Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14800 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 66977 REPUB LICA IT1 48 00 /02 IN NOME EL POP CO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Importe sui redditi ust. 36-bis J.P.R. 600/1943 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 23895/99 - Rel. Consigliere Cron. 34576 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rep. Dott. Paolo Consigliere Ud. 15/03/02 GIULIANI Dott. Achille Consigliere MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 66977 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro LIRE 1500 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
0405861 ricorrente - e da UFF DISTRETTUALE II DD RIETI, in persona del Ministro CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 1262
contro
-1- DO UN;
- intimato avversO la sentenza n. 134/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo DO NO ha impugnato la cartella con la quale gli è stata chiesta una imposta liquidata ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 per effetto di una rideterminazione del reddito ex art. 79, comma 6 e 80 d.p.r. n. 917/86, sostenendo innanzitutto l'illegittimità del ricorso alla procedura adottata dall'ufficio. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha ritenuto l'illegittimità della procedura dell'art. 36 bis citato, in quanto usata per acquisire maggiori redditi presunti e non dichiarati, che andavano contestati con un normale accertamento. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il DO non ha svolto attività difensive in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 36 bis d.p.r. n.600/73, 79, comma 6 e 80 d.p.r. n. 917/86 in quanto ha errato la Commissione Regionale a ritenere illegittimo il ricorso alla procedura dell'art. 36 bis in una situazione nella quale si è soltanto applicata la disciplina dell'articolo 79 citato. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che questa ultima norma stabilisce che il reddito imponibile delle imprese minori (e quella in oggetto è impresa minore e come tale è stata considerata dall'ufficio) non può in alcun caso essere inferiore nel quantum a quello stabilito per le imprese minime dell'articolo 80 del Tuir. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato. E infatti, la procedura prevista dall'articolo 36 bis del d.p.r. n. 600/73 è utilizzabile solo per le ipotesi previste in maniera tassativa dalla norma e non può essere estesa ad altre ipotesi. Il ricorrente sintomaticamente non ha specificato nell'impugnazione a quale ipotesi dell'articolo 36 bis si dovrebbe ricondurre l'operazione effettuata dall'ufficio, e si è limitato solo a fare un riferimento generico a questa norma, tralasciando di considerare che il potere di che trattasi è stato attribuito dal legislatore per correggere errori materiali del contribuente, per ridurre detrazioni, deduzioni e crediti di imposta, e per controllare la rispondenza e la tempestività dei versamenti. La pretesa di rideterminazione di un maggior reddito, sia pure in una situazione di sostanziale automatismo, proprio perché inerisce alla rideterminazione del reddito che non è conseguenza di un errore materiale, non è riconducibile a nessuna ipotesi di quelle previste dall'art. 36 bis. Nulla va disposto per le spese poiché il contribuente non ha svolto attività difensive in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15.3.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributt S Il cons. est. Il Presidente A C Dr. Enrico Papa Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 418 OTT 2002 11 CANCELLIERE C1 Amadio Casano