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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18803 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione LU CI, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX di detenzione domiciliare ex artt. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXX, deducendo violazione dell’art. 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta necessità di approfondire la revisione critica, normalizzare la condotta e stabilizzare l’equilibrio. Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del parere favorevole espresso dalla DNA, facendosi, invece, condizionare dalla nota del Servizio Centrale di Protezione, dalla quale emerge che un anno fa la compagna del condannato rifiutava un trasferimento da una località protetta ad un’altra, che lo stesso XXXXXXX scriveva, in quell’occasione, alle massime cariche dello Stato per chiedere supporto, nonché che alcuni detenuti denunciavano il collaboratore per comportamenti aggressivi e antisociali. Rileva che si trascura la finalità del beneficio, che è quella di rieducare il condannato Penale Sent. Sez. 1 Num. 18803 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2026 assicurando, al contempo, la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati, sulla base di una segnalazione assolutamente generica da parte di un’autorità non deputata a esprimere pareri su misure alternative. Si duole, quindi, che siano valorizzati un rifiuto opposto dalla compagna del collaboratore e mere “voci di carcere” rispetto, invece, al lavoro ufficiale dell’Equipe dell’istituto, che esprimeva parere favorevole;
che, nell’escludere il ravvedimento giustificativo della misura alternativa, non si tenga conto dell’ampia collaborazione con la giustizia di XXXXXXX – tale da beneficiare lo stesso in numerosi processi della relativa attenuante - e della totale affrancazione dal contesto sociale di provenienza, espressivi senza dubbio di revisione critica delle pregresse scelte criminali, e delle evidenti risultanze istruttorie in tal senso, di cui alla Relazione di sintesi sulla progressione trattamentale e alla nota della Procura Nazionale Antimafia sulla collaborazione con la giustizia;
e che, in tal modo, si dia vita ad una motivazione illogica e contradditoria. La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Il provvedimento impugnato evidenzia che: - il condannato ha iniziato a collaborare con la giustizia il 23 ottobre 2016 ed è destinatario di un programma di protezione dal 9 settembre 2020; - come risulta dal parere della DNA, il suo contributo dichiarativo ha consentito di disvelare gravi fatti di sangue, alcuni dei quali lo vedevano direttamente coinvolto, superando, altresì, il vaglio dibattimentale di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, tanto da potersi ritenere la totale recisione di rapporti con l’associazione criminale di appartenenza;
- XXXXXXX sulla scorta di tali conclusioni, oltre che della positiva Relazione di sintesi dell’istituto di pena, gode da tempo del beneficio del permesso premio di cui fruisce con regolarità. Rileva che, tuttavia, dall’ultima nota del Servizio Centrale di Protezione emergono comportamenti del condannato che devono essere prudenzialmente vagliati ai fini della misura alternativa richiesta. Osserva che da detta nota emerge che: - la compagna del suddetto rifiutava il trasferimento del nucleo familiare composto da tre persone in altra località protetta al fine di rendere più agevoli i colloqui visivi con il detenuto ritenendo inadeguato un appartamento di 120 mq.; - a seguito di detta circostanza la figlia della donna non avrebbe frequentato la scuola dell’obbligo; - il detenuto scriveva, quindi, alle massime cariche dello Stato rappresentando in maniera distorta la realtà fattuale, disvelando la località protetta e inficiando in tal modo la loro mimetizzazione;
- gli altri detenuti con i quali il collaboratore si rapporta lamentano comportamenti litigiosi, aggressivi e antisociali dello stesso, come da missiva da loro sottoscritta nella quale si rappresentano episodi di minaccia fisica e verbale nei confronti dei compagni. Dopo avere, quindi, sottolineato che il requisito del ravvedimento citato dall’art. 16- nonies, comma 4, l. 15 marzo 1991, n. 82, presupposto indispensabile per la concessione 2 della misura alternativa della detenzione domiciliare invocata, deve essere valutato con riguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia, tenuto conto dei rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, dello svolgimento di attività lavorativa o di studio, quali elementi indicativi della revisione critica, che lo stesso non può risolversi tout court nel dichiarato pentimento o riconoscimento dei propri errori e che anche per i collaboratori di giustizia opera il