Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
I Z 5 A 0431 . R N T - S I . 02 9 87 /03 B • R G . . E A P L . R L T D A U L A . E B B D I D A NOM DEL P OLO ITALIANO I R E T S A T T N I 1 E N 3 S R 1 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E . Oggetto A T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 12670/00 Cron. 6832 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 20/06/02 MERONE ConsigliereDott. Antonio fer 32 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro . N ADRAGNA GIOVANNI, FRENNA PIERANGELO AF/2 DI FRENNA P SNC, ADRAGNA G & C;
intimati avversO la sentenza n. 74/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 2831 20/04/99; -1- F udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Marioudienza del 20/06/02 dal CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'acoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 12670SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 74/37/99 del 20 aprile 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello dell'ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio a seguito di attribuzione di rendita catastale a un immobile oggetto di compravendita di beni acquistati dalla snc AF2 di RE P. e NA G.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, insufficiente ed incompleta motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il motivo merita accoglimento. Invero dalla invero motivazione sembra di poter dedurre che il giudice d'appello abbia ritenuto (come più chiaramente, quello di primo grado) che l'Amministrazione procedendo alla liquidazione della imposta in base alle citate disposizioni debba emanare avviso di accertamento e non possa procedere mediante avviso di liquidazione. Simile tesi appare in contrasto con il pacifico orientamento di questa Corte (Cfr. Cass. 27 novembre 2000, n. 15254) secondo cui in tema di imposta di registro, qualora il contribuente, nell'atto di vendita di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, abbia dichiarato di volersi avvalere della disposizione di cui all'art. 12 d.l. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, il maggior valore risultante dall'applicazione del sistema automatico di valutazione di cui al 4° comma dell'art. 52 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 si assumerà come valore imponibile: ne consegue che l'ufficio non è tenuto ad emettere avviso di M accertamento, ma potrà direttamente procedere all'emissione di avviso di liquidazione Se poi si interpreta la sentenza impugnata nel senso che in essa si sostiene che l'avviso d'imposta. di liquidazione sarebbe illegittimo perché il contribuente era legittimato ad impugnare la rendita catastale determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale, la decisione appare ugualmente errata. Infatti da simile legittimazione non discende la illegittimità dell'avviso di liquidazione ma se mai la facoltà per il contribuente di proporre impugnazione contestando la rendita catastale. E la decisione impugnata non spiega né se tale impugnazione sia stata presentata, né come sia stata decisa, né quale imposta deriverebbe dall'accoglimento della impugnazione. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad
P.Q.M.
altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che deciderà Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 giugno 2002. anche per le spese. тся Вино | лечиг DEPOSTAL IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C Oggi 27 FEB. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA