Sentenza 28 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
се 67133 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZ 145 CORTE SUI DAL C SSAZIONE Oggetto 1 2 IBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 22679/99 Dott. Enrico РАРА Cron. 10509 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Giulio GRAZIADEI Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI OKIE SU MA DE CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 67133 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato CATELLO MATARAZZI, giusta procura in calce al ricorso dell'Avvocatura; 2001 resistente la sentenza n. 257/98 della Commissione 2495 avverso -1- tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 10/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato MATARAZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1'inammissibilità in subordine del ricorso;
l'accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con contratti del 14 aprile 1992 il Comune di Roma stipulava due mutui (del valore di cento miliardi di lire ciascuno) con il Credito Fondiario delle Venezie. L'Istituto erogatore dei prestiti sottoponeva i contratti di mutuo ad una ritenuta del sei per mille in applicazione dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito in L.8 agosto 1992, n.359, e versava gli importi relativi all'Amministrazione Finanziaria. Il Comune di Roma sosteneva che non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'imposta e presentava domanda all'intendenza di finanza di NA per la restituzione di quanto trattenuto. L'Ufficio non provvedeva, né rispondeva, ed il Comune impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La Commissione di primo grado di NA accoglieva l'appello del Comune di Roma, mentre la successiva Commissione Tributaria Regionale del Veneto dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio argomentando che quest'ultimo nell'atto di appello si era limitato a sostenere genericamente la legittimità del proprio operato ma non aveva esposto critiche nei confronti della decisione del primo giudice. 5 9 4 2 2. L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata, con ogni statuizione conseguente, ed esponendo un solo motivo di impugnazione. Lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.53 del D.L.vo n.546 del 1992, nonché il difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia. A parere dell'Amministrazione ricorrente l'atto di appello a suo tempo presentato dall'Ufficio doveva ritenersi ammissibile in quanto conteneva l'indicazione delle norme applicate dall'Ufficio stesso nonché il rinvio alle argomentazioni contenute in una risoluzione ministeriale interpretativa, di cui erano riportati gli estremi. L'Amministrazione ricorrente sottolinea che evidentemente l'appello aveva ritenuto violate le norme che aveva riportato, e che, trattandosi di questione di diritto, e non di fatto, queste indicazioni potevano ritenersi sufficienti. Il Comune di Roma si è costituito, previa apposita deliberazione della giunta comunale, mediante mandato rilasciato al difensore sulla copia passiva del ricorso notificato. 12 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è fondato e merita accoglimento. L'atto di appello presentato il 28 giugno 1995 dall'Ufficio alla Commissione Tributaria di secondo grado di NA (e che, come atto del processo, ben può essere esaminato da questa Corte ai fini della risoluzione di una questione di carattere processuale quale è quella prospettata) contiene l'indicazione dell'oggetto del giudizio, l'affermazione della volontà di proporre l'impugnazione e la specificazione del motivo addotto costituito dall'allegazione dell'esistenza di un'interpretazione delle norme di diritto differente rispetto a quella adottata dal primo giudice. In questo modo risultano espressi con sufficiente chiarezza e specificità gli elementi ed i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, né occorreva - proprio perché la questione era logica, di diritto, e non di fatto, inerente alla fattispecie concreta che l'Ufficio esplicitasse in dettaglio i passaggi logici - e giuridici su cui si basava la sua differente interpretazione delle norme di diritto, ed in forza della quale ribadiva la correttezza del proprio operato.
2. L'atto di appello stesso doveva perciò ritenersi ammissibile. Ciò comporta come corollario che il ricorso di cassazione, che si basa appunto sulla validità (negata dalla Commissione Regionale) di quell'atto di appello, è fondato e deve essere accolto. Proprio perché quell'atto di appello non poteva essere dichiarato inammissibile, ora la controversia dovrà essere riesaminata nel suo contenuto sostanziale dal giudice del merito. L'impugnazione dunque va accolta, e, per l'effetto, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto va annullata, e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Regionale che riesaminarà il caso nel merito, e provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente Il igliere estensore (dr. Michele Cantillo) dr.Stefano Monaci)Stefand IL CANCEL ERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocent Histo 2.8. MAR. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 ZO IS