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Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2023, n. 22215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22215 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 20457 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da UC PE (C.F.: [...]) ALMARAN s.s. (C.F.: 96655220018), in persona del le- gale rappresentante pro tempore PE LU UC NG (C.F.: [...]) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Davide Schellino (C.F.: [...]), Ales- ND ZA (C.F.: [...]) e ES EL (C.F.: [...]) -ricorrenti- nei confronti di ELUA S.r.l. (C.F.: 02442090011), in persona del legale rappresentante pro tempore, ZI GU rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Carmine Punzi (C.F.: [...]) -controricorrente- nonché OV NA (C.F.: [...]) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 672/2018, pubblicata in data 11 aprile 2018 (che si assume notificata in data 30 aprile 2018); Civile Sent. Sez. 3 Num. 22215 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 24/07/2023 Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 giugno 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa La Elua S.r.l., in virtù di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna alla eliminazione di «ogni impedimento materiale frapposto al libero ed agevole utilizzo» di una servitù di pas- saggio carraio su un fondo di proprietà di PE LU, Ma- SA RO (deceduta, ed alla quale sono succeduti i ricorrenti NG LU e PE LU) e MA s.s., ha promosso l’azione esecutiva nelle forme dell’esecuzione degli obblighi di fare, nei confronti di questi ultimi. Gli obbligati si sono costituiti nel procedimento esecutivo, con- testando il diritto della società intimante di procedere ad ese- cuzione forzata. Il giudice dell’esecuzione ha «dichiarato infondato» il ricorso avanzato ai sensi dell’art. 612 c.p.c. da quest’ultima, chiudendo anticipatamente il procedimento esecutivo. Il relativo provve- dimento è stato impugnato con atto di appello e la Corte d’ap- pello di Torino ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso di cui all’art. 612 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., con sentenza confermata da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 22/02/2016). Il giudice dell’esecuzione, davanti al quale è stato riassunto il procedimento esecutivo, ha nuovamente rigettato il ricorso della società creditrice procedente, affermando l’impossibilità di eseguire nei termini richiesti dalla stessa il titolo esecutivo azio- nato. La società procedente ha proposto appello avverso tale provve- dimento del giudice dell’esecuzione e la Corte d’appello di Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Torino, ritenuto ammissibile e fondato il mezzo di gravame esperito, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha «dichiarato tenuto e condannato» PE LU, in proprio e quale legale rappresentante della MA s.s., a consegnare alla società intimante «tutte le chiavi di tutti i cancelli posti ad ostruzione del regime di transito relativo alla servitù di passaggio carraio». Ricorrono PE LU, in proprio e quale legale rappresen- tante della MA s.s., nonché NG LU, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Elua S.r.l.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successiva- mente modificato e prorogato. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte dei ricorrenti, della relazione di notifi- cazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. I ricorrenti stessi dichiarano che la sentenza impugnata, pub- blicata in data 11 aprile 2018, sarebbe stata loro notificata in data 30 aprile 2018, a mezzo P.E.C.. Unitamente al ricorso, notificato in data 27 giugno 2018, hanno peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con la certificazione di conformità all’originale digitale conte- nuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notifica- zione dello stesso. D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 5 notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente pro- dotta neanche dall’unica controparte costituita e non è comun- que rinvenibile nel fascicolo. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. L’improcedibilità del ricorso impedisce di accedere al merito dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 5 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 giugno 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa La Elua S.r.l., in virtù di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna alla eliminazione di «ogni impedimento materiale frapposto al libero ed agevole utilizzo» di una servitù di pas- saggio carraio su un fondo di proprietà di PE LU, Ma- SA RO (deceduta, ed alla quale sono succeduti i ricorrenti NG LU e PE LU) e MA s.s., ha promosso l’azione esecutiva nelle forme dell’esecuzione degli obblighi di fare, nei confronti di questi ultimi. Gli obbligati si sono costituiti nel procedimento esecutivo, con- testando il diritto della società intimante di procedere ad ese- cuzione forzata. Il giudice dell’esecuzione ha «dichiarato infondato» il ricorso avanzato ai sensi dell’art. 612 c.p.c. da quest’ultima, chiudendo anticipatamente il procedimento esecutivo. Il relativo provve- dimento è stato impugnato con atto di appello e la Corte d’ap- pello di Torino ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso di cui all’art. 612 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., con sentenza confermata da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3432 del 22/02/2016). Il giudice dell’esecuzione, davanti al quale è stato riassunto il procedimento esecutivo, ha nuovamente rigettato il ricorso della società creditrice procedente, affermando l’impossibilità di eseguire nei termini richiesti dalla stessa il titolo esecutivo azio- nato. La società procedente ha proposto appello avverso tale provve- dimento del giudice dell’esecuzione e la Corte d’appello di Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Torino, ritenuto ammissibile e fondato il mezzo di gravame esperito, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha «dichiarato tenuto e condannato» PE LU, in proprio e quale legale rappresentante della MA s.s., a consegnare alla società intimante «tutte le chiavi di tutti i cancelli posti ad ostruzione del regime di transito relativo alla servitù di passaggio carraio». Ricorrono PE LU, in proprio e quale legale rappresen- tante della MA s.s., nonché NG LU, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Elua S.r.l.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successiva- mente modificato e prorogato. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte dei ricorrenti, della relazione di notifi- cazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. I ricorrenti stessi dichiarano che la sentenza impugnata, pub- blicata in data 11 aprile 2018, sarebbe stata loro notificata in data 30 aprile 2018, a mezzo P.E.C.. Unitamente al ricorso, notificato in data 27 giugno 2018, hanno peraltro prodotto la sola copia del provvedimento impugnato, con la certificazione di conformità all’originale digitale conte- nuto nel fascicolo informatico, ma non la relazione di notifica- zione dello stesso. D’altra parte, il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la relazione di Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 5 notificazione di quest’ultima non risulta tempestivamente pro- dotta neanche dall’unica controparte costituita e non è comun- que rinvenibile nel fascicolo. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. L’improcedibilità del ricorso impedisce di accedere al merito dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 20457/2018 – Sez.
3 - Ud. 20 giugno 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 5 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-