli effetti", "a titolo di buonuscita", la somma di L. 30.000.000, ripartita in rate mensili di L. 2.500.000, con inizio nel maggio e scadenza nel dicembre 1993, contestualmente versando al suddetto NA l'importo delle prime due rate, pari a L. 5.000.000.
Atteso il mancato pagamento delle successive rate il NA (oltre a precedenti iniziative giudiziarie non formanti oggetto del presente procedimento) otteneva dal giudice di pace di Caserta decreto ingiuntivo nei confronti del AR in data 14.2.1997, relativo alla rata novembre 1993, dell'importo di L. 2.500.000, opposto dal AR e confermato con sentenza 21.5.1997. Contro la suddetta sentenza del giudice di pace di Caserta il AR proponeva appello al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale, con sentenza 2559/99 in data 8.6/29.7.1999, accoglieva l'impugnazione, così revocando il decreto ingiuntivo opposto. Motivava il tribunale che, essendo il rilascio della dichiarazione del presidente dell'associazione antecedente di un giorno rispetto alla ricezione della comunicazione del recesso dell'associato (pervenuta - come documentalmente accertato - il 12 giugno 1993), il NA non rivestiva, a quella data, la qualità di "terzo", richiesta per l'applicabilità dell'art. 38 c.c., e non poteva pertanto avanzare pretese nei confronti del presidente dell'associazione in proprio, essendo ancora un associato a tutti gli effetti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso PE NA. Ha resistito con controricorso RC AR.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 c.c., nonché vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'invalidità dell'obbligazione assunta dal AR con la dichiarazione 11.6.1993, per essere a tale data il NA ancora membro dell'associazione. Sostiene che la semplice lettura di tale dichiarazione - testualmente riportata nel ricorso - conduce all'unica conclusione logica che alla data dell'11.6.1993 il NA era "socio uscente a tutti gli effetti", indipendentemente dalla data di ricevimento della lettera formale di recesso, eventualmente successiva alle dimissioni verbalmente dichiarate.
Quanto al titolo dell'obbligazione, il NA, ancora riportandosi al testo della dichiarazione, esclude che il termine di "buonuscita" potesse riferirsi alla restituzione dei contributi versati od a qualsiasi altro diritto ad una quota del fondo comune, e deduce che la causa andava individuata in altre varie e molteplici attività economiche, non correlate al patrimonio dell'associazione, conseguenti alla cessazione della qualità di associato. La censura è fondata.
Il tenore testuale della dichiarazione rilasciata dal AR qualifica il NA "socio uscente a tutti gli effetti", e ciò significa incontrovertibilmente che l'obbligazione assunta dal AR era rivolta nei confronti non di un associato ma di un terzo, già receduto dall'associazione, con manifestazione di recesso già recepita e ritenuta valida dal presidente dell'associazione: e ciò indipendentemente dell'indagine di fatto, del tutto ininfluente, circa la data indicata nell'avviso di ricevimento della lettera di dimissioni prodotta in giudizio.
La causa dell'obbligazione assunta dal AR, in qualità di presidente dell'associazione, significativamente individuata nella "buonuscita", non poteva se non trarre origine dalla "uscita" del NA dal l'associazione, che si poneva come presupposto dell'erogazione, la quale altrimenti non avrebbe avuto ragion d'essere, se diretta a favore di un soggetto tuttora facente parte dell'associazione e quindi fruitore di tutte le utilità connesse al possesso della qualità di associato.
Erroneamente, quindi, il tribunale, esaminando esclusivamente un elemento esterno, quale la data di ricevimento della raccomandata, ha trascurato di valutare il significato intrinseco della dichiarazione rilasciata dal AR ed ha conseguentemente qualificato il NA come associato, quando - per
contro
- la sua qualità di "terzo" emergeva inequivocamente dallo stesso tenore letterale dell'obbligazione assunta dal presidente dell'associazione, assolutamente incompatibile con la persistenza nel NA della qualità di associato.
In ciò è ravvisabile il duplice vizio di violazione di legge e contraddittorietà di motivazione denunciato dal ricorrente. Falsa applicazione dell'art. 38 c.c., per aver negato all'ex associato la qualità di terzo, ai fini del riconoscimento della responsabilità personale del presidente dell'associazione, mentre, non è contestabile che il creditore - già associato - viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c. (Cass. 354/1991). Contraddittorietà di motivazione, per aver attribuito al NA la qualità di associato, allorché dal tenore letterale della dichiarazione rilasciata dal presidente dell'associazione risultava espressamente l'opposta qualità di "socio uscente a tutti gli effetti", cioè di associato già receduto dall'associazione alla data dell'assunzione dell'obbligazione. Nè poteva avere valore determinante in contrario la circostanza che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la lettera di dimissioni prodotta in giudizio recasse la data del giorno successivo, poiché, trattandosi nella specie di associazione non riconosciuta, le modalità di recesso non dovevano rispondere necessariamente alle regole dettate dall'art. 24 c.c., che è norma derogabile dalla privata autonomia (v. Cass. 5191/1991), e poiché risultava dimostrata l'avvenuta manifestazione di recesso, con relativa ricezione da parte del presidente dell'associazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione del tribunale di S. Maria Capua Vetere, anche per le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del tribunale di S. Maria Capua Vetere, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001