Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12675
CASS
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione del fatto

    La Corte ritiene che la condotta dell'indagato, avendo creato l'occasione per appropriarsi delle somme tramite artifici e operando in un contesto privatistico con la connivenza dei funzionari, non possa essere qualificata come peculato, ma piuttosto come truffa. L'acquisizione del denaro è avvenuta in violazione della legge o del regolamento, elidendo ogni rapporto con l'ente.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla richiesta di sequestro parziale

    La Corte rileva che il provvedimento impugnato è privo di motivazione in ordine alla richiesta di sequestro parziale, con conseguente annullamento limitatamente a tale punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12675
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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