Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1 5192 /0 1 Aula 'B' IN DE POP ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 239/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 1048 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. DE MATTEIS - Rel. Consigliere Ud.06/02/01 Dott. Aldo Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato MASTROIANNI GIULIO, rappresentato e difeso $1 dall'avvocato DE GIROLAMO AN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZETAQUATTRO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTESANTO 68, presso lo studio 2001 dell'avvocato DE SANTIS GUIDO, rappresentato e difeso 638 dall'avvocato PERLINI ITALICO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 543/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 25/09/98 R.G.N.3208/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE GIROLAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, ha rigettato la domanda di RA AN volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro s.p.a. Zetaquattro a riconoscere il superiore livello V del contratto collettivo di lavoro per l'industria metalmecccanica e a pagare le relative differenze retributive, pari a L.
7.554.192. Il Pretore ha fondato la propria decisione sul rilievo che il RA era privo di qualsiasi discrezionalità operativa, non avendo egli mai avuto la possibilità di discostarsi dalle istruzioni ricevute о dagli schemi Asey predisposti. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 23/25 settembre 1998 n. 543, ha rigettato l'appello del RA. Il Tribunale, pur censurando l'equazione posta dal pretore tra interpretazione critica dei disegni e discrezionalità, ha ritenuto che il primo giudice ha comunque correttamente individuato gli elementi differenziali propri del V livello autonomia operativa e nell'apportonella maggiore di personali e particolari competenze, rivelate dalla capacità di scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione. Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che il 3 Pretore, all'esito di ampia istruttoria, ha rilevato, senza incontrare alcuna espressa censura, che il RA non si era mai discostato non solo dagli schemi, ma neanche dalle eraus istruzioni ricevute, e che non som emersi dall'istruttoria elementi deponenti per il possesso della particolare e personale competenza richiesta dalla declaratoria contrattuale. Il Tribunale ha negato che tali elementi possano essere desunti, come vorrebbe l'appellante, dal diploma di elettricista installatore ed elettromeccanico, conseguito con il minimo dei voti, о dall'attestato di specializzazione con cui il RA è stato classificato “aiuto specializzato elettricista magnetista” nel corso del ब्रम servizio di leva militare. Quanto al primo documento, il Tribunale ha escluso che possa costituire prova ulteriore adeguata di effettive competenze tecniche del RA, particolari e più ampie di quelle richieste per il livello di appartenenza, considerato che il possesso del titolo di studio è espressamente previsto dalla declaratoria del IV livello ("cognizioni teorico pratiche conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente”). Quanto al secondo, ha osservato che i parametri di valutazione e di giudizio adottati nelle Forze Armate per classificare soldati di leva, oltre ad essere rimasti del tutto ignoti, non possono, di per sé ed in difetto di qualsiasi ulteriore significativo e concreto elemento, che rivestire rilievo esclusivamente in quel particolare ambito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RA, con unico motivo. I intimatq, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione dei Azey criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ. (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), censura la sentenza impugnata in primo luogo per avere omesso di seguire il processo logico indicato da questa Corte, procedendo alla "individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, quindi all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte es infine, alla loro comparazione con le previsioni della disciplina predetta". In secondo luogo rileva la contraddittorietà per avere impiegato come criterio discretivo proprio quel criterio di 5 assimilazione tra interpretazione critica dei disegni e discrezionalità rimproverato al Pretore. Riporta la disposizione contrattuale del ccnl per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, che colloca nella V categoria: "i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della graduatoria della IV categoria, compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare apparati personale competenza operazioni sue attrezzature complesse, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi". Azer Rileva che all'interno della categoria diverse sono le figure professionali: quella del manutentore elettrico, è relativa " ai lavoratori che, con l'interpretazione critica dei disegni, individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine, di impianti, curandone la messa a punto...' Ciò premesso, individuava il punto dell'indagine rilevante ai fini della decisione nell'accertamento se vi era stata o meno autonomia operativa e apporto di personale competenza, la cui prova, per volontà contrattuale, andava rinvenuta nella scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione. Al contrario, il Tribunale ha rilevato che dall'istruttoria era emerso che il RA non si era mai discostato dagli schemi, ma neanche dalle istruzioni ricevute, così ricadendo nell'errore rimproverato al primo giudice. Procede quindi all'esame della prova testimoniale, che riporta, per dimostrare che il RA era in grado di rifare l'intero impianto elettrico di una macchina, servendosi del relativo schema. Any Le censure non sono decisive. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la 7 veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente, prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, il profilo della omissione, sotto insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti ° rilevabile di ufficio, ovvero Аден quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale dacomplessivamente non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nel caso in esame le censure del ricorrente non scalfiscono il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente non ha fornito la prova di quella "maggiore" autonomia operativa e dell' apporto di particolare e personale competenza, richieste dalla declaratoria della V categoria in aggiunta alle capacità proprie di un diplomato appartenente alla IV categoria, alla cui luce vanno intepretate anche le descrizioni dei profili professionali. 8 Il ricorso va pertanto respinto. processuali del presente giudizio vengono Le spese compensate.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 6 febbraio 2001. Il Presidente Ийсенко Ученка Il Consigliere Estensore Alds se Matters Shille IL CANCELLIERE I , D Depositato in Cancelleria LLO SSA - 6 APR. 2001 10 O , TA B . I 3 T SPESA D 3 R 5 STA ELL'A oggi, . I O N N P IL CANCELLIERS D G 3 IM SI O 1-8-7 A A N D D SE , E TE 1 I ISTRO A ESEN E TO G G IRIT G E RE L D LLA O E D Lav\Cqm-caprara RG 239/1999 9