Sentenza 9 giugno 2000
Massime • 1
Il possesso ingiustificato di carta di credito di provenienza illecita (fattispecie prevista dall'art. 12 D.L. 3.5.1991 n. 143, convertito dalla legge 5.7.1991 n. 197) è reato di pericolo presunto, che si consuma nel momento in cui si verifica il possesso ingiustificato del documento in questione, non occorrendo la effettiva utilizzazione dello stesso, atteso che il solo possesso è di peso sì sufficiente a ledere il bene giuridico che la norma intende tutelare, vale a dire la facoltà del titolare del diritto, incorporato nel documento, di disporne in modo esclusivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2000, n. 8993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8993 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dal Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 09/06/2000
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRO OCCHIONERO Consigliere N. 1021
Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere N. 48911/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE IN AR, n. 30.12.1929 a Vittorio Veneto,
avverso la sentenza della C.A. di Milano del 23.6.1999. Visti gli atti e udite in pubblica udienza la relazione del consigliere Dr. Sandro Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale Dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,
la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
AR DE IN è stato condannato dal Tribunale di Milano il 29.4.1996, perché ritenuto responsabile del delitto, di cui all'art. 12 del D.L.
3.5.1991 n. 143, convertito in L.
5.7.91 n. 197, di possesso ingiustificato di carte di credito di provenienza illecita (acc. in Milano il 19.9.94). La C.A. di Milano ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 23.6.99, che DE IN ha impugnato con ricorso per cassazione, deducendo:
1) l'erronea applicazione dell'art. 12 della citata legge, nella quale sarebbe incorsa la corte, non avendo tenuto conto dell'inidoneità delle carte di credito in suo possesso ad essere utilizzate, perché ne era stato denunciato il furto, cosicché esse costituivano solo apparentemente un mezzo di pagamento;
2) e difetti logici della motivazione, nella valutazione delle prove. Il ricorso non può essere accolto.
Con il primo motivo il ricorrente, pur non citando la norma, ha in concreto sostenuto l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 49, co. 2, c.p. e, a sua volta, la corte d'appello ha motivato sul punto, escludendo che si trattasse di un reato impossibile, perché all'epoca molti esercizi commerciali non erano collegati in rete e gli addetti ad essi potevano accettare in buona fede pagamenti con carte di credito sottratte o smarrite. Si tratta di una motivazione superflua, perché il motivo è infondato in diritto. Le distinte condotte punibili, disciplinate nell'art. 12 della citata legge, pur essendo tutte caratterizzate dal fine del profitto. non richiedono - per la loro consumazione - che si verifichi un danno (Cass. Sez. V, sent. 95/12 21, rv. 202.243). Il bene giuridico tutelato è la facoltà del titolare del diritto incorporato nel documento di disporne in modo esclusivo (Cass. Sez. V, sent. 94/ 9.780, rv. 199.85 4), personalmente o anche per mezzo o a favore di terzi (in questo caso nei limiti delle convenzioni che regolano il sottostante rapporto di provvista). Questa interpretazione normativa, elaborata dalla giurisprudenza per la fattispecie dell'indebita utilizzazione, è conforme anche alla fattispecie del possesso ingiustificato di carte di credito o documenti analoghi di provenienza illecita (art. 12, parte seconda, legge citata).Il delitto in questione (di mera condotta) si consuma materialmente con il solo fatto del possesso ingiustificato a fine di profitto della carta o del documento di provenienza illecita. È un reato di pericolo, presunto ex lege e non concreto. Infatti, la mancanza di una causa legittima del possesso, l'illecita provenienza della cosa (nota all'autore del reato) e il fine di profitto della condotta sono elementi sintomatici del pericolo di una successiva utilizzazione indebita della carta o del documento. L'accertamento da parte del giudice di una fattispecie concreta, così delineata, integra già di per sè l'accertamento di una situazione potenzialmente lesiva del bene giuridico protetto, perché ritenuta tale dal legislatore in base ad una generale regola di esperienza, prescindendo dalla verifica di un pericolo concreto di danno. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è inammissibile, perché si sostanzia in censure di fatto, precluse nel giudizio di legittimità, su valutazioni ampiamente e logicamente motivate (modalità delle perdita del possesso da parte dei denuncianti incompatibili con le giustificazioni addotte dall'imputato, sorpresa in flagranza mentre riceveva da terzi le carte di credito, etc.) e nella deduzione di un travisamento del fatto, non risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000