Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l'atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2006, n. 38467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38467 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1309
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 32351/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CE, n. in Sezze il 11.09.1966;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 26.04.2005;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Taormina Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Il 20 ottobre 2004 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, condannava LO CE (ed altro imputato, TR SI) a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26 aprile 2005, riconosceva l'attenuante di cui al suindicato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e riduceva, conseguentemente, la pena inflitta dal primo giudice, confermando nel resto.
I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici del merito. Quella mattina i due imputati, provenienti da Sezze Romano, erano stati osservati, dai Carabinieri operanti, all'interno di un bar di Roma, seduti ad un tavolino in compagnia di IN ON, in atteggiamenti confidenziali. "Mentre LO guardava, senza compiere gesti significativi, il SI addirittura effettuava degli approcci sulla ragazza, toccandola sulle gambe e sul seno, e poi le "passava" un tovagliolino di carta estratto dai calzoni";
la donna si recava in bagno e tornava dopo un paio di muniti;
dopo le consumazioni i tre uscivano dal locale, dove si erano trattenuti complessivamente circa un'ora. Dal controllo effettuato dai militi operanti risultava che SI aveva con sè la somma di Euro 835,00 in contanti, mentre sull'auto con la quale i due erano venuti da Sezze, di proprietà di LO, veniva rinvenuta una confezione di circa un grammo di cocaina pura al 68,6%. I tre venivano condotti in caserma e qui la donna vomitava un altro involucro ("assai simile anche come confezionamento al precedente") contenente gr. 1,600 di cocaina pura al 70,2%, che dichiarava essergli stato dato, all'interno del bar, da SI, che le aveva imposto di ingoiarla e di "sbrigarsi a trovare degli acquirenti per la droga". I due imputati avevano negato ogni addebito circa un loro coinvolgimento in quella vicenda, rappresentando versioni diverse e contrapposte ed assumendo che erano diretti a Velletri per acquistare del vino.
Alla confermativa statuizione di responsabilità i giudici del gravame pervenivano rilevando che la consulenza tecnica del P.M. aveva "messo in evidenza che la droga contenuta nei due involucri aveva la medesima composizione e dunque la stessa provenienza";
che "a suo carico sta il fatto incontroverso del ritrovamento della cocaina nella sua auto, sostanza della quale egli si è assunto la responsabilità, tentando di giustificarne il possesso con un asserito uso personale, del tutto indimostrato"; che doveva ritenersi "l'identica provenienza dei due quantitativi di droga, dimostrata non solo dalle modalità di confezionamento..., ma dalle proprietà individualizzanti della sostanza evidenziate dalla consulenza..., sia per il grado di purezza praticamente identico nei due composti, sia per la presenza nei rispettivi miscugli di sostanze del tutto analoghe ("lidocaina, impurezze di origine e intermedi di sintesi")"; che i due imputati erano partiti insieme da Sezze, con l'auto condotta da LO e che essi si "recarono nella capitale appositamente per incontrare la IN"; che doveva ritenersi "pacifica... la pregressa conoscenza fra la IN da un lato e il OR ed il LO dall'altro...".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto che reca la indicazione del suo difensore, denunziando:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in punto di responsabilità. Rileva che sarebbe "manifestamente inammissibile il tentativo dell'impugnata sentenza di superare il dato fattuale costituito dalla innegabile diversità... di principio attivo riscontrato nella sostanza stupefacente sequestrata nell'automobile del LO (68,6%) rispetto a quella rinvenuta sulla persona della IN (70,2%)"; che i giudici del merito non avevano dato conto "delle ragioni per le quali possa dirsi integrare concorso penalmente punibile l'attività posta in essere nell'ambito dell'intera vicenda dal LO...", non essendo stato, tra l'altro "possibile evidenziare alcun comportamento attivo del LO"; che illegittimamente era stato ritenuto indimostrato l'uso personale della sostanza sequestrata nell'autovettura del ricorrente, a tanto avendo invece dovuto indurre il suo dato ponderale;
che, attese le contraddizioni nelle dichiarazioni dei due imputati, non era rimasto accertato a quale de gli imputati medesimi "sia ascrivibile l'appuntamento con la IN", il che "conferma l'impossibilità argomentativa di utilizzare tale dato quale indizio a carico del LO...";
b) vizi di violazione di legge e di motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio. Al riguardo assume il ricorrente che sarebbe "assolutamente immotivata... la scelta del giudice di merito in ordine all'entità della pena base irrogata assai superiore a quella minima...".
3. Prima di cogliere la infondatezza dei motivi prospettati (i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione di responsabilità; ed a fronte di tale logico argomentare gli espressi rilievi gravatori si incentrano soprattutto in un diverso prospettato apprezzamento di merito delle circostanze fattuali valutate dai giudici del merito medesimi;
anche in ordine alla determinazione della pena, questa è stata espressamente ritenuta congrua in riferimento alle circostanze e modalità del fatto, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che è dalla legge riservato al giudice del merito), deve rilevarsi la inammissibilità del gravame. Questo, difatti, reca in calce la indicazione dattiloscritta "Avv. Prof. Carlo Taormina", ma nessuna firma;
analogamente, anche la missiva recante la comunicazione "Trasmetto, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., l'atto di ricorso per cassazione interposto avverso la sentenza emessa in data 26 aprile 2005 dalla III Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma nei confronti di LO CE..." reca la stessa indicazione "Avv. Prof. Carlo Taormina", ma, ancora una volta, nessuna firma. Ha già avuto occasione questa Suprema Corte di rilevare che "anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre impugnazione, è requisito formale ineliminabile dello stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati" (così Cass. Sez. I, 21.02.1996, n. 1164, ric. Pirrotta, in CED Rv. n. 204306).
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in Euro 500,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006