Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NEGRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 10 aprile 2001, Rep. N. 56727;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 97/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 18/07/00 - R.G.N. 774/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. D'ANGELO Bruno;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in rigetto.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in data 16 aprile 1999, IB SC proponeva appello avverso la sentenza con la quale il pretore di Brindisi aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere dall'Inail il riconoscimento del diritto alla rendita da infortunio sul lavoro nella misura corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa del 17%.
Il tribunale di Brindisi, con sentenza del 3 maggio 2000, rigettava l'appello, osservando che dalla consulenza tecnica espletata in primo grado si evinceva che gli esiti di un trauma distorsivo al ginocchio destro erano di scarsa entità, sicché sommati alla ipoacusia, non superavano l'11%, così come stabilito dal Pretore.
Avverso la sentenza IB SC ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo.
L'Inail resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, pur deducendo vizi della motivazione della sentenza impugnata, si limita a contestare le valutazioni medico legali effettuate dal consulente nominato dal pretore, valutatone a cui contrappone quelle emergenti dagli accertamenti effettuati in altra sede.
Non viene dimostrato viceversa alcuna contraddittorietà o illogicità della sentenza impugnata, per cui il ricorso che inammissibilmente pretende da questa Corte una nuova valutazione del merito della controversia, va rigettato.
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004