Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2006, n. 38467
CASS
Sentenza 25 ottobre 2006

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Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., si deve proporre l'impugnazione, è requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l'atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2006, n. 38467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38467
    Data del deposito : 25 ottobre 2006

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