Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 1
Nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite dall'attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso sulla capacità di svolgimento della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza). Ne deriva che il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto lesivo alla sua integrità psico - fisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA GI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NICOLA STANISCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TIRRENA COMP ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO PESATURO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SPA ASSITALIA ASS.NI NQ IMP DES FGVS, MEZZOPRA CLAUDIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3053/95 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/10/95 e depositata il 19/10/95 (R.G. 679/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Attilio PESATURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1989, il Sig. ER GA, deducendo che:
mentre viaggiava come trasportato in un auto guidata dal proprietario Sig. IO ZZ e assicurata con la Compagnia IR di Assicurazioni s.p.a.; a causa di un incidente aveva riportato gravi lesioni personali;
ha citato davanti al Tribunale di Roma il ZZ e l'assicuratore chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni. Il Tribunale con sentenza resa in data 19.1.1993, ha condannato i convenuti al pagamento della somma di L. 88.750.000 oltre interessi, ma ha escluso il danno da invalidità specifica da lavoro (nella misura del 25%) attesa l'assenza di qualsiasi prova di flessione del reddito percepito".
La Corte d'Appello di Roma ha, con sentenza resa a sua volta in data 5.10.1995, confermato la decisione del tribunale ritenendo che "in mancanza di prova circa una concreta diminuzione del reddito percepito, non è individuabile un ulteriore pregiudizio risarcibile dimostrabile sulla base di un ipotizzato e indimostrato maggiore impiego di energia lavorativa". Ha inoltre deciso che il Tribunale aveva correttamente ridotto i diritti di procuratore con riferimento alla somma attribuita all'attore e agli importi relativi a ciascuna voce.
Avverso tale sentenza il GA ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi al quale la IR resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato note difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - formulato per violazione degli artt. 2043 c.c., 4 del D.L. n. 857/76, 32 Cost. nonché per vizio di motivazione-il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato il comma 3 del citato art. 4, perché ha escluso la sua applicabilità ai lavoratori autonomi e dipendenti che non abbiano percepito un reddito valutabile ai sensi dei primi due commi dello stesso articolo;
invece, secondo il ricorrente, il comma 3 "costituisce un criterio residuale minimo applicabile a qualsiasi soggetto danneggiato (lavoratore autonomo o dipendente o anche in attesa di occupazione).
La lamentata esclusione peraltro contrasta logicamente con la riconosciuta invalidità lavorativa specifica nella misura del 25%. Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza di questo S.C., il danno patrimoniale alla persona deve essere specificamente provato (Cass. 15.5.1996, n. 10015). Pertanto, il giudice deve accertare -in base alle prove fornite dall'attore danneggiato, ma anche avvalendosi delle presunzioni semplici per il danno da invalidità permanente che si proietta nel futuro- "in quale misura la menomazione fisica (o psichica) abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza) (Cfr. Cass. 19.2.1998, n. 1764, in motivazione).
Ne deriva che il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento, per effetto del fatto lesivo alla sua integrità psicofisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno. In difetto di tale prova, non sono sufficienti altre osservazioni o considerazioni che dovrebbero, come ritenuto dal ricorrente, sostituire la prova (positiva) mancante. La sentenza impugnata ha correttamente seguito tale giurisprudenza, motivando, come si è esposto, con la mancanza di prova sulla diminuzione del reddito e con la irrilevanza di altre considerazioni sulla incidenza delle lesioni e sull'indimostrato impiego (per produrre lo stesso reddito precedente alla lesione) di maggiori energie lavorative.
Pertanto il primo motivo risulta infondato.
Egualmente infondato è il secondo, che lamenta arbitraria e immotivata riduzione dei diritti di procuratore.
Infatti la decisione sul punto risulta correttamente motivata con riferimento alla somma attribuita al danneggiato (pertanto è infondata la censura di violazione di legge, per la incomprimibilità dei diritti di procuratore) e non compete a questa Corte un riesame nel merito delle singole competenze.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese da liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L.569.000 e agli onorari che liquida in L. 2.000.000 (duemilioni).
Così deciso in Roma il 1.10.1998.