CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12675 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di IA BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIBUNALE DI CATANZARO. Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. VINCENZO IOPPOLI, del Foro di CATANZARO in difesa di BE IA, anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato VINCENZO ARNO’ del Foro di CATANZARO, che hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con cui, nell’accogliere l’istanza cautelare nei confronti di TO AN, era stata data al fatto ascritto all’indagato una qualificazione differente da quella ipotizzata dal Pubblico Ministero richiedente (truffa aggravata, in luogo di peculato). Penale Sent. Sez. 2 Num. 12675 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 04/03/2026 2 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il Publico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro adducendo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e omessa motivazione. 2.1 Da un lato, si evidenzia nel ricorso che uno degli assunti decisori – che, cioè, lo AN fosse entrato in possesso del denaro versatogli dai pazienti visitati, agendo al di fuori del rapporto contrattuale con la Azienda Sanitaria ed in violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l'attività intramoenia – è errato. È, infatti, sufficiente ad integrare la violazione contestata, il semplice fatto che l’agente si appropri del denaro di cui dispone ‘in ragione’ del proprio ufficio, con una relazione di disponibilità che non giunge alla detenzione, tanto meno qualificata. D’altro canto, il dr. AN prenotava in autonomia, nell’accordo con l’ufficio che sarebbe stato preposto, e riceveva i pagamenti, limitandosi a comunicare solo una parte delle visite all’Azienda Sanitaria ed a richiedere alla stessa la documentazione fiscale necessaria solo ove fosse stata richiesta dal paziente la ricevuta del pagamento effettuato. Altro assunto errato della decisione contestata è la ricostruzione della prassi instaurata dal dr. AN, con la gestione dei pazienti in via privata e con il trattenimento dell’intero corrispettivo da costoro corrisposto per le prestazioni mediche ricevute, quale artificio consistente nel ‘silenzio espressivo’ della ‘maliziosa omessa rendicontazione delle visite effettuate in regime di intramoenia’. Tale ipotesi è smentita dall’accordo, o comunque consenso, ovvero, ancora, tolleranza del personale dell’ufficio aziendale preposto che era disponibile, a seconda dei casi, a collaborare o a coprire le illegalità commesse dal dr. AN e dagli altri professionisti analogamente coinvolti, se non addirittura a commettere ulteriori reati per assicurare il conseguimento del fine illecito. 2.2 In relazione alla dedotta omessa pronuncia, il ricorso lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riformare l'ordinanza cautelare nella parte in cui disponeva il sequestro solo parziale delle somme di denaro che costituivano il profitto dei reati di peculato, come indicate nella richiesta originaria, con esclusione della percentuale del compenso che comunque sarebbe spettato al dirigente medico per le prestazioni svolte intramoenia, in quanto ritenuto profitto non ingiusto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento, in relazione all’omesso esame di una delle questioni sottoposte al Tribunale di Catanzaro con l’appello cautelare, a causa della totale obliterazione di quella parte di petitum che riguardava l’accoglimento solo parziale dell’istanza di sequestro delle somme di denaro profitto dei reati di peculato indicate 3 nella richiesta originaria. Su quest’ultimo aspetto, il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, con conseguente, inevitabile annullamento, in parte qua. 2. Quanto, invece, alla questione dedotta in via principale (o, quanto meno, quella più estensivamente trattata nel ricorso), se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità, per tale aspetto, del ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore della Repubblica ribadisce con il ricorso la tesi già formulata in appello, anche riportando quanto già sostenuto nella precedente fase cautelare. In sostanza, si sostiene che, pur in presenza di un’attività illecita, la disponibilità del denaro – e la successiva appropriazione – occasionata da un’attività svolta nell’ambito dell’esercizio professionale intramoenia, impedisce la qualificazione della condotta in termini di truffa. Infatti, ai fini dell’integrazione del peculato, è sufficiente che l’agente si appropri del denaro o altra utilità detenuta o di cui aveva la disponibilità ‘in ragione’ del proprio ufficio, non essendo però necessario che detta ragione sia legale e conforme alla disciplina specifica della funzione svolta dal soggetto agente, essendo per contro sufficiente “l’occasionalità”. Occasionalità, in questo caso, propiziata dalla relazione con gli uffici preposti alla gestione delle prenotazioni delle visite dell’Azienda sanitaria competente, che provvedevano ad inviare al medico i pazienti richiedenti la visita privata ed, al tempo stesso, si occupavano della regolarizzazione amministrativa e fiscale ogni qual volta il paziente richiedesse la ricevuta per il compenso corrisposto per la prestazione ricevuta. 