principio di gradualità della concessione dei benefici penitenziari, conclude col ritenere che le recenti intemperanze di XXXXXXX non consentano un tranquillo accesso alla misura alternativa richiesta, essendo le stesse dimostrative di una personalità ancora a tratti irruenta ed aggressiva che controlla a fatica gli impulsi rispetto a situazioni giudicate ingiuste, e che appaia opportuno proseguire l’osservazione intramuraria, oltre che l’esperienza premiale, sì da consentire al detenuto un migliore adattamento alla vita extra- muraria con gradualità e una maggiore adesione alle regole a lui imposte in ragione del suo status. Il provvedimento palesa, però, discordanze interne. Laddove, invero, dopo avere evidenziato una serie di elementi positivi nel senso dell’accoglimento della misura alternativa richiesta, tra cui anche il riconoscimento del beneficio del permesso premio che implica una pregressa valutazione sul ravvedimento, beneficio di cui il detenuto risulta avere regolarmente fruito, con ampia, quindi, sperimentazione della vita extra-muraria, nell’ottica del principio della gradualità dei benefici penitenziari, poi sembra fare retromarcia nel ritenere non concedibile la misura e necessarie un’ulteriore osservazione intramuraria ed un’ulteriore sperimentazione premiale. E ciò sulla base delle «recenti intemperanze» di XXXXXXX, che non vengono né spiegate né approfondite. Basandosi, solo, a tale riguardo, a fronte di un parere favorevole espresso nella Relazione di sintesi da parte dell’Equipe che assiste il suddetto nell’opera di rieducazione e di un parere favorevole del Procuratore Nazionale Antimafia, su una comunicazione del Servizio Centrale di Protezione relativa alle difficoltà incontrate nel trasferimento del nucleo familiare del collaboratore in altra località protetta e alle denunce di detenuti neppure specificati, con i quali il collaboratore si rapporterebbe in ambito carcerario circa episodi, in alcun modo individuati e circostanziati, di minaccia fisica e verbale nei loro confronti da parte del suddetto. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei suddetti principi, al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Vertendo il procedimento anche sulle condizioni di salute del condannato (inizialmente era formulata anche istanza di differimento facoltativo in relazione alle stesse), va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma. 3 Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione LU CI, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX di detenzione domiciliare ex artt. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXX, deducendo violazione dell’art. 16-nonies l. 15 marzo 1991, n. 82 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta necessità di approfondire la revisione critica, normalizzare la condotta e stabilizzare l’equilibrio. Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del parere favorevole espresso dalla DNA, facendosi, invece, condizionare dalla nota del Servizio Centrale di Protezione, dalla quale emerge che un anno fa la compagna del condannato rifiutava un trasferimento da una località protetta ad un’altra, che lo stesso XXXXXXX scriveva, in quell’occasione, alle massime cariche dello Stato per chiedere supporto, nonché che alcuni detenuti denunciavano il collaboratore per comportamenti aggressivi e antisociali. Rileva che si trascura la finalità del beneficio, che è quella di rieducare il condannato Penale Sent. Sez. 1 Num. 18803 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2026 assicurando, al contempo, la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati, sulla base di una segnalazione assolutamente generica da parte di un’autorità non deputata a esprimere pareri su misure alternative. Si duole, quindi, che siano valorizzati un rifiuto opposto dalla compagna del collaboratore e mere “voci di carcere” rispetto, invece, al lavoro ufficiale dell’Equipe dell’istituto, che esprimeva parere favorevole;
che, nell’escludere il ravvedimento giustificativo della misura alternativa, non si tenga conto dell’ampia collaborazione con la giustizia di XXXXXXX – tale da beneficiare lo stesso in numerosi processi della relativa attenuante - e della totale affrancazione dal contesto sociale di provenienza, espressivi senza dubbio di revisione critica delle pregresse scelte criminali, e delle evidenti risultanze istruttorie in tal senso, di cui alla Relazione di sintesi sulla progressione trattamentale e alla nota della Procura Nazionale Antimafia sulla collaborazione con la giustizia;
