Sentenza 16 gennaio 2002
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 17 luglio 2020 e iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli artt. 37 e 43, commi 1, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022). 2.- Con il primo motivo di ricorso il Presidente del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
ta ercon P REPUBBLICA ITALIANA 0 0407/ 02 な IN NOME DEL POROLO ALI LA CORT Oggetto CONTRATTI SEZIONE TERZA CIVILE IN GENERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10882/99 - Presidente Dott. Vittorio DUVA - MOMSA2200 AM3402310 Dott. Renato PERCONTE LICATESE 1400 10 0 884. Cron. - Rel. Consigliere 512 Rep. 131 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI DURANTE Consigliere Ud. 11/07/01 Dott. Bruno FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario ha pronunciato la seguente 斤 SENTENZA sul ricorso proposto da: DITTA IMMOBILIARE GLOBO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore VA MO con sede in Verona, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 28, .२ Richiesta copia studic dal Sig. Solel presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che la per diritti 3.10 difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO 14/6 GEM. 2002 CANCELLIERE © VENERI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLER A DONATONI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio 2001 dell'avvocato 1515 ANDREA PUGLI ESE, che lo difende anche disgiuntamente 1 all'avvocato LUISA MINOLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 305/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 19/01/99 e depositata il 10/03/99 (R.G. 2044/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore T Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO m Immobiliare Globo, premesso che il 4 feb- La s.r.l. braio 1992 il dott. RA NI le aveva conferito l'incarico di procedere alla vendita di un immobile, sito in S. Zeno di Montagna, per il prezzo di lire 300.000.000; che il 24 febbraio successivo il signor RA AT aveva sottoscritto la proposta irrevo- cabile di acquisto del suindicato immobile per sé о persona da nominare, rilasciando quale cauzione e ca- parra due assegni bancari per l'importo complessivo di lire 10.000.000; che tale proposta era stata accettata dal NI, il quale l'aveva sottoscritta e aveva anche rilasciato quietanza dei due assegni;
che il 23 aprile 1992, non volendo il AT corrispondere la 2 provvigione pattuita in lire 9.000.000, era stata a lui inviata una richiesta di pagamento a mezzo di un lega- le, rimasta senza esito;
conveniva in giudizio il pre- detto AT, per sentirlo condannare al pagamento della predetta somma. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, so- va-stenendo che l'anzidetta proposta irrevocabile era lida fino al 15 maggio 1992 e che comunque non gli era stata mai comunicata l'accettazione del venditore, il quale peraltro non l'aveva neppure invitato a stipulare il contratto preliminare di compravendita nel termine B previsto, "entro e non oltre il 15.4.92". L'adito Tribunale di Verona, con sentenza del 30 settembre 1995, accoglieva la domanda e condannava il AT a pagare l'importo richiesto. Con sentenza del 10 marzo 1999 la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento del gravame del AT, ha rigettato la domanda dell'Immobiliare Globo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre quest'ultima, in liquidazione, sulla base di due moti- vi, illustrati da una memoria. Resiste con controricorso il AT. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1326 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente de- duce che la Corte è incorsa in un macroscopico errore, causato dall'omessa o superficiale lettura della docu- mentazione prodotta agli atti, avendo scambiato le par- ti proponente e accettante. In realtà, come documenta- to, proponente la vendita fu il NI, che a tal fine si rivolse alla ditta mediatrice, e accettante fu il AT, che si impegnò, il 24 febbraio 1992, ad acquistare l'immobile, versando anche la caparra. La conclusione è che la compravendita si perfezionò pro- prio alla data suddetta, allorchè avvenne "l'incontro M tra la proposta di vendita del NI e la proposta di acquisto del AT"; ed era quindi il NI, venditore, "che doveva essere avvertito dell'accettazione della proposta di acquisto", mentre di nulla doveva essere avvertito il AT. E dunque la Corte "è caduta in equivoco là ove ha inteso la proposta di acquisto del AT e quella del NI come successiva accettazione", mentre "la situazione va rovesciata": è infatti il NI che il 4 febbraio 1992 "propone la vendita del proprio im- mobile, incaricando 1'Immobiliare Globo di reperire l'acquirente, ed è il AT che in data 24.2.92 ac- cetta tale proposta e quindi perfeziona il contratto". Non è stata posta pertanto "nella giusta successione temporale la proposta di vendita in data 4.2.92 del NI con la proposta di acquisto del AT in data 24.2.92"; è mancata, insomma, la "logica correla- zione" tra i due atti. Se poi il NI ha sottoscritto, ma solo per garanzia della provvigione verso 1' Immobiliare, anche per accettazione la proposta, la cosa non assume rilie- vo alcuno né sposta i termini del problema, come sopra essendosi perfezionato il con-delineato. E pertanto, del AT, consegue tratto con l'accettazione la provvisione l'obbligo di corrispondere all'Immobiliare Globo. Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 244 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ri- corrente si duole del rigetto dell'istanza di prova orale articolata in via subordinata, per un'asserita, immotivata genericità. Non può infatti ritenersi ade- guata la motivazione con la quale il giudice si sia li- mitato a rilevare l'insufficiente specificazione dei fatti oggetto di prova, dovendo egli anche spiegare perché il fatto come dedotto non possa condurre all'accoglimento della domanda. Queste censure non possono definirsi giuridicamente "mancanti" (come vorrebbe il resistente) ma vanno sem- plicemente disattese. Sostenendo l'appellante che il contratto non si è 5 perfezionato, per non aver avuto egli conoscenza dell'accettazione della sua proposta da parte del ven- ditore NI, la Corte, dopo aver ricordato che, a norma dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, osserva che "l'appellata, onde poter essere riconosciuta creditrice (...), avrebbe dovuto fornire la prova certa ed univoca che la proposta del AT era stata accettata dal NI entro il termine di validità della proposta medesima (15.5.92)”. B Ma una simile prova non è stata fornita, giacchè, "pur volendo ammettere" che i "segni non intelligibili" posti in calce alla copia della proposta di acquisto sottoscritta dal AT prodotta dalla società appel- lata "corrispondano alla firma del dott. NI (...), è evidente che la produzione della citata proposta po- trebbe al massimo provare che questa fu accettata dal NI, ma giammai potrebbe dimostrare che tale ac- cettazione fu portata a conoscenza del proponente, non potendosi escludere che essa non fu comunicata al Dona- toni per dimenticanza da parte dei responsabili della società appellata (...)" . Passando poi ad esaminare la prova testimoniale in- dotta dalla società Immobiliare per dimostrare che a 6 mezzo del geom. PE il AT venne informato dell'accettazione della proposta di acquisto da parte del NI, la Corte la giudica inammissibile per genericità, "in quanto non è specificato quando e dove il geom. PE LO avrebbe incontrato il Dona- toni e gli avrebbe riferito che il NI aveva ac- cettato la proposta, onde consentire all'appellante di capitolare una prova contraria". Pertanto, conclude la sentenza, "nessun contratto si è perfezionato tra il NI e il AT, il quale perciò non è tenuto a pagare la provvigione (...)”. Orbene, rileva anzitutto il Collegio che la perfe- zione dei contratti "inter absentes" è governata dal .principio della cognizione, per cui il contratto si forma dove e quando si perfeziona l'accettazione e que- sta, a sua volta, si perfeziona, tra persone lontane, nel luogo e nel momento in cui venga a conoscenza del proponente (art. 1326, 1° c. c.c.). Occorre ancora ricordare che l'indagine volta a stabilire se e in quale momento si sia tra le parti concluso un contratto costituisce accertamento di fat- to, riservato al giudice di merito e come tale sottrat- to al sindacato di legittimità, se correttamente e con- gruamente motivato. Naturalmente rientra fra i compiti dello stesso 7 giudice di merito anche accertare, in concreto, quale delle parti, terminata la fase delle trattative, abbia assunto l'iniziativa di concludere un contratto a de- terminate condizioni, formulando all'altra una proposta munita dei necessari caratteri della completezza e dell'impegnatività; quale sia stata, in altre parole, la parte "proponente” e quale la parte "accettante". Uniformandosi a questi principi e con una motiva- zione esente da vizi logici o errori giuridici, la Cor- te ha attribuito al compratore AT la parte di proponente dopo aver preso visione, evidentemente, del documento da lui sottoscritto, che dev'esserle apparso di inequivoco tenore letterale, ossia la ripetutamente menzionata "proposta di acquisto" diretta al venditore NI, che in tal modo, e inevitabilmente, non può che aver assunto la contrapposta qualità di parte ac- cettante. Del resto la stessa ricorrente, nel mentre cita re- iteratamente (anche nel capitolo di prova) una "proposta di acquisto" del AT (confermando così che la Corte ha ben letto il documento), si vede Co- stretta, allo scopo di invertire i ruoli, a trasformare in proposta contrattuale l'incarico conferito dal ven- ditore NI all'agenzia immobiliare;
incarico che, con ogni evidenza, non può assumere, di per sé solo, un 8 tale significato, giacchè la proposta, per sua intrin- : seca natura, è un atto recettizio e non può quindi che essere diretta (fuori dei casi di proposta "in inceltam personam": art. 1336 c.c.) a una persona determinata, laddove con l'incarico il NI, lungi dal formula- re una proposta in senso tecnico al AT, altro non può aver fatto (secondo l'ordinario contenuto dell'accordo tra il mediatore e una delle parti) se non (è il caso di aggiungere) a farsi avanti come proponen- M chiedere alla società Globo di trovargli un compratore, 0, per meglio dire, un possibile acquirente, disposto te. La stessa ricorrente, mentre conferma che il Trevi- puramente e semplicemente, "conferiva incarico sani, alla ditta Immobiliare Globo in esclusiva di vendere l'immobile"; non si avvede, nel tentativo di piegare ai suoi fini una diversa realtà processuale, di congetturate addirittura l'impossibile coesistenza di due proposte, una "proposta di vendita del NI" e una "proposta di acquisto del AT". Ineccepibile, in conclusione, il ragionamento della Corte, tanto in fatto quanto in diritto, a proposito del mancato perfezionamento del contratto in assenza della prova che dell'accettazione del NI abbia avuto conoscenza il proponente AT (per non mai 9 dire che la Corte dubita, "in primis", proprio di quell'accettazione, ciò che, a ben vedere, è ancor più risolutivo). Per quanto riguarda la mancata ammissione della prova testimoniale sul capitolo riprodotto nella parte narrativa del ricorso, corrispondente a quello tra- scritto nella sentenza, è vero che, in linea di massi- ma, non può ritenersi sufficiente la motivazione con la quale il giudice di merito abbia dichiarato inammissi- bile la prova testimoniale limitandosi ad affermarne la genericità, essendo necessario altresì spiegare perché la prova, come articolata, non risponda alla duplice m esigenza di consentire allo stesso giudice di apprez- zarne l'influenza ai fini della decisione e alla con- troparte di predisporre la dimostrazione della tesi contraria. Sta di fatto, tuttavia, che, contrariamente a quan- assume la ricorrente, la Corte non ha soltanto di- to chiarato la genericità del capitolo, ma, come si è vi- sto, ha anche motivato questo suo giudizio, senza che tale motivazione sia fatta oggetto di censura alcuna. Dal momento dunque che, diversamente da quanto si assume nel ricorso, una motivazione dell'inammissibilità comunque c'è, la ricorrente, piut- tosto che limitarsi ad astratte affermazioni di princi- 10 pio, avrebbe dovuto impugnarla, con argomenti specifi- ci, per illogicità o per violazione di legge;
e, non avendolo fatto, bisogna concludere che la censura priva di vera attinenza al "decisum" della sentenza im- pugnata, ciò che ne cagiona l'inammissibilità (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9995). Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione. 109т 129,11
P.Q.M.
456T 30,99 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del TOT. 160,10 giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 11 luglio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. aufe Kaly Viktor's Kura Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 loggi, li 16.11.02 E R P Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data...7..MAR. 2003 4 DOZOR 160,10versate €. CENTOSESSANTA/10 euro 0 p. Il Dirigente Area Servizi 1 1 (Dott.ssa Maria Grazia D IPPO) 3 Il Responsabile Servizio Atx Chudiziari M A R (Dr. M. RACCICHINI ROM 11