4. La tesi propugnata dal ricorrente ‘prova troppo’ come pure ha correttamente ritenuto il Tribunale (in particolare a pg. 3). In effetti, se è vero – come sostiene il ricorso – che anche la semplice occasione possa essere fonte di un dovere di conservazione, custodia e restituzione del denaro o del bene della Pubblica Amministrazione o destinato a pubblica finalità, ciò non può avvenire (perché non si può parlare di occasione, in termine proprio) allorché l’acquisizione del denaro sia il frutto della condotta truffaldina o di una qualche altra condotta illecita. Infatti, in tali casi, come si vede benissimo nella vicenda in esame, è l’indagato che, con opportuni artifici, “crea l’occasione” per poi appropriarsi delle somme. L’esatto opposto della tesi sostenuta e dei precedenti ivi citati. E allora, è inevitabile riconoscere che l’illiceità della condotta o l’affidamento del denaro in espressa violazione della legge o di regolamento, oltre a costituire autonoma ragione di acquisizione della disponibilità della res, al di fuori di un rapporto pubblico o dell’esercizio di una pubblica funzione, elidono ogni rapporto con l’ente (Sez. 6, n. 24717 del 24/04/2024, Lombardo, Rv. 286666 – 01). Tale fenomeno si è manifestato nel caso 4 specifico, ove – grazie all’accordo, o con la connivenza dei funzionari dell’ufficio preposto, cfr. pg. 4 – quanto accadeva nello studio del medico avveniva in un contesto privatistico, salvo regolarizzazione in caso di richiesta di documentazione fiscale. 5. Per queste ragioni, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, va disposto limitatamente al tema del sequestro, con inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al sequestro e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 4 marzo 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente FR OR NG TO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. VINCENZO IOPPOLI, del Foro di CATANZARO in difesa di BE IA, anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato VINCENZO ARNO’ del Foro di CATANZARO, che hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con cui, nell’accogliere l’istanza cautelare nei confronti di TO AN, era stata data al fatto ascritto all’indagato una qualificazione differente da quella ipotizzata dal Pubblico Ministero richiedente (truffa aggravata, in luogo di peculato). Penale Sent. Sez. 2 Num. 12675 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 04/03/2026 2 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il Publico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro adducendo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e omessa motivazione. 2.1 Da un lato, si evidenzia nel ricorso che uno degli assunti decisori – che, cioè, lo AN fosse entrato in possesso del denaro versatogli dai pazienti visitati, agendo al di fuori del rapporto contrattuale con la Azienda Sanitaria ed in violazione delle disposizioni contrattuali che regolano l'attività intramoenia – è errato. È, infatti, sufficiente ad integrare la violazione contestata, il semplice fatto che l’agente si appropri del denaro di cui dispone ‘in ragione’ del proprio ufficio, con una relazione di disponibilità che non giunge alla detenzione, tanto meno qualificata. D’altro canto, il dr. AN prenotava in autonomia, nell’accordo con l’ufficio che sarebbe stato preposto, e riceveva i pagamenti, limitandosi a comunicare solo una parte delle visite all’Azienda Sanitaria ed a richiedere alla stessa la documentazione fiscale necessaria solo ove fosse stata richiesta dal paziente la ricevuta del pagamento effettuato. Altro assunto errato della decisione contestata è la ricostruzione della prassi instaurata dal dr. AN, con la gestione dei pazienti in via privata e con il trattenimento dell’intero corrispettivo da costoro corrisposto per le prestazioni mediche ricevute, quale artificio consistente nel ‘silenzio espressivo’ della ‘maliziosa omessa rendicontazione delle visite effettuate in regime di intramoenia’. Tale ipotesi è smentita dall’accordo, o comunque consenso, ovvero, ancora, tolleranza del personale dell’ufficio aziendale preposto che era disponibile, a seconda dei casi, a collaborare o a coprire le illegalità commesse dal dr. AN e dagli altri professionisti analogamente coinvolti, se non addirittura a commettere ulteriori reati per assicurare il conseguimento del fine illecito. 