Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2016, n. 47542
CASS
Sentenza 3 ottobre 2016

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Massime1

Non può essere dichiarato irreperibile l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'informazione sull'addebito e l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione.

Commentario1

  • 1Notifiche all'estero, una telefonata non basta: anzi (Cass. 40119/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2024

    Necessario attivare il meccanismo di formare notificazione se emergono chiari dati di fatto, quali il luogo e l'indirizzo estero e anche un recapito telefonico, tali da consentire l'impostazione e il perfezionamento dell'ordinario procedimento notificatorio ai sensi dell' art. 169cod. proc. pen. Non è irreperibile un soggetto di cui si conosca il luogo di lavoro abituale e con il quale la polizia giudiziaria sia riuscita a mettersi in contatto telefonicamente, ma che abbia omesso di eleggere domicilio all'estero. L'emissione del decreto di irreperibilità di soggetto destinatario residente o dimorante all'estero dà luogo all'adozione di un atto nullo se il decreto viene emesso prima …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2016, n. 47542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47542
Data del deposito : 3 ottobre 2016

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