Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME0527 0402 LA CORTE SUP E MA DICASSAZI Oggetto Mension a SEZIONE PRIMA CIVILE •Tentera Dehranstvo dr follmuito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1985/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 16100 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Rep. 194 Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 08/01/2002 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: 12 ANR 2002 SCARIATI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TITO LIVIO 59, l'avvocato COSTANTINO presso CAMBI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO 77. 11500 GALDIERI e GILDA VOTO GALDIERI, giusta mandato а margine del ricorso;
- ricorrente G042482
contro
FALLIMENTO SCARIATI COSIMO, BANCA SANNITICA SPA, SOGEN EIDITALIA SpA, IANNONE GUIDO Snc, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, DE BLANDER ARILLE;
2002
- intimati -
10 avverso la sentenza n. 16/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 22/01/99; la relazione della causa svolta nella pubblica udita dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Walter udienza CELENTANO;
l'Avvocato Galdieri, che ha udito per il ricorrente, chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo les Con sentenza in data 29.11.1995 il Tribunale di Salerno dichiarò il fallimento di IM RI, ti- tolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di "officina meccanica e vendita al detta- glio di autoricambi ed autoveicoli", con sede in Batti- paglia. Propose opposizione lo RI. I l Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte di Appello di Salerno, con sentenza depositata il 22.01.1999, rigettò l'appello del medesimo RI. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione. intimate non hanno svolto alcuna Le controparti attività difensiva. Motivi della decisione Sull'unico motivo di gravame, a mezzo del quale lo 2 --- RI aveva dedotto, riproponendo la tesi svolta nel primo grado del giudizio, di aver cessato alla data del 31.12.1993 ogni attività inerente l'impresa commerciale di vendita di autoricambi ed autoveicoli e di aver con- tinuato, dopo tale data, la sola impresa artigiana di meccanico, la Corte di merito ha rilevato, fondando il suo giudizio sulle certificazioni della Camera di Com- mercio (datata 8.11.1995) e sulle informative della Guardia di IN (datate 8.10.1994 e 21.1.1995), che a) solo parte dell'attività di commercio al detta- glio era cessata alla data indicata dal fallito, b) che alla data del 8.10.1994 il capitale investito nell'impresa era pari a lire 370.000.000; c) che in sede di inventario fallimentare era stata rinvenuta merce "non giustificata dall'attività di meccanico", ed) che anche per l'ampiezza del capitale investito per il giro di affari documentato dalle istanze di fal- limento, l'attività dello RI non si lasciava ri- condurre a quella sola di artigiano meccanico. Il ricorrente ha censurato la sentenza con unico motivo rubricato "difetto di motivazione - violazione di norme di diritto". Egli deduce a) che la Corte di merito sia incorsa in nell'assumereerrore come data di cessazione (come a pagina 4dell'attività quella del 31.12.1995 3 della sentenza) laddove egli aveva sempre indicato la data del 31.12.1993; b) che la motivazione sia omessa e/o errata sotto diversi profili, per avere la Corte, assunto come epoca di riferimento dell'attività quella del 8.10.1994 lontana tredici mesi dalla sentenza di- chiarativa del fallimento, accolto acriticamente il da- to relativo al capitale investito, sempre a tale data, senza vagliare l'attendibilità di tale valutazione, e infine, trascurato di considerare che le istanze di fallimento si riferivano tutte a passività maturate a tutto l'anno 1993 dunque ad epoca anteriore di due anni alla dichiarazione di fallimento. Tali censure sono infondate, se pur è riscontrabi- le, nel solo quartultimo rigo della pagina 4 della sentenza (nella parte narrativa), l'indicazione della data 31.12.1995 in luogo di quella del 31.12.1993 che invece è stata tenuta presente dalla Corte di merito nella disamina dei motivi di gravame (vedi la stessa pagina 4 alcuni righi avanti, nonché, decisivamente, l'indicazione contenuta a pagina sette circa la cessa- zione soltanto parziale alla data suddetta del e la stessa esposizione argomentativa 31.12.1993 che, interpretata correttamente, rende evidente che proprio muovendo dall' indicazione dell'appellante SO- no state prese in esame sia l' attività svolta in 4 ероса successiva che la situazione economica dell'impresa con riferimento sia al capitale fi- nanziario investito che alla massa, alla tipolo- gia e alla riferibilità dei beni aziendali). E' inoltre del tutto evidente nella motivazione della sentenza, anche attraverso l'esplicito riferi- mento al tempo della redazione dell'inventario, e (pag. 7 della "all'epoca della procedura fallimentare" verifica inerente la sentenza) che la suddetta riferitacontinuazione dell'attività. non è stata alla data del 8.10.1994 come a suo momento ulti- mo, onde nemmeno sussiste l'errore di diritto, per vio- di aver comunque conferma- lazione dell'art. 10 l.f., una dichiarazione di fallimento intervenuta to dell'attività "tredici mesi dopo l'ultimo accertamento d'impresa". Il ricorso va dunque rigettato. 1097 122.11 Non è luogo a pronuncia sulle spese. 4F-T 20,66
P.Q.M.
+8067 1800 TOT. 149,77 167,77 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 8 gennaio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentano* Wr Antonio Saggio mus mi Пра 5