e che, in tal modo, si dia vita ad una motivazione illogica e contradditoria. La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Il provvedimento impugnato evidenzia che: - il condannato ha iniziato a collaborare con la giustizia il 23 ottobre 2016 ed è destinatario di un programma di protezione dal 9 settembre 2020; - come risulta dal parere della DNA, il suo contributo dichiarativo ha consentito di disvelare gravi fatti di sangue, alcuni dei quali lo vedevano direttamente coinvolto, superando, altresì, il vaglio dibattimentale di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, tanto da potersi ritenere la totale recisione di rapporti con l’associazione criminale di appartenenza;
- XXXXXXX sulla scorta di tali conclusioni, oltre che della positiva Relazione di sintesi dell’istituto di pena, gode da tempo del beneficio del permesso premio di cui fruisce con regolarità. Rileva che, tuttavia, dall’ultima nota del Servizio Centrale di Protezione emergono comportamenti del condannato che devono essere prudenzialmente vagliati ai fini della misura alternativa richiesta. Osserva che da detta nota emerge che: - la compagna del suddetto rifiutava il trasferimento del nucleo familiare composto da tre persone in altra località protetta al fine di rendere più agevoli i colloqui visivi con il detenuto ritenendo inadeguato un appartamento di 120 mq.; - a seguito di detta circostanza la figlia della donna non avrebbe frequentato la scuola dell’obbligo; - il detenuto scriveva, quindi, alle massime cariche dello Stato rappresentando in maniera distorta la realtà fattuale, disvelando la località protetta e inficiando in tal modo la loro mimetizzazione;
- gli altri detenuti con i quali il collaboratore si rapporta lamentano comportamenti litigiosi, aggressivi e antisociali dello stesso, come da missiva da loro sottoscritta nella quale si rappresentano episodi di minaccia fisica e verbale nei confronti dei compagni. Dopo avere, quindi, sottolineato che il requisito del ravvedimento citato dall’art. 16- nonies, comma 4, l. 15 marzo 1991, n. 82, presupposto indispensabile per la concessione 2 della misura alternativa della detenzione domiciliare invocata, deve essere valutato con riguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia, tenuto conto dei rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, dello svolgimento di attività lavorativa o di studio, quali elementi indicativi della revisione critica, che lo stesso non può risolversi tout court nel dichiarato pentimento o riconoscimento dei propri errori e che anche per i collaboratori di giustizia opera il principio di gradualità della concessione dei benefici penitenziari, conclude col ritenere che le recenti intemperanze di XXXXXXX non consentano un tranquillo accesso alla misura alternativa richiesta, essendo le stesse dimostrative di una personalità ancora a tratti irruenta ed aggressiva che controlla a fatica gli impulsi rispetto a situazioni giudicate ingiuste, e che appaia opportuno proseguire l’osservazione intramuraria, oltre che l’esperienza premiale, sì da consentire al detenuto un migliore adattamento alla vita extra- muraria con gradualità e una maggiore adesione alle regole a lui imposte in ragione del suo status. Il provvedimento palesa, però, discordanze interne. Laddove, invero, dopo avere evidenziato una serie di elementi positivi nel senso dell’accoglimento della misura alternativa richiesta, tra cui anche il riconoscimento del beneficio del permesso premio che implica una pregressa valutazione sul ravvedimento, beneficio di cui il detenuto risulta avere regolarmente fruito, con ampia, quindi, sperimentazione della vita extra-muraria, nell’ottica del principio della gradualità dei benefici penitenziari, poi sembra fare retromarcia nel ritenere non concedibile la misura e necessarie un’ulteriore osservazione intramuraria ed un’ulteriore sperimentazione premiale. E ciò sulla base delle «recenti intemperanze» di XXXXXXX, che non vengono né spiegate né approfondite. Basandosi, solo, a tale riguardo, a fronte di un parere favorevole espresso nella Relazione di sintesi da parte dell’Equipe che assiste il suddetto nell’opera di rieducazione e di un parere favorevole del Procuratore Nazionale Antimafia, su una comunicazione del Servizio Centrale di Protezione relativa alle difficoltà incontrate nel trasferimento del nucleo familiare del collaboratore in altra località protetta e alle denunce di detenuti neppure specificati, con i quali il collaboratore si rapporterebbe in ambito carcerario circa episodi, in alcun modo individuati e circostanziati, di minaccia fisica e verbale nei loro confronti da parte del suddetto. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei suddetti principi, al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. Vertendo il procedimento anche sulle condizioni di salute del condannato (inizialmente era formulata anche istanza di differimento facoltativo in relazione alle stesse), va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di roma. 3 Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4