2.2 In relazione alla dedotta omessa pronuncia, il ricorso lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riformare l'ordinanza cautelare nella parte in cui disponeva il sequestro solo parziale delle somme di denaro che costituivano il profitto dei reati di peculato, come indicate nella richiesta originaria, con esclusione della percentuale del compenso che comunque sarebbe spettato al dirigente medico per le prestazioni svolte intramoenia, in quanto ritenuto profitto non ingiusto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento, in relazione all’omesso esame di una delle questioni sottoposte al Tribunale di Catanzaro con l’appello cautelare, a causa della totale obliterazione di quella parte di petitum che riguardava l’accoglimento solo parziale dell’istanza di sequestro delle somme di denaro profitto dei reati di peculato indicate 3 nella richiesta originaria. Su quest’ultimo aspetto, il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, con conseguente, inevitabile annullamento, in parte qua. 2. Quanto, invece, alla questione dedotta in via principale (o, quanto meno, quella più estensivamente trattata nel ricorso), se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità, per tale aspetto, del ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore della Repubblica ribadisce con il ricorso la tesi già formulata in appello, anche riportando quanto già sostenuto nella precedente fase cautelare. In sostanza, si sostiene che, pur in presenza di un’attività illecita, la disponibilità del denaro – e la successiva appropriazione – occasionata da un’attività svolta nell’ambito dell’esercizio professionale intramoenia, impedisce la qualificazione della condotta in termini di truffa. Infatti, ai fini dell’integrazione del peculato, è sufficiente che l’agente si appropri del denaro o altra utilità detenuta o di cui aveva la disponibilità ‘in ragione’ del proprio ufficio, non essendo però necessario che detta ragione sia legale e conforme alla disciplina specifica della funzione svolta dal soggetto agente, essendo per contro sufficiente “l’occasionalità”. Occasionalità, in questo caso, propiziata dalla relazione con gli uffici preposti alla gestione delle prenotazioni delle visite dell’Azienda sanitaria competente, che provvedevano ad inviare al medico i pazienti richiedenti la visita privata ed, al tempo stesso, si occupavano della regolarizzazione amministrativa e fiscale ogni qual volta il paziente richiedesse la ricevuta per il compenso corrisposto per la prestazione ricevuta. 4. La tesi propugnata dal ricorrente ‘prova troppo’ come pure ha correttamente ritenuto il Tribunale (in particolare a pg. 3). In effetti, se è vero – come sostiene il ricorso – che anche la semplice occasione possa essere fonte di un dovere di conservazione, custodia e restituzione del denaro o del bene della Pubblica Amministrazione o destinato a pubblica finalità, ciò non può avvenire (perché non si può parlare di occasione, in termine proprio) allorché l’acquisizione del denaro sia il frutto della condotta truffaldina o di una qualche altra condotta illecita. Infatti, in tali casi, come si vede benissimo nella vicenda in esame, è l’indagato che, con opportuni artifici, “crea l’occasione” per poi appropriarsi delle somme. L’esatto opposto della tesi sostenuta e dei precedenti ivi citati. E allora, è inevitabile riconoscere che l’illiceità della condotta o l’affidamento del denaro in espressa violazione della legge o di regolamento, oltre a costituire autonoma ragione di acquisizione della disponibilità della res, al di fuori di un rapporto pubblico o dell’esercizio di una pubblica funzione, elidono ogni rapporto con l’ente (Sez. 6, n. 24717 del 24/04/2024, Lombardo, Rv. 286666 – 01). Tale fenomeno si è manifestato nel caso 4 specifico, ove – grazie all’accordo, o con la connivenza dei funzionari dell’ufficio preposto, cfr. pg. 4 – quanto accadeva nello studio del medico avveniva in un contesto privatistico, salvo regolarizzazione in caso di richiesta di documentazione fiscale. 5. Per queste ragioni, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, va disposto limitatamente al tema del sequestro, con inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al sequestro e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 4 marzo 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente FR OR